Art. 64 — Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva

Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva a tutte le eta' e tra tutti gli strati della popolazione finalizzato alla realizzazione di nuovi impianti sportivi ovvero alla ristrutturazione di quelli esistenti, con una dotazione finanziaria, per l'anno 2012, fino a 23 milioni di euro. 12 Con decreto di natura non regolamentare del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il CONI e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono definiti i criteri per l'erogazione delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 1. Con successivo decreto adottato dal Capo del Dipartimento per gli affari regionali sono individuati gli interventi ammessi al relativo finanziamento. 12 Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, si provvede, nel limite di spesa di 23 milioni di euro, nell'ambito delle risorse effettivamente disponibili sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'anno 2012, finalizzate alla diffusione della pratica sportiva, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Nell'ambito della dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 1, la somma di 5 milioni di euro e' destinata al Fondo di cui all'articolo 90, commi 12 e 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come sostituiti dal comma 3-ter del presente articolo. I commi 12 e 13 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono sostituiti dai seguenti: "12. Presso l'Istituto per il credito sportivo e' istituito il Fondo di garanzia per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, da parte di societa' o associazioni sportive nonche' di ogni altro soggetto pubblico o privato che persegua, anche indirettamente, finalita' sportive. 13. Il Fondo e' gestito in base a criteri approvati dal Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, su proposta dell'Istituto per il credito sportivo, sentito il Comitato olimpico nazionale italiano. Al Fondo possono essere destinati ulteriori apporti conferiti direttamente o indirettamente da enti pubblici".

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

12

La Corte Costituzionale, con sentenza 23 - 31 ottobre 2013, n.254 (in G.U. 1a s.s. 6/11/2013, n. 45), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dei commi 1 e 2, del presente articolo.

Testo vigente dal 7 novembre 2013

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 254/2013

    Ha colpito questo articolo
    31 ottobre 2013

    È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 119 Cost., l'art. 64, commi 1 e 2, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, nella parte in cui, al comma 1, prevede l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva, finalizzato alla realizzazione di nuovi impianti o alla ristrutturazione di quelli già esistenti, e, al comma 2, prevede che i criteri per l'erogazione delle risorse in questione siano definiti attraverso un decreto, avente dichiarata natura non regolamentare, adottato dal Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport. Infatti, l'art. 119 Cost. vieta al legislatore statale di prevedere, in materie di competenza legislativa regionale residuale o concorrente, nuovi finanziamenti a destinazione vincolata, anche a favore di soggetti privati. Tali misure, infatti, possono divenire strumenti indiretti, ma pervasivi, di ingerenza dello Stato nell'esercizio delle funzioni delle Regioni e degli enti locali, nonché di sovrapposizione di politiche e di indirizzi governati centralmente a quelli legittimamente decisi dalle Regioni negli ambiti materiali di propria competenza». Ciò, in particolare, quando la finalizzazione è, come in questo caso, specifica e puntuale. L'evidente subordinazione del disposto del comma 2 dell'art. 64 del d.l. n. 83 del 2012 alla perdurante vigenza del contenuto normativo del precedente comma 1 fa sì che, accolta la questione di legittimità costituzionale concernente il comma 1, debba essere estesa la dichiarazione di illegittimità costituzionale anche al successivo comma 2, in quanto, trattandosi di disposizione destinata ad operare esclusivamente in funzione della precedente, venuta meno questa, non trova giustificazione la sua permanenza nell'ordinamento. - V., ex plurimis , le citate sentenze nn. 168/2008, 50/2008, 201/2007 e 118/2006.

    Art. 64 Misure urgenti per la crescita del Paese · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 · Art. 53 Misure urgenti per la crescita del Paese · Art. 75 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 7 novembre 2013

Confronto con la versione in vigore dal 12 agosto 2012 al 7 novembre 2013. 2 parole tolte, 11 parole aggiunte.

aggiunto: Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo per lo … legge 27 dicembre 2002, n. 289, come sostituiti dal comma 3-ter del presente articolo. tolto: 3-ter. I commi 12 e 13 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. … Al Fondo possono essere destinati ulteriori apporti conferiti direttamente o indirettamente da enti pubblici"aggiunto: .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 23 - 31 ottobre 2013, n.254 (in G.U. 1a s.s. 6/11/2013, n. 45), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dei commi 1 e 2, del presente articolo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2012-06-22;83~art64 · fonte del testo

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