Art. 6 — Fondo speciale tabella A della legge 27 dicembre 2006, n. 296, reintegro di autorizzazioni di spesa e finanziamento di interventi vari

[1]All'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'unita' previsionale di base "Fondo speciale" di parte corrente come determinato dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' apportata la seguente variazione in aumento:

[2]--------------------------------------------------------------------- |2007 |2008 |2009 --------------------------------------------------------------------- | (migliaia di euro) --------------------------------------------------------------------- Ministero dell'economia e delle | | | finanze.... | 68.300 | - | - --------------------------------------------------------------------- L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, relativo al Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, come determinata dalla tabella C della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' integrata di 69 milioni di euro per l'anno 2007. Per consentire l'erogazione del contributo italiano al Fondo globale per la lotta contro l'AIDS, la tubercolosi e la malaria, e' autorizzata la spesa di 260 milioni di euro per l'anno 2007. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. Al fine di assicurare la prosecuzione e il completamento di interventi infrastrutturali in materia di viabilita', i pagamenti per spese di investimento di ANAS S.p.a., ivi compresi quelli a valere sulle risorse derivanti dall'accensione dei mutui, possono essere effettuati fino al limite di 4.200 milioni di euro per l'anno 2007. All'articolo 1, comma 153, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: "5 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "8 milioni" e, all'ultimo periodo del medesimo comma, le parole da: "con priorita" fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: "per le province confinanti con le province autonome di Trento e di Bolzano, per quelle confinanti con la Confederazione elvetica e per quelle nelle quali oltre il sessanta per cento dei comuni ricade nella zona climatica F prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, con priorita' per le province in possesso di almeno 2 dei predetti parametri.". E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, con una dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2007. Le modalita' di erogazione del predetto Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie locali provvede a finanziare direttamente, in applicazione dei criteri stabiliti con il predetto decreto, i comuni interessati. 6 4 10 11 Per fare fronte alle esigenze della edilizia universitaria, ed in particolare agli impegni assunti in base ai contratti di programma stipulati con le universita' in attuazione dell'articolo 5, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e finalizzati a interventi di edilizia universitaria, e' autorizzata la spesa di 65 milioni di euro per l'anno 2007 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca per gli anni 2007, 2008 e 2009. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Gli interventi su questo articolo(4)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 24 dicembre 2007, n. 244

4

La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 2, comma 44) che "il Fondo per le aree svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale di cui al comma 7 dell'articolo 6 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni, e' integrato di 10 milioni di euro per l'anno 2008 e di 5 milioni di euro per gli anni 2009 e 2010."

L. 22 dicembre 2008, n. 203

6

La L. 22 dicembre 2008, n. 203 ha disposto (con l'art. 2, commi 45 e 46) che "il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale, di cui al comma 7 del presente articolo 6, e' ulteriormente integrato di 22 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010 e di 27 milioni di euro per l'anno 2011".

L. 27 dicembre 2017, n. 205

10

La L. 27 dicembre 2017, n. 205 ha disposto (con l'art. 1, comma 1159) che il Fondo di cui al comma 7 del presente articolo e' incrementato di un milione di euro per l'anno 2018, di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro per l'anno 2020.

L. 27 dicembre 2017, n. 205, come modificata dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145

11

La L. 27 dicembre 2017, n. 205, come modificata dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145, ha disposto (con l'art. 1, comma 1159) che "Il Fondo di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e' incrementato di un milione di euro per l'anno 2018, di 15 milioni di euro per l'anno 2019, di 16 milioni di euro per l'anno 2020 e di 20 milioni di euro per l'anno 2021".

Testo vigente dal 1 gennaio 2019

Norme correlate

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2019

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2018 al 1 gennaio 2019.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 27 dicembre 2017, n. 205, come modificata dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145

    La L. 27 dicembre 2017, n. 205, come modificata dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145, ha disposto (con l'art. 1, comma 1159) che "Il Fondo di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e' incrementato di un milione di euro per l'anno 2018, di 15 milioni di euro per l'anno 2019, di 16 milioni di euro per l'anno 2020 e di 20 milioni di euro per l'anno 2021".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

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urn:nir:stato:decreto.legge:2007-07-02;81~art6 · fonte del testo

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