Art. 21 — Requisiti per l'iscrizione nel registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali

Per l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 20 sono necessari i seguenti requisiti:

  • a)maggiore eta';
  • b)cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea o appartenente allo Spazio economico europeo o cittadinanza svizzera ovvero, per persone in possesso di una cittadinanza diversa, possesso di un valido titolo di soggiorno rilasciato in conformita' alla normativa nazionale in materia di immigrazione;
  • c)fermo restando quanto previsto all'articolo 22, comma 2, possesso di un titolo di studio professionale di durata almeno triennale, compreso quello conseguito all'estero e riconosciuto;
  • d)fermo restando quanto previsto all'articolo 22, comma 2, possesso di un attestato di qualificazione professionale rilasciato al termine di corsi effettuati dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano ovvero da scuole o centri di formazione professionale, aventi strutture tecniche e didattiche idonee, autorizzati dalle regioni o dalle province autonome territorialmente competenti, all'esito di un percorso di formazione disciplinato con provvedimento dell'Agenzia, su proposta del Ministero della difesa e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli oneri derivanti dai corsi di cui alla presente lettera sono posti a carico degli operatori cui viene rilasciato l'attestato professionale;
  • e)in alternativa al requisito di cui alla lettera d), possesso del brevetto di operatore subacqueo militare rilasciato dal Comando raggruppamento subacquei e incursori della Marina militare o del brevetto di sommozzatore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, rilasciato dalla Scuola dei sommozzatori del citato Corpo;
  • f)idoneita' alla mansione, accertata e certificata da un medico subacqueo all'esito di visita a carico dell'istante o dell'impresa subacquea e iperbarica per cui svolge attivita' lavorativa, esente da difetti dell'apparato cardiopolmonare e otorinolaringeo nonche' da alterazioni del sistema neurologico e psichico, conforme ai requisiti specificamente definiti, per le differenti qualifiche di cui all'articolo 19, comma 1, con provvedimento dell'Agenzia, su proposta del Ministero della salute;
  • g)assenza di condanne per un delitto non colposo punibile con una pena superiore a tre anni di reclusione o per un delitto contro la fede pubblica che preveda l'interdizione dai pubblici uffici, salvo che sia intervenuta la riabilitazione. Le modalita' di accertamento dei requisiti di iscrizione e di organizzazione e tenuta del registro di cui all'articolo 20 sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Comandante generale delle Capitanerie di porto d'intesa con il direttore generale dell'Agenzia.

Testo vigente dal 27 gennaio 2026

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