Art. 2 — Commissione per le adozioni internazionali

All'articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito dall'articolo 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. La Commissione e' composta da:
  • a)un presidente nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri nella persona di un magistrato avente esperienza nel settore minorile ovvero di un dirigente dello Stato avente analoga specifica esperienza;
  • b)due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri;
  • c)un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
  • d)un rappresentante del Ministero degli affari esteri;
  • e)un rappresentante del Ministero dell'interno;
  • f)due rappresentanti del Ministero della giustizia;
  • g)un rappresentante del Ministero della salute;
  • h)un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;
  • i)un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
  • l)tre rappresentanti della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
  • m)tre rappresentanti designati, sulla base di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da associazioni familiari a carattere nazionale, almeno uno dei quali designato dal Forum delle associazioni familiari";
  • b)al comma 4, il secondo e il terzo periodo sono soppressi. Dalle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e, a tal fine, sono corrispondentemente rideterminati i trattamenti economici corrisposti, a qualsiasi titolo, ai componenti della Commissione, previsti dal medesimo articolo 38 della citata legge n. 184 del 1983 nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. Le spese per l'esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993, previste dall'articolo 9 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, pari a 6.817.231,07 euro, iscritte nell'unita' previsionale di base 3.1.5.1 "Fondo per le politiche sociali" dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono trasferite all'unita' previsionale di base 3.1.5.2 "Presidenza del Consiglio dei ministri" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con esclusione della quota di minori entrate, pari a 1.549.370,70 euro, recate dall'articolo 39-quater della legge 4 maggio 1983, n. 184, introdotto dall'articolo 3 della citata legge n. 476 del 1998, e dall'articolo 4 della medesima legge n. 476 del 1998.

Testo vigente dal 20 gennaio 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-01-16;3~art2 · fonte del testo

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