L'articolo 5 del decreto e' sostituito dal seguente: «Art. 5 (Consiglio di amministrazione). - 1. Il consiglio di amministrazione e' nominato con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, ed e' composto:

  • a)dal Sindaco di Siracusa, che e' il presidente dell'Istituto;
  • b)da un consigliere designato dal Ministro per i beni e le attivita' culturali, con funzioni di consigliere delegato previste al comma 6;
  • c)da due consiglieri, rispettivamente designati uno dal Ministro per i beni e le attivita' culturali ed uno dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
  • d)da un consigliere, designato dalla Regione siciliana;
  • e)da un consigliere, designato dalla provincia di Siracusa;
  • f)da un consigliere, designato dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
  • g)da un consigliere, in rappresentanza di partecipanti privati, qualora questi raggiungano una partecipazione al patrimonio dell'Istituto non inferiore al 15 per cento; tale misura e' ridotta al 5 per cento nei casi in cui i partecipanti sono costituiti dai soggetti che gia' partecipavano all'Istituto. Lo statuto puo' prevedere un ulteriore componente del consiglio di amministrazione, qualora gli apporti dei partecipanti superino il 25 per cento del patrimonio. Lo statuto stabilisce le modalita' per la designazione dei consiglieri in rappresentanza dei privati. 2. Fino a quando non si sara' verificata la condizione di cui al comma 1, lettera g), il componente di cui alla stessa disposizione e' designato dal Ministro per i beni e le attivita' culturali. 3. Il componente del consiglio di amministrazione di cui alla lettera b) e' individuato tra personalita' di elevato profilo culturale e con comprovate capacita' organizzative; i componenti di cui alle lettere c), d), e), f) e g) sono individuati tra personalita' di elevato profilo culturale, con particolare riguardo al campo degli studi sul teatro antico e della letteratura classica latina e greca, e con comprovate capacita' organizzative. Sui componenti di cui alle lettere b) e c) del comma 1, e del componente di cui al comma 2, sono sentite le competenti commissioni parlamentari. 4. Il consiglio di amministrazione opera con la nomina della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei partecipanti alle sedute. In caso di parita', prevale il voto del presidente. In particolare, il consiglio di amministrazione:
  • a)delibera lo statuto e le sue successive modificazioni, da sottoporre all'approvazione del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
  • b)su proposta del consigliere delegato, definisce gli indirizzi artistico-culturali dell'Istituto;
  • c)delibera il bilancio di esercizio;
  • d)formula la proposta al Ministro per i beni e le attivita' culturali per la nomina del Sovrintendente, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1;
  • e)approva, su proposta del Sovrintendente, i programmi di attivita';
  • f)delibera su tutte le materie riguardanti le attivita' istituzionali e le iniziative culturali dell'Istituto;
  • g)determina con propria deliberazione, soggetta alla approvazione del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il compenso spettante al presidente, la misura dell'indennita' spettante agli altri componenti del consiglio di amministrazione per la partecipazione alle sedute, nonche' il compenso spettante ai componenti del collegio dei revisori. 5. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Istituto. 6. Il consigliere delegato formula proposte per gli indirizzi artistico-culturali e promuove le attivita' dell'Istituto; cura l'attivita' e l'organizzazione degli uffici; predispone il bilancio di esercizio da sottoporre alla deliberazione del consiglio di amministrazione; adotta, nei casi di necessita' e di urgenza, gli atti di competenza del consiglio di amministrazione e li sottopone alla ratifica di quest'ultimo, entro i trenta giorni successivi all'adozione. 7. Alle sedute del consiglio di amministrazione partecipa, senza diritto di voto, un rappresentante dell'associazione "Amici dell'INDA", in quanto promotrice di iniziative intese a tutelare le tradizioni storiche dell'Istituto, secondo la volonta' dei fondatori. Al rappresentante viene attribuito diritto di voto qualora al consiglio di amministrazione partecipi l'ulteriore componente designato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera g), secondo periodo.».

Testo vigente dal 9 febbraio 2004

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;33~art5 · fonte del testo

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