Art. 9 — Programmazione e finanziamento degli interventi affidati ai Commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico
All'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 2, dopo il quinto periodo, sono inseriti i seguenti: «Ai fini dell'inserimento nel Piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e' data altresi' priorita' agli interventi la cui progettazione sia stata finanziata mediante il Fondo di cui all'articolo 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 e abbia conseguito almeno il livello di progettazione qualificabile come progetto di fattibilita' tecnico-economica ai sensi dell'articolo 41 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 o, nel caso di cui all'articolo 225, comma 9, terzo periodo, ((del medesimo codice)), come progetto definitivo ai sensi dell'articolo 23 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. L'inserimento nel Piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico ((ai sensi del sesto periodo e' in ogni caso condizionato)) al rinnovo della valutazione positiva da parte della competente Autorita' di bacino distrettuale, da effettuare in relazione all'ultimo livello di progettazione conseguito.»;
- b)dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: «2-bis. Per gli interventi la cui progettazione sia stata finanziata mediante il Fondo di cui all'articolo 55 della legge n. 221 del 2015, le risorse sono revocate qualora, decorsi dodici mesi dall'ammissione al finanziamento e in assenza di cause di impossibilita' oggettiva sopravvenute o di forza maggiore, gli interventi medesimi, anche nel caso di cui all'articolo 225, comma 9, terzo periodo, del codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, non abbiano conseguito almeno il livello di progettazione qualificabile come progetto di fattibilita' tecnica ed economica o come progetto definitivo ai sensi dell'articolo 23 del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. 2-ter. Le risorse finanziarie accreditate sulle contabilita' speciali di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 91 del 2014, ((convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014,)) intestate ai commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico, non possono essere oggetto di pignoramento o sequestro.». Le eventuali economie derivanti dagli accordi di programma di cui all'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per la quota parte derivante da risorse di bilancio del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, integrano la dotazione finanziaria destinata al Piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico ((di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 133 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 164 del 2014, come modificato dal comma 1, lettera a), del presente articolo)). All'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 2-ter:
- 1)il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Con proprio provvedimento, il commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico puo' nominare un soggetto attuatore del Piano ((degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico)) a cui delegare l'espletamento delle attivita' di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il quale opera con i medesimi poteri e le deroghe previsti per il commissario di Governo.»;
- 2)il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Il provvedimento di nomina di cui al primo periodo stabilisce il compenso da corrispondere al soggetto attuatore del Piano, nella misura e con le modalita' di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che trova copertura finanziaria nei quadri economici degli interventi, cosi' come risultanti dai sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato, nonche' gli obiettivi, ai fini della corresponsione della parte variabile del compenso, che includono anche l'attivita' di monitoraggio e rendicontazione di cui all'articolo 7, comma 2 ((, del citato decreto-legge n. 133 del 2014))»;
- b)dopo il comma 2-ter sono inseriti i seguenti: «2-quater. Ai commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico sono attribuite anche le funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190, che possono essere delegate dai medesimi commissari ai soggetti attuatori di cui al comma 2-ter. 2-quinquies. Per l'espletamento delle attivita' di cui all'articolo 7, comma 2, ((del citato decreto-legge n. 133 del 2014)), i commissari di Governo, il Presidente della regione Valle d'Aosta e i Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano possono assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga a ((ogni disposizione di legge diversa)) da quelle in materia penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.». Al fine di accelerare la realizzazione delle opere di difesa idraulica delle Grave di Ciano, il segretario generale dell'((Autorita' di bacino distrettuale)) delle Alpi orientali e' individuato come commissario straordinario per l'espletamento delle attivita' di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 ((, come modificato dal comma 1, lettera a), del presente articolo)). Il commissario di cui al comma 4 opera con i medesimi poteri e le deroghe previsti per il commissario di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il commissario di cui al comma 4 e' autorizzato ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e opera in deroga a ((ogni disposizione di legge diversa)) da quelle in materia penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Al commissario di cui al comma 4 non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. L'assegnazione delle risorse destinate a interventi finanziati dal Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ripartito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018, ((pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2019,)) operata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento Casa Italia per il finanziamento di interventi volti alla messa in sicurezza del Paese in relazione al rischio idrogeologico ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 giugno 2021, e' revocata qualora i soggetti attuatori di cui all'articolo 1, comma 9, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 giugno 2021, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in assenza di