Disposizioni per incentivare le regioni a ospitare ((impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili)) Per finalita' di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale, una quota dei proventi delle aste delle quote di emissione di anidride carbonica di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nel limite di 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032, e' destinata ad alimentare un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e da ripartire tra le regioni per l'adozione di misure per la decarbonizzazione ((, la promozione dello sviluppo sostenibile del territorio, l'accelerazione e la digitalizzazione degli iter autorizzativi degli impianti e delle infrastrutture di rete)). ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 2 FEBBRAIO 2024, N. 11)). Le attivita' necessarie all'operativita' ((delle misure di cui al presente articolo)) sono affidate al GSE e sono disciplinate mediante apposita convenzione sottoscritta con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il GSE definisce e pubblica ((nel proprio sito)) internet istituzionale i flussi informativi che la societa' Terna S.p.A., sulla base delle informazioni contenute nel sistema di Gestione delle anagrafiche uniche degli impianti di produzione (GAUDI'), e' tenuta a trasmettere al Gestore medesimo in relazione agli impianti di produzione ((...)). Alla copertura dei costi derivanti dalle attivita' di cui al primo periodo si provvede nel limite di 5 milioni di euro per il 2024 a valere ((sulle risorse di cui al comma 1)). Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, ((previa intesa in sede di Conferenza unificata)) di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti le modalita' e i criteri di riparto tra le regioni delle risorse di cui ((al comma 1)), tenendo conto, in via prioritaria, del livello di conseguimento degli obiettivi annui di potenza installata ((, determinati)) ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nonche' dell'impatto ambientale e del grado di concentrazione territoriale degli ((impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili di cui al)) presente articolo. Per l'anno 2024, il decreto di cui al primo periodo stabilisce le modalita' di riparto dello stanziamento di cui al comma 1 tra le regioni che abbiano provveduto con legge all'individuazione delle aree idonee entro il termine di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo n. 199 del 2021, o comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2024. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 2 FEBBRAIO 2024, N. 11)).

Testo vigente dal 8 febbraio 2024

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Confronto con la versione in vigore dal 9 dicembre 2023 al 8 febbraio 2024. 234 parole tolte, 70 parole aggiunte.

aggiunto: Disposizioni per incentivare le regioni a ospitare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili Per finalita' di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale, una quota dei … energetica e da ripartire tra le regioni per l'adozione di misure per la decarbonizzazione tolto: eaggiunto: , la promozione dello sviluppo sostenibile del territoriotolto: . Per le medesime finalita' di cui al comma 1, i titolari di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di potenza superiore a 20 kW, che abbiano acquisito il titolo per la costruzione degli impianti medesimi nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2030, sono tenuti a corrispondere al Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. (GSE) un contributo annuo pari a 10 euro per ogni chilowatt di potenza dell'impianto, per i primi tre anni dalla data di entrata in esercizio. Il contributo di cui al primo periodo, al netto delle risorse necessarie per la copertura dei costi della convenzione di cui al comma 3, e' versato dal GSE all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnato al fondo di cui al comma 1aggiunto: , l'accelerazione e la digitalizzazione degli iter autorizzativi degli impianti e delle infrastrutture di rete. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 2 FEBBRAIO 2024, N. 11. Le attivita' necessarie all'operativita' delle misure di cui tolto: ai commi 1 e 2 aggiunto: al presente articolo sono affidate al GSE e sono disciplinate mediante apposita convenzione sottoscritta con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il GSE definisce e pubblica tolto: sul aggiunto: nel proprio sito internet istituzionale i flussi informativi che la societa' Terna S.p.A., sulla … (GAUDI'), e' tenuta a trasmettere al Gestore medesimo in relazione agli impianti di produzione tolto: di cui al comma 2aggiunto: .... Alla copertura dei costi derivanti dalle attivita' di cui al primo periodo si provvede nel limite di 5 milioni di euro per il 2024 a valere sulle risorse tolto: relative ai contributi annui di cui al comma tolto: 2 aggiunto: 1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, tolto: d'intesa con la aggiunto: previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti le modalita' e i criteri di riparto tra le regioni delle risorse di cui tolto: ai commi 1 e 2 aggiunto: al comma 1, tenendo conto, in via prioritaria, del livello di conseguimento degli obiettivi annui di potenza installataaggiunto: , determinati ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nonche' dell'impatto ambientale e del grado di concentrazione territoriale degli impianti di tolto: cui al comma 2 del aggiunto: produzione di energia da fonti rinnovabili di cui al presente articolo. Per l'anno 2024, il decreto di cui al primo periodo stabilisce … n. 199 del 2021, o comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2024. tolto: Il presente articolo non si applica ai titolari di impianti alimentati da fonti energetiche geotermiche tenuti al pagamento dei contributi di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, ne' ai titolari di impianti idroelettrici tenuti al pagamento di contribuiti per la realizzazione di misure di compensazione ambientale e territoriale ai sensi dell'articolo 12, comma 1-ter, lettera l), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 aggiunto: COMMA SOPPRESSO DALLA L. 2 FEBBRAIO 2024, N. 11.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2023-12-09;181~art4 · fonte del testo

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