Art. 3 — Compiti dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2009, N. 213)). Gli esiti delle attivita' svolte ai sensi del comma 1 sono oggetto di apposite relazioni al Ministro, che ne da' comunicazione alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le relazioni riferiscono sui risultati e possono segnalare indicatori ritenuti utili al miglioramento della qualita' complessiva del Sistema. Relativamente al sistema della formazione professionale tali indicatori sono definiti previa intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Agli esiti di verifica il Ministero, nel rispetto della vigente normativa sulla protezione dei dati personali, assicura idonee forme di pubblicita' e conoscenza. Il Ministro relaziona al Parlamento, con cadenza triennale, sugli esiti della valutazione. L'Istituto pubblica ogni anno un rapporto sull'attivita' svolta.

Testo vigente dal 16 febbraio 2010

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 16 febbraio 2010

Confronto con la versione in vigore dal 14 gennaio 2007 al 16 febbraio 2010. 188 parole tolte, 9 parole aggiunte in 8 capoversi.

tolto: L'Istituto:

tolto: a) effettua verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilita' degli studenti e sulla qualita' complessiva dell'offerta formativa delle istituzioni di istruzione e di istruzione e formazione professionale, anche nel contesto dell'apprendimento permanente. Per la formazione professionale le verifiche concernono esclusivamente i livelli essenziali di prestazione e sono effettuate tenuto conto degli altri soggetti istituzionali che gia' operano a livello nazionale nel settore della valutazione delle politiche nazionali finalizzate allo sviluppo delle risorse umane;

tolto: b) LETTERA ABROGATA DALLA L. 11 GENNAIO 2007aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2009, N. tolto: 1;

tolto: c) svolge attivita' di ricerca, nell'ambito delle sue finalita' istituzionali;

tolto: d) studia le cause dell'insuccesso e della dispersione scolastica con riferimento al contesto sociale ed alle tipologie dell'offerta formativa;

tolto: e) assume iniziative rivolte ad assicurare la partecipazione italiana a progetti di ricerca europea e internazionale in campo valutativo;

tolto: f) svolge attivita' di supporto e assistenza tecnica all'amministrazione scolastica, alle regioni, agli enti territoriali, e alle singole istituzioni scolastiche e formative per la realizzazione di autonome iniziative di monitoraggio, valutazione e autovalutazione;

tolto: g) svolge attivita' di formazione del personale docente e dirigente della scuola, connessa ai processi di valutazione e di autovalutazione delle istituzioni scolastiche aggiunto: 213. Gli esiti delle attivita' svolte ai sensi del comma 1 sono oggetto di …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-11-19;286~art3 · fonte del testo

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