A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3 e secondo le modalita' ivi previste, i cittadini comunicano il trasferimento della propria residenza e gli altri eventi anagrafici e di stato civile all'ufficio competente. Entro ventiquattro ore dalla conclusione del procedimento amministrativo anagrafico, l'ufficio di anagrafe trasmette le variazioni all'indice nazionale delle anagrafi, di cui all'articolo 1, quarto comma, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e successive modificazioni, che provvede a renderle accessibili alle altre amministrazioni pubbliche. In caso di ritardo nella trasmissione all'Indice nazionale delle anagrafi, il responsabile del procedimento ne risponde a titolo disciplinare e, ove ne derivi pregiudizio, anche a titolo di danno erariale. La richiesta al cittadino di produrre dichiarazioni o documenti al di fuori di quelli indispensabili per la formazione e le annotazioni degli atti di stato civile e di anagrafe costituisce violazione dei doveri d'ufficio, ai fini della responsabilita' disciplinare. Con uno o piu' decreti del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabilite le modalita' per l'attuazione del comma 1. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190)). ((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190)). ((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190)). ((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190)). 46 All'articolo 1, comma 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'alinea sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", in conformita' a quanto previsto dagli standard del Sistema pubblico di connettivita' (SPC)";
  • b)dopo la lettera g) e' aggiunta la seguente: "g-bis) le regole tecniche idonee a garantire l'attestazione della data, l'autenticita' dell'origine e l'integrita' del contenuto della fattura elettronica, di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per ogni fine di legge". In attuazione dei principi stabiliti dall'articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e dall'articolo 43, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarita' contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui e' richiesto dalla legge. In deroga alla normativa vigente, per i datori di lavoro domestico gli obblighi di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, si intendono assolti con la presentazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), attraverso modalita' semplificate, della comunicazione di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga del rapporto di lavoro. L'INPS trasmette, in via informatica, le comunicazioni semplificate di cui al comma 11 ai servizi competenti, al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonche' alla prefettura-ufficio territoriale del Governo, nell'ambito del Sistema pubblico di connettivita' (SPC) e nel rispetto delle regole tecniche di sicurezza, di cui all'articolo 71, comma 1-bis, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 4-bis, comma 6, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 23 dicembre 2014, n. 190

46

La L. 23 dicembre 2014, n. 190, ha disposto (con l'art. 1, comma 617) che "Le risorse finanziarie di cui all'articolo 16-bis, comma 8, abrogato dal precedente periodo, ove non ancora impegnate con atti giuridicamente vincolanti alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero derivanti da economie di progetto, sono trasferite all'Agenzia per l'Italia digitale e utilizzate dalla stessa Agenzia per interventi volti a favorire e semplificare le comunicazioni tra la pubblica amministrazione e i cittadini. A tal fine le predette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate sui pertinenti capitoli di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relativi all'Agenzia per l'Italia digitale".

Testo vigente dal 1 gennaio 2015

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2015

Confronto con la versione in vigore dal 13 luglio 2011 al 1 gennaio 2015. 455 parole tolte, 36 parole aggiunte.

… del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. tolto: Per favorire la realizzazione degli obiettivi di massima diffusione delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni, previsti dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai cittadini che ne fanno richiesta e' attribuita una casella di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrita' del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilita' con analoghi sistemi internazionali. L'utilizzo della posta elettronica certificata avviene ai sensi degli articoli 6 e 48 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, con effetto equivalente, ove necessario, alla notificazione per mezzo della posta. Le comunicazioni che transitano per la predetta casella di posta elettronica certificata sono senza oneri. Per i medesimi fini di cui al comma 5, ogni amministrazione pubblica utilizza la posta elettronica certificata, ai sensi dei citati articoli 6 e 48 del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrita' del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilita' con analoghi sistemi internazionali, con effetto equivalente, ove necessario, alla notificazione per mezzo della posta, per le comunicazioni e le notificazioni aventi come destinatari dipendenti della stessa o di altra amministrazione pubblica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono definite le modalita' di rilascio e di uso della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini ai sensi del comma 5 del presente articolo, con particolare riguardo alle categorie a rischio di esclusione ai sensi dell'articolo 8 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, nonche' le modalita' di attivazione del servizio mediante procedure di evidenza pubblica, anche utilizzando strumenti di finanza di progetto. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalita' di attuazione di quanto previsto nel comma 6, cui le amministrazioni pubbliche provvedono nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5 si provvede mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie assegnate, ai sensi dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, al progetto "Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese" con decreto dei Ministri delle attivita' produttive e per l'innovazione e le tecnologie 15 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2004, non impegnate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto aggiunto: COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190. All'articolo 1, comma 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 23 dicembre 2014, n. 190

    La L. 23 dicembre 2014, n. 190, ha disposto (con l'art. 1, comma 617) che "Le risorse finanziarie di cui all'articolo 16-bis, comma 8, abrogato dal precedente periodo, ove non ancora impegnate con atti giuridicamente vincolanti alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero derivanti da economie di progetto, sono trasferite all'Agenzia per l'Italia digitale e utilizzate dalla stessa Agenzia per interventi volti a favorire e semplificare le comunicazioni tra la pubblica amministrazione e i cittadini. A tal fine le predette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate sui pertinenti capitoli di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relativi all'Agenzia per l'Italia digitale".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2008-11-29;185~art16bis · fonte del testo

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