Art. 21 — Programma straordinario di edilizia residenziale pubblica

Programma straordinario di edilizia residenziale pubblica ((.Risorse per opere di ricostruzione delle zone del Molise e della provincia di Foggia colpite da eventi sismici)) Nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9, al fine di garantire il passaggio da casa a casa delle categorie sociali ivi indicate e di ampliare l'offerta di alloggi in locazione a canone sociale per coloro che sono utilmente collocati nelle graduatorie approvate dai comuni, e' finanziato, nel limite di 550 milioni di euro per l'anno 2007, un programma straordinario di edilizia residenziale pubblica finalizzato prioritariamente al recupero e ((all'adattamento funzionale)) di alloggi di proprieta' degli ex IACP o dei comuni, ((non assegnati, nonche' all'acquisto, alla locazione di alloggi e all'eventuale costruzione di alloggi)), ((da destinare prioritariamente a soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 della citata legge n. 9 del 2007 e diretto a soddisfare il fabbisogno alloggiativo, con particolare attenzione alle coppie a basso reddito, individuato dalle regioni o province autonome, sulla base di elenchi di interventi prioritari e immediatamente realizzabili, con particolare riferimento a quelli ricompresi nei piani straordinari di cui all'articolo 3 della stessa legge e in relazione alle priorita' definite nel tavolo di concertazione generale sulle politiche abitative)). ((Le graduatorie sono revisionate annualmente e a tal fine viene considerato l'intero reddito familiare del soggetto richiedente, nonche' la disponibilita' di altri immobili da parte del richiedente. L'amministrazione finanziaria provvede ad effettuare periodicamente accertamenti a campione su tali soggetti. In ottemperanza alla normativa comunitaria e nazionale relativa al rendimento energetico in edilizia, il programma straordinario di edilizia residenziale pubblica di cui al presente comma deve essere attuato in modo da garantire il rispetto dei criteri di efficienza energetica, di riduzione delle emissioni inquinanti, di contenimento dei consumi energetici e di sviluppo delle fonti di energia rinnovabile.)) Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Ministero delle infrastrutture e al Ministero della solidarieta' sociale gli elenchi degli interventi di cui al comma 1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarieta' sociale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati gli interventi prioritari e immediatamente realizzabili, sulla base degli elenchi di cui comma 1 ((, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni)). Col medesimo decreto sono definite le modalita' di erogazione dei relativi stanziamenti che possono essere trasferiti direttamente ai comuni ed agli ex IACP comunque denominati, ovvero possono essere trasferite in tutto o in parte alla Cassa depositi e prestiti, previa attivazione di apposita convenzione per i medesimi fini. La ripartizione dei finanziamenti deve assicurare una equa distribuzione territoriale, assicurando che in ciascuna regione vengano localizzati finanziamenti per una quota percentuale delle risorse di cui al comma 1, ((secondo parametri che saranno definiti d'intesa con le regioni e le province autonome)). L'1 per cento del finanziamento di cui al comma 1 e' destinato alla costituzione ed al funzionamento dell'Osservatorio nazionale e degli Osservatori regionali sulle politiche abitative, al fine di assicurare la formazione, l'implementazione e la condivisione delle banche dati necessarie per la programmazione degli interventi di edilizia residenziale con finalita' sociali ((, nonche' al fine di monitorare il fenomeno dell'occupazione senza titolo degli alloggi di proprieta' dell'ex IACP o dei comuni)). ((Il Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarieta' sociale, con decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto tenuto conto della concertazione istituzionale di cui al comma 1 dell'articolo 4 della legge 8 febbraio 2007, n. 9, sentita la Conferenza unificata, definisce la composizione, l'organizzazione e le funzioni dell'Osservatorio, anche ai fini del collegamento con le esperienze e gli osservatori realizzati anche a livello regionale. Tutti i soggetti gestori del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica hanno l'obbligo, nel rispetto dei principi di efficienza, flessibilita' e trasparenza, di assicurare, attraverso un sistema di banche dati consultabile via internet, tutte le informazioni necessarie al pubblico, permettendo al contempo un controllo incrociato dei dati nell'ambito di un sistema integrato gestito dall'amministrazione finanziaria competente. Dall'attuazione della presente norma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Per l'anno 2007 e' stanziata la somma di 50 milioni di euro per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1008, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da realizzare, limitatamente alle opere pubbliche, ai sensi degli articoli 163 e seguenti del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche attraverso la rimodulazione dei singoli interventi in base alle esigenze accertate.

