[1]I decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

  • a)definizione dei criteri e dei procedimenti per l'approvazione e l'attuazione del programma nazionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), che coinvolgano anche il sistema delle università e degli enti pubblici di ricerca, avente a oggetto gli obiettivi per l'inserimento del nucleare sostenibile e della fusione nel mix energetico italiano, coerentemente con le finalità del perseguimento della strategia di decarbonizzazione e della sicurezza degli approvvigionamenti, dell'indipendenza e della resilienza energetica, per raggiungere gli obiettivi di neutralità carbonica entro l'anno 2050 e aumentare la competitività nazionale, contribuendo a contenere i costi dell'energia;
  • b)perseguimento della sostenibilità ambientale, sociale ed economica nella produzione di energia da fonte nucleare, con la garanzia che i decreti legislativi medesimi, nel quadro del Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (EURATOM), firmato a Roma il 25 marzo 1957 e ratificato ai sensi della legge 14 ottobre 1957, n.1203, del diritto dell'Unione europea nonché degli accordi internazionali in vigore per l'Italia, rispettino i criteri previsti dalle norme sulla tassonomia dell'Unione europea relativa alle attività sostenibili nonché i parametri tecnici individuati dall'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA), al fine di garantire elevati livelli di sicurezza degli impianti, che, nel concorrere agli obiettivi della sicurezza e dell'indipendenza energetica del Paese nonché del contenimento dei costi per i clienti finali domestici e non domestici, soddisfino le esigenze della tutela della salute dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente, anche nell'interesse delle future generazioni, in conformità all'articolo 9 della Costituzione;
  • c)individuazione delle tipologie di impianti abilitabili, nel rispetto del principio della neutralità tecnologica e sulla base dei criteri della massima sostenibilità e sicurezza di cui alla disciplina dell'Unione europea, che utilizzino le migliori tecnologie nucleari, comprese le tecnologie modulari o avanzate, secondo le convenzioni o le definizioni adottate dall'AIEA, in coerenza con la strategia nazionale per raggiungere gli obiettivi di neutralità carbonica entro l'anno 2050, valorizzando, ove possibile, le filiere nazionali ed europee;
  • d)riferimento allo stato delle conoscenze tecnico-scientifiche e alle migliori tecnologie, anche in vista dell'obiettivo di valorizzare la minimizzazione della produzione di rifiuti radioattivi e l'efficienza nell'utilizzo del combustibile nucleare, anche mediante riprocessamento, riciclo o riutilizzo;
  • e)definizione dei criteri e dei procedimenti per la localizzazione, su istanza dei proponenti, degli impianti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere f), g) e h), nel rispetto delle norme tecniche e degli standard di sicurezza previsti dalla normativa nazionale, europea e internazionale, tenuto altresì conto, ove applicabile, della disciplina generale in materia di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti per la produzione di energia;
  • f)previsione che la sperimentazione, la costruzione o installazione e l'esercizio degli impianti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere f),
  • g)e h), nonché delle opere connesse siano soggetti a procedimenti abilitativi integrati di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nel rispetto delle attribuzioni dell'autorità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), ove istituita, e nel rispetto del principio di leale collaborazione;
  • g)previsione che il titolo abilitativo rilasciato a seguito del procedimento di cui alla lettera f) sostituisca ogni provvedimento amministrativo, autorizzazione, concessione, licenza, nulla osta e atto di assenso, comunque denominati, ad eccezione dei provvedimenti di valutazione ambientale di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  • h)previsione che i titoli abilitativi alla sperimentazione, alla costruzione o installazione e all'esercizio degli impianti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere f), g) e h), costituiscano anche variante ai vigenti strumenti urbanistici, qualora necessario per ragioni attinenti alle esigenze di esercizio unitario delle funzioni concernenti l'attuazione delle politiche energetiche da fonte nucleare, nel rispetto del principio di leale collaborazione;
  • i)previsione che gli interventi relativi agli impianti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere f), g) e h), e alle relative opere connesse siano di pubblica utilità, indifferibili e urgenti e che il relativo titolo abilitativo possa comprendere, ove necessario, la dichiarazione di inamovibilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;
  • l)previsione di una disciplina per il riconoscimento di titoli, comunque denominati, ivi comprese le certificazioni, già rilasciati dalle competenti autorità di uno Stato membro dell'Agenzia per l'energia nucleare dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico o di un altro Stato con il quale siano in vigore accordi bilaterali di cooperazione tecnologica e industriale nel settore nucleare, ferme restando le competenze dell'autorità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), ove istituita;
  • m)definizione delle condizioni, dei criteri e delle modalità, eventualmente anche mediante forme di sostegno, per abilitare soggetti, anche privati, alla sperimentazione di tecnologie nucleari avanzate nel territorio nazionale, nel rispetto delle norme tecniche e degli standard di sicurezza previsti a livello nazionale, europeo e internazionale e ferme restando le competenze dell'autorità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), ove istituita, nonché definizione dei criteri e delle modalità per l'individuazione di siti a ciò destinati e per la messa a disposizione di siti esistenti o eventualmente già destinati alla ricerca;
  • n)rispetto del paesaggio e del patrimonio storico-artistico della Nazione come tutelato ai sensi dell'articolo 9 della Costituzione;
  • o)previsione di adeguate garanzie finanziarie, con oneri esclusivamente a carico del soggetto abilitato, per la gestione dell'intero ciclo di vita dell'impianto medesimo, anche tramite costituzione di uno o più fondi destinati alla copertura dei costi per la disattivazione degli impianti stessi e per la gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito fino allo smantellamento finale;
  • p)previsione di opportune forme di protezione per i siti che ospitano gli impianti di produzione di energia da fonte nucleare, di fabbricazione e di riprocessamento del combustibile nonché di stoccaggio e di smaltimento dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito;