cause di impossibilita' oggettiva sopravvenute o di forza maggiore, omettano di trasmettere alla banca dati delle amministrazioni pubbliche - Monitoraggio Opere Pubbliche (BDAP-MOP), in conformita' a quanto previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, i dati relativi ai pagamenti effettuati e alle fatture emesse al fine della successiva verifica sull'importo delle spese sostenute in misura pari o superiore al 15 per cento dell'importo della prima anticipazione ottenuta ai sensi dell'articolo 1, comma 10, del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 giugno 2021. Lo stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 27 novembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3 dicembre 2022, in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal giorno 26 novembre 2022, prorogato con la delibera del Consiglio dei ministri del 5 ottobre 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 2023, e' ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2024, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. All'articolo 20-ter del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 8, secondo periodo dopo le parole: «per l'anno 2023» sono aggiunte le seguenti: «e di 10 milioni ((di euro)) per l'anno 2024»;
- b)al comma 10, alinea, le parole: «5 milioni di euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «15 milioni di euro per l'anno 2024»;
- c)al comma 10, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: «b-bis) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2024 a valere sulle risorse finanziarie assegnate e disponibili nella contabilita' speciale di cui all'articolo 20-quinquies.». ((8-bis. All'articolo 20-octies, comma 6, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "I piani di cui al comma 2, lettera c), del presente articolo possono essere predisposti e approvati anche per stralci, che possono avere ad oggetto anche le sole attivita' di progettazione. In tali casi, i piani stralcio sono predisposti e approvati, ai sensi dei commi 2 e 4, nei limiti delle risorse specificamente finalizzate allo scopo. Qualora i piani stralcio abbiano ad oggetto le sole attivita' di progettazione, le modalita' di adozione del decreto di concessione del contributo e dell'eventuale erogazione dell'anticipazione ai soggetti attuatori per l'attivita' di progettazione sono definite dal Commissario straordinario mediante provvedimenti di cui all'articolo 20-ter, comma 8")) All'articolo 57 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, lettera b), le parole: «il programma nazionale di intervento» sono sostituite dalle seguenti: «previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281:
- 1)il programma nazionale di intervento;
- 2)i criteri e le modalita' per stabilire le priorita' che le amministrazioni dello Stato sono tenute a osservare nell'assegnazione di risorse destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato in attuazione dell'articolo 10, comma 11, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- 3)i criteri e le modalita' per il monitoraggio e la revoca delle risorse statali destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico ove, in assenza di cause di impossibilita' oggettiva sopravvenute o di forza maggiore, le somme assegnate non siano impegnate e pagate dai competenti soggetti attuatori nei termini previsti.»;
- b)dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. In caso di revoca ai sensi del comma 1, lettera b), numero 3), le risorse sono comunque riassegnate all'autorita' di bacino distrettuale territorialmente competente per essere impiegate nell'ambito del medesimo territorio e con la medesima destinazione. ((All'impiego delle risorse assegnate ai sensi del periodo precedente provvede il segretario generale dell'Autorita' di bacino distrettuale interessata con i medesimi poteri e deroghe previsti per il commissario di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico di cui all'articolo 10, comma 1, del citato decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica))». (( Per il potenziamento delle attivita' finalizzate a rafforzare la tutela del territorio e la gestione delle acque nonche' alla mitigazione del dissesto idrogeologico e del cambiamento climatico, con particolare riguardo alle attivita' di pianificazione e aggiornamento degli strumenti di pianificazione, le Autorita' di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono autorizzate, nel limite di una spesa complessiva pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, a reclutare e ad assumere, nei limiti della vigente dotazione organica, personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, mediante l'indizione di procedure concorsuali pubbliche o lo scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro il 30 aprile 2025, sulla base delle richieste delle predette Autorita' di bacino coerenti con i rispettivi piani triennali di fabbisogno di personale, sono ripartite le risorse di cui al primo periodo. 9-ter. Agli oneri derivanti dal comma 9-bis, pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307)) Le disposizioni di cui al comma 9 non si applicano ai cicli di programmazione finanziaria gia' avviati alla data di entrata in vigore del presente decreto che continuano a essere regolati dalla disciplina specifica delle relative fonti di finanziamento. Conseguentemente, rimangono salve, fino alla conclusione del relativo ciclo di programmazione finanziaria, le specifiche disposizioni recanti criteri e regole per il monitoraggio, la revoca e l'assegnazione delle risorse statali destinate a interventi di mitigazione del rischio idrogeologico. Rimangono, altresi', fermi gli obblighi internazionali e i vincoli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, nonche' le disposizioni relative al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Al Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e al Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, continuano ad applicarsi le pertinenti disposizioni, nel rispetto dei criteri e delle modalita' di individuazione delle priorita' stabiliti con il decreto di cui all'articolo 57, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto legislativo n. 152 del 2006, ((come introdotto)) dal comma 9 del presente articolo, in quanto compatibili.
Testo vigente dal 17 dicembre 2024