Testo vigente dal 1 dicembre 2007

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Che cosa è cambiato dal 1 dicembre 2007

Confronto con la versione in vigore dal 2 ottobre 2007 al 1 dicembre 2007. 78 parole tolte, 406 parole aggiunte.

aggiunto: Programma straordinario di edilizia residenziale pubblica.Risorse per opere di ricostruzione delle zone del Molise e della provincia di Foggia colpite da eventi sismici Nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, … l'anno 2007, un programma straordinario di edilizia residenziale pubblica finalizzato prioritariamente al recupero e tolto: l'adattamento aggiunto: all'adattamento funzionale di alloggi di proprieta' degli ex IACP o dei comuni, non tolto: occupati, all'acquisto o la aggiunto: assegnati, nonche' all'acquisto, alla locazione di alloggitolto: , nonche' aggiunto: e all'eventuale costruzione di alloggi, da destinare prioritariamente a soggetti sottoposti a procedure esecutive … della citata legge n. 9 del 2007 e diretto a soddisfare il fabbisogno alloggiativoaggiunto: , con particolare attenzione alle coppie a basso reddito, individuato dalle regioni tolto: e province autonome aggiunto: o province autonome, sulla base di elenchi di interventi prioritari e immediatamente realizzabili, con particolare riferimento … e in relazione alle priorita' definite nel tavolo di concertazione generale sulle politiche abitative. aggiunto: Le graduatorie sono revisionate annualmente e a tal fine viene considerato l'intero reddito familiare del soggetto richiedente, nonche' la disponibilita' di altri immobili da parte del richiedente. L'amministrazione finanziaria provvede ad effettuare periodicamente accertamenti a campione su tali soggetti. In ottemperanza alla normativa comunitaria e nazionale relativa al rendimento energetico in edilizia, il programma straordinario di edilizia residenziale pubblica di cui al presente comma deve essere attuato in modo da garantire il rispetto dei criteri di efficienza energetica, di riduzione delle emissioni inquinanti, di contenimento dei consumi energetici e di sviluppo delle fonti di energia rinnovabile. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le … gli interventi prioritari e immediatamente realizzabili, sulla base degli elenchi di cui comma 1tolto: .aggiunto: , previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Col medesimo decreto sono definite le modalita' di erogazione dei relativi stanziamenti che … vengano localizzati finanziamenti per una quota percentuale delle risorse di cui al comma 1, tolto: pari a quella stabilita dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 17 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 10 giugno 2003. aggiunto: secondo parametri che saranno definiti d'intesa con le regioni e le province autonome. L'1 per cento del finanziamento di cui al comma 1 e' destinato alla … banche dati necessarie per la programmazione degli interventi di edilizia residenziale con finalita' socialitolto: . Con apposito decreto delaggiunto: , nonche' al fine di monitorare il fenomeno dell'occupazione senza titolo degli alloggi di proprieta' dell'ex IACP o dei comuni. Il Ministro delle infrastrutture, tolto: d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalita' di funzionamento della rete degli Osservatori e di impiego del finanziamento aggiunto: di concerto con il Ministro della solidarieta' sociale, con decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto tenuto conto della concertazione istituzionale di cui al comma 1 dell'articolo 4 della legge 8 febbraio 2007, n. 9, sentita la Conferenza unificata, definisce la composizione, l'organizzazione e le funzioni dell'Osservatorio, anche ai fini del collegamento con le esperienze e gli osservatori realizzati anche a livello regionale. Tutti i soggetti gestori del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica hanno l'obbligo, nel rispetto dei principi di efficienza, flessibilita' e trasparenza, di assicurare, attraverso un sistema di banche dati consultabile via internet, tutte le informazioni necessarie al pubblico, permettendo al contempo un controllo incrociato dei dati nell'ambito di un sistema integrato gestito dall'amministrazione finanziaria competente. Dall'attuazione della presente norma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Per l'anno 2007 e' stanziata la somma di 50 milioni di euro per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1008, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da realizzare, limitatamente alle opere pubbliche, ai sensi degli articoli 163 e seguenti del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche attraverso la rimodulazione dei singoli interventi in base alle esigenze accertate.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2007-10-01;159~art21 · fonte del testo

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