  • q)previsione di modalità di partecipazione del soggetto abilitato alla promozione, allo sviluppo e alla valorizzazione del territorio interessato dalla localizzazione dell'impianto, valutando la previsione di misure compensative ambientali e territoriali, anche di carattere economico, da stabilire in sede di rilascio del titolo abilitativo, con oneri a carico dei proponenti;
  • r)previsione che, nell'ipotesi di individuazione ex ante di aree aventi le caratteristiche per ospitare gli impianti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere f), g) e h), siano garantite forme di consultazione dei comuni interessati, valutando anche misure di promozione e valorizzazione dei relativi territori, e sia assicurato il contenimento degli impatti complessivi sui territori medesimi, anche tenendo conto della compresenza, nella stessa area, di impianti di produzione di energia già esistenti o autorizzati;
  • s)definizione delle modalità a cui i soggetti abilitati devono attenersi per lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito, per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito, qualora non riprocessabile, riciclabile o riutilizzabile, e per la disattivazione e lo smantellamento finale degli impianti, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 4, comma 3, della direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011;
  • t)previsione di una disciplina per l'impiego dell'energia da fonte nucleare sostenibile a bordo delle navi, che definisca i profili abilitativi, di sicurezza, di utilizzo e di dismissione delle relative applicazioni, incoerenza con le risultanze del programma nazionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), e con la normativa internazionale di riferimento;
  • u)previsione che la disciplina relativa alla localizzazione di impianti di stoccaggio temporaneo e di smaltimento definitivo dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), contempli la possibilità di autocandidature e garantisca altresì la sottoposizione a nuove procedure di valutazione ambientale strategica, di cui alla parte seconda, titolo II, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, degli eventuali strumenti di pianificazione riguardanti aree eleggibili per la localizzazione dei medesimi impianti;
  • v)previsione che gli oneri dei controlli di sicurezza e di radioprotezione, i quali devono comunque assicurare la massima trasparenza nei confronti dei cittadini e delle amministrazioni locali, siano posti a carico degli esercenti le attività nucleari e possano essere svolti dai soggetti competenti in tempi certi e compatibili con la programmazione complessiva delle attività;
  • z)individuazione degli strumenti di garanzia nonché di copertura finanziaria e assicurativa, a carico dell'esercente le attività nucleari, contro i rischi relativi all'esercizio delle attività medesime, anche per motivi indipendenti dall'esercente stesso;
  • aa)individuazione, nel rispetto del principio di leale collaborazione, dei casi in cui è necessaria l'acquisizione dell'intesa delle regioni interessate ovvero della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,nonché delle modalità di esercizio del potere sostitutivo del Governo, secondo quanto previsto dall'articolo 120 della Costituzione;
  • bb)previsione di un'opportuna campagna di informazione ai cittadini sull'energia nucleare, con particolare riferimento alla sua sicurezza e sostenibilità, da realizzare anche mediante l'utilizzo di strumenti digitali e di canali di comunicazione idonei ad assicurare trasparenza e accessibilità;
  • cc)previsione di opportune forme di informazione capillare per le popolazioni direttamente interessate nonché di procedure di consultazione delle medesime;
  • dd)previsione di sanzioni per la violazione delle norme imperative previste dai decreti legislativi di cui all'articolo 1;
  • ee)determinazione dei criteri per l'attribuzione di eventuali forme di sostegno agli operatori che intendano esercitare le attività nucleari, sulla base anche del principio di valorizzazione della maggiore coerenza con il programma nazionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a);
  • ff)previsione che l'autorità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), ove istituita, svolga compiti di certificazione, vigilanza, sorveglianza e controllo relativamente al rispetto della disciplina tecnica in materia di sicurezza secondo le migliori prassi europee e internazionali e possa avvalersi, nell'assolvimento dei compiti medesimi, della collaborazione del Comando carabinieri per la tutela ambientale e la sicurezza energetica, dipendente funzionalmente dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell'articolo 174-bis del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
  • gg)individuazione dei criteri per la definizione degli standard tecnico-qualitativi del personale impiegato nel settore nonché del fabbisogno formativo del medesimo personale, da soddisfare anche mediante accordi, convenzioni e programmi con le istituzioni di formazione o di alta formazione e con gli enti pubblici di ricerca;
  • hh)coordinamento della disciplina della produzione di energia da fonte nucleare con le altre disposizioni che regolano il mercato elettrico, tenendo conto delle specifiche caratteristiche della produzione di energia elettrica da fonte nucleare;
  • ii)previsione che gli strumenti di pianificazione energetica nazionale comprendano gli scenari nucleari elaborati nell'ambito del programma nazionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), distinguendo il contributo delle diverse tecnologie alla sicurezza degli approvvigionamenti;
  • ll)potenziamento della formazione universitaria e post-universitaria nelle materie scientifiche e tecnologiche strumentali allo sviluppo di energia nucleare sostenibile, anche favorendo forme di collaborazione con gli enti pubblici di ricerca, con le imprese e con i soggetti abilitati alla sperimentazione, alla costruzione e all'esercizio degli impianti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere f), g) e h);
  • mm)valorizzazione delle attività di ricerca e sviluppo e dei processi di innovazione e di trasferimento tecnologico in materia di energia nucleare sostenibile, svolti dalle università e dagli enti pubblici di ricerca, anche in collaborazione con le imprese, favorendo la complementarità tra ricerca di base e ricerca applicata.

[2]I decreti legislativi di cui all'articolo 1 abrogano espressamente le disposizioni oggetto di riassetto e comunque quelle con essi incompatibili e recano le opportune disposizioni di coordinamento, in relazione alle disposizioni non abrogate o non modificate, nonché le necessarie disposizioni transitorie e finali.

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