Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono dettate disposizioni correttive e integrative dell'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dei regolamenti da esso contemplati in base ai seguenti principi e criteri:

  • a)i controlli, le dichiarazioni e le attivita' istruttorie delle Agenzie per le imprese sostituiscono a tutti gli effetti i controlli e le attivita' delle amministrazioni pubbliche competenti, sia nei procedimenti automatizzati che in quelli ordinari, salvo per le determinazioni in via di autotutela e per l'esercizio della discrezionalita';
  • b)definizione delle attivita' delle Agenzie per le imprese per il supporto organizzativo e gestionale allo svolgimento della conferenza di servizi, che contempli, in particolare, la possibilita' per le Agenzie di prestare la propria attivita' ai fini della convocazione, della predisposizione del calendario e dei termini di conclusione dei lavori, nonche' della attivazione dei rimedi previsti dalla legge in caso di silenzio o dissenso delle amministrazioni. Il regolamento di cui al comma 1 e' emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con il medesimo regolamento sono identificate le norme, anche di legge, che sono abrogate. All'articolo 19, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo le parole: "comma 6-bis," sono inserite le seguenti: "ovvero nel caso di segnalazione corredata della dichiarazione di conformita' di cui all'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159,". 4. Entro il 31 dicembre 2014, le amministrazioni titolari di banche dati certificanti garantiscono l'accesso per via telematica alle banche dati stesse da parte delle amministrazioni procedenti e delle Agenzie per le imprese accreditate ai sensi dell'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel rispetto delle vigenti norme in materia di protezione dei dati personali e accesso telematico ai dati delle pubbliche amministrazioni. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

Testo vigente dal 21 agosto 2014

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urn:nir:stato:decreto.legge:2014-06-24;91~art19bis · fonte del testo

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