Art. 29 — Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE

Il Governo e' delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

  • a)ridefinire gli obiettivi di raccolta, riciclo e recupero dei rifiuti di batterie, sulla base della nuova classificazione prevista dal regolamento (UE) 2023/1542;
  • b)adeguare lo schema di responsabilita' estesa del produttore alle nuove disposizioni previste dal regolamento (UE) 2023/1542, disciplinando i sistemi collettivi e individuali di gestione dei rifiuti di pile e batterie, attraverso la definizione di uno statuto tipo e delle modalita' di riconoscimento degli stessi;
  • c)prevedere forme di garanzia finanziaria per la gestione del fine vita dei prodotti;
  • d)regolamentare le attivita' di gestione del prodotto, prevedendo modalita' per il corretto riutilizzo, il cambio di destinazione e la rifabbricazione delle batterie, nonche' le attivita' di gestione dei relativi rifiuti;
  • e)prevedere modalita' per il conferimento dei rifiuti di batterie, nonche' per le relative operazioni di raccolta;
  • f)individuare un'autorita' competente, responsabile del rispetto degli obblighi di cui al capo VIII del regolamento (UE) 2023/1542, e definire le modalita' organizzative e di funzionamento della stessa, anche al fine di razionalizzare e rendere efficienti i sistemi di coordinamento esistenti;
  • g)adeguare la disciplina relativa al registro nazionale dei produttori di pile e accumulatori alle disposizioni previste dal regolamento (UE) 2023/1542, con particolare riferimento agli obblighi inerenti alla responsabilita' estesa del produttore;
  • h)individuare gli organismi di valutazione della conformita' e la relativa autorita' di notifica, secondo quanto previsto dal regolamento (UE) 2023/1542, nel rispetto della competenza esclusiva in materia di prevenzione incendi del Ministero dell'interno, per il tramite del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;
  • i)apportare le modifiche necessarie al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, in considerazione delle disposizioni in materia di vigilanza del mercato di cui al regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, e al relativo decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157;
  • l)prevedere misure volte ad assicurare il rispetto degli obblighi in materia di dovere di diligenza, per assicurare l'individuazione, la prevenzione e la gestione dei rischi effettivi e potenziali legati all'approvvigionamento, alla lavorazione e all'immissione in commercio delle batterie, includendo strumenti di supporto, quali guide pratiche, che favoriscano la trasparenza e garantiscano un approccio proporzionato agli obblighi, che tenga conto della dimensione aziendale;
  • m)adeguare il sistema sanzionatorio vigente, attraