Art. 52 — Disposizioni finali ed entrata in vigore

In sede di prima applicazione della presente legge, la legge di stabilita' dispone la soppressione alla tabella di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), delle spese obbligatorie e delle relative norme di rinvio alla tabella stessa. Tali spese restano quindi contestualmente determinate dalla legge di bilancio. Ogni richiamo al Documento di programmazione economico-finanziaria, di cui all'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e alla legge finanziaria, di cui all'articolo 11 della legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni, contenuto in disposizioni di legge o di atti aventi forza di legge vigenti, deve intendersi riferito, rispettivamente, al Documento di economia e finanza, di cui all'articolo 10 della presente legge, e ((alla legge di bilancio. Ogni richiamo alla legge di stabilita', di cui all'articolo 11 della presente legge nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente periodo, deve intendersi riferito alla legge di bilancio)). ((COMMA ABROGATO DALLA L. 4 AGOSTO 2016, N. 163)). Le disposizioni di cui alla presente legge sono applicate dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte costituzionale in quanto ritenute compatibili con la sfera di autonomia costituzionalmente riconosciuta a tali organi. Fino all'istituzione della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, i compiti ad essa attribuiti dalla presente legge sono svolti dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2010.

Testo vigente dal 9 settembre 2016

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Che cosa è cambiato dal 9 settembre 2016

Confronto con la versione in vigore dal 13 aprile 2011 al 9 settembre 2016. 151 parole tolte, 35 parole aggiunte.

… economia e finanza, di cui all'articolo 10 della presente legge, e alla legge di tolto: stabilita', di' aggiunto: bilancio. Ogni richiamo alla legge di stabilita', di cui all'articolo 11tolto: , comma 2, della medesima legge. Entro trenta giorni dalla aggiunto: della presente legge nel testo vigente prima della data di entrata in vigore tolto: della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e' istituita una commissione composta da due esperti in discipline economiche, da due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze e da due rappresentanti dell'ISTAT. Ai componenti della commissione non sono riconosciuti emolumenti o rimborsi spese. La commissione valuta le informazioni da far confluire nella Relazione di cui all'articolo 12, individuando le parti di competenza, rispettivamente, delle amministrazioni interessate e dell'ISTAT. Entro due mesi dalla sua costituzione, la commissione trasmette al Ministro dell'economia e delle finanze una relazione in cui da' conto dell'attivita' svolta. Il Ministro invia la relazione di cui al precedente periodo alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti. Per l'anno 2011 la Relazione di cui all'articolo 12 e' presentata entro il 30 settembre aggiunto: del presente periodo, deve intendersi riferito alla legge di bilancio. COMMA ABROGATO DALLA L. 4 AGOSTO 2016, N. 163. Le disposizioni di cui alla presente legge sono applicate dalla Presidenza della Repubblica, …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:2009-12-31;196~art52 · fonte del testo

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