Art. 3 — Compiti dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2009, N. 213)). Gli esiti delle attivita' svolte ai sensi del comma 1 sono oggetto di apposite relazioni al Ministro, che ne da' comunicazione alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le relazioni riferiscono sui risultati e possono segnalare indicatori ritenuti utili al miglioramento della qualita' complessiva del Sistema. Relativamente al sistema della formazione professionale tali indicatori sono definiti previa intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Agli esiti di verifica il Ministero, nel rispetto della vigente normativa sulla protezione dei dati personali, assicura idonee forme di pubblicita' e conoscenza. Il Ministro relaziona al Parlamento, con cadenza triennale, sugli esiti della valutazione. L'Istituto pubblica ogni anno un rapporto sull'attivita' svolta.
Testo vigente dal 16 febbraio 2010
