Tavolo tecnico per le attivita' di educazione non formale Al fine di coordinare iniziative volte alla condivisione delle migliori pratiche in materia di sostegno dei servizi e delle attivita' educative non formali, di coadiuvare gli enti locali e gli enti del Terzo settore nella diffusione di processi e modelli organizzativi utili a facilitare il ricorso alla co-programmazione e alla co-progettazione, nonche' di favorire l'applicazione di altre forme semplificate di affidamento dei servizi da parte degli enti locali, con decreto del Ministro per la famiglia, la natalita' e le pari opportunita', da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' istituito il tavolo tecnico per le attivita' di educazione non formale. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresi' definiti la composizione, l'organizzazione e il funzionamento del tavolo tecnico. La composizione del tavolo e' determinata tenendo conto dei soggetti e delle istituzioni coinvolti dalla presente legge, comprese le associazioni rappresentative del mondo giovanile. Ai componenti del tavolo tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Dall'istituzione e dal funzionamento del tavolo tecnico di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Testo vigente dal 29 luglio 2026

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2026-07-23;135~art4 · fonte del testo

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