Art. 105-quater rilancio — Misure per la prevenzione e il contrasto della violenza per motivi legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere e per il sostegno delle vittime

Il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita', di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' incrementato di 4 milioni di euro ((a decorrere dall'anno 2020)), allo scopo di finanziare politiche per la prevenzione e il contrasto della violenza per motivi collegati all'orientamento sessuale e all'identita' di genere e per il sostegno delle vittime. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 14 AGOSTO 2020, N. 104, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 13 OTTOBRE 2020, N. 126)). ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 14 AGOSTO 2020, N. 104, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 13 OTTOBRE 2020, N. 126)). (( Nei limiti delle risorse di cui al comma 1, che costituiscono tetto di spesa massimo, e' istituito un programma per la realizzazione in tutto il territorio nazionale di centri contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identita' di genere. I centri garantiscono adeguata assistenza legale, sanitaria, psicologica, di mediazione sociale e ove necessario adeguate condizioni di alloggio e di vitto alle vittime di discriminazione o violenza fondata sull'orientamento sessuale o sull'identita' di genere, nonche' a soggetti che si trovino in condizione di vulnerabilita' legata all'orientamento sessuale o all'identita' di genere in ragione del contesto sociale e familiare di riferimento. I centri di cui al comma 2 svolgono la loro attivita' garantendo l'anonimato delle vittime e possono essere gestiti dagli enti locali, in forma singola o associata, nonche' da associazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto ai soggetti di cui al medesimo comma. I centri operano in maniera integrata, anche con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo conto delle necessita' fondamentali per la protezione dei soggetti di cui al comma 2, ivi compresa l'assistenza legale, sanitaria, psicologica e di mediazione sociale dei medesimi. 2-ter. Le modalita' di attuazione del comma 2, incluso il programma ivi previsto, sono definite con decreto del Ministro per le pari opportunita' e la famiglia, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche al fine di rispettare il limite di 4 milioni di euro annui che costituisce tetto di spesa massimo. Il decreto individua i requisiti organizzativi dei centri di cui al comma 2, le tipologie degli stessi, le categorie professionali che vi possono operare e le modalita' di erogazione dei servizi assistenziali e assicura, in sede di elaborazione del programma, opportune forme di consultazione delle associazioni di cui al comma 2-bis)) Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

Testo vigente dal 14 ottobre 2020

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 14 ottobre 2020

Confronto con la versione in vigore dal 19 luglio 2020 al 14 ottobre 2020. 61 parole tolte, 308 parole aggiunte.

… dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' incrementato di 4 milioni di euro tolto: per l'anno aggiunto: a decorrere dall'anno 2020, allo scopo di finanziare politiche per la prevenzione e il contrasto della violenza per motivi collegati all'orientamento sessuale e all'identita' di genere e per il sostegno delle vittime. tolto: A tal fine, e' costituito uno speciale programma di assistenza volto a garantire assistenza legale, psicologica, sanitaria e sociale aggiunto: PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 14 AGOSTO 2020, N. 104, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 13 OTTOBRE 2020, N. 126. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 14 AGOSTO 2020, N. 104, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 13 OTTOBRE 2020, N. 126. Nei limiti delle risorse di cui al comma 1, che costituiscono tetto di spesa massimo, e' istituito un programma per la realizzazione in tutto il territorio nazionale di centri contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identita' di genere. I centri garantiscono adeguata assistenza legale, sanitaria, psicologica, di mediazione sociale e ove necessario adeguate condizioni di alloggio e di vitto alle vittime di tolto: discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale e aggiunto: discriminazione o violenza fondata sull'orientamento sessuale o sull'identita' di genere tolto: nonche' aiaggiunto: , nonche' a soggetti che si trovino in condizione di vulnerabilita' tolto: in relazione aggiunto: legata all'orientamento sessuale o all'identita' di genere in ragione del contesto sociale e familiare di riferimento. tolto: Tali attivita' sono svolte garantendo l'anonimato dei aggiunto: I centri di cui al comma 2 svolgono la loro attivita' garantendo l'anonimato delle vittime e possono essere gestiti dagli enti locali, in forma singola o associata, nonche' da associazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto ai soggetti di cui al medesimo comma. I centri operano in maniera integrata, anche con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo conto delle necessita' fondamentali per la protezione dei soggetti di cui al tolto: presente comma. Con appositi provvedimenti normativi, nel limite di spesa costituito dalle risorse aggiunto: comma 2, ivi compresa l'assistenza legale, sanitaria, psicologica e di mediazione sociale dei medesimi. 2-ter. Le modalita' di attuazione del comma 2, incluso il programma ivi previsto, sono definite con decreto del Ministro per le pari opportunita' e la famiglia, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche al fine di rispettare il limite di 4 milioni di euro annui che costituisce tetto di spesa massimo. Il decreto individua i requisiti organizzativi dei centri di cui al comma tolto: 1, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti. 3. aggiunto: 2, le tipologie degli stessi, le categorie professionali che vi possono operare e le modalita' di erogazione dei servizi assistenziali e assicura, in sede di elaborazione del programma, opportune forme di consultazione delle associazioni di cui al comma 2-bis Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro per … 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decretoaggiunto: .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34~art105quater · fonte del testo

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