Art. 94-bis — Disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai capi I, II e IV della parte seconda del presente testo unico, sono considerati, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 52 e 83:

  • a)interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumita':
  • 1)gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle localita' sismiche ad alta sismicita' (zona 1) e a media sismicita' (zona 2, limitatamente a valori di accelerazione ag compresi fra 0,20 g e 0,25 g);
  • 2)le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessita' strutturale richiedano piu' articolate calcolazioni e verifiche, situate nelle localita' sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicita' (zone 3 e 4);
  • 3)gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalita' durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalita' di protezione civile, nonche' relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, situati nelle localita' sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicita' (zone 3 e 4);
  • b)interventi di "minore rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumita':
  • 1)gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle localita' sismiche a media sismicita' (zona 2, limitatamente a valori di ag compresi fra 0,15 g e 0,20 g) e zona 3;
  • 2)le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, compresi gli edifici e le opere infrastrutturali di cui alla lettera a), numero 3);
  • 3)le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera a), n. 2);
  • 3-bis)le nuove costruzioni appartenenti alla classe di costruzioni con presenza solo occasionale di persone e edifici agricoli di cui al punto 2.4.2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018;
  • c)interventi "privi di rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumita':
  • 1)gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumita'. Per i medesimi fini del comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, le linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui al medesimo comma 1, nonche' delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'articolo 93. Nelle more dell'emanazione delle linee guida, le regioni possono confermare le disposizioni vigenti. Le elencazioni riconducibili alle categorie di interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza, gia' adottate dalle regioni, possono rientrare nelle medesime categorie di interventi di cui al comma 1, lettere b) e c). A seguito dell'emanazione delle linee guida, le regioni adottano specifiche elencazioni di adeguamento alle stesse. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, non si possono iniziare lavori relativi ad interventi "rilevanti", di cui al comma 1, lettera a), senza preventiva autorizzazione ((...)) del competente ufficio tecnico della regione, in conformita' all'articolo 94. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, e in deroga a quanto previsto all'articolo 94, comma 1, le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano per lavori relativi ad interventi di "minore rilevanza" o "privi di rilevanza" di cui al comma 1, lettera b) o lettera c). Per gli stessi interventi, non soggetti ad autorizzazione preventiva, le regioni possono istituire controlli anche con modalita' a campione. Restano ferme le procedure di cui agli articoli 65 e 67, comma 1, del presente testo unico.

Testo vigente dal 15 settembre 2020

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Sentenza n. 115/2021

    Parametro
    31 maggio 2021

    1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lettera b), della legge della Regione Liguria 24 dicembre 2019, n. 29, recante «Modifiche alla legge regionale 21 luglio 1983, n. 29 (Costruzioni in zone sismiche - deleghe e norme urbanistiche particolari)», promossa, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione ed in relazione all'art. 94-b…

    Art. 117 cost. · Art. 94-bis Testo unico in materia edilizia. (Testo A)

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 15 settembre 2020

Confronto con la versione in vigore dal 24 dicembre 2019 al 15 settembre 2020. 1 parola tolta.

… relativi ad interventi "rilevanti", di cui al comma 1, lettera a), senza preventiva autorizzazione tolto: scrittaaggiunto: ... del competente ufficio tecnico della regione, in conformita' all'articolo 94. Fermo restando l'obbligo …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-06;380~art94bis · fonte del testo

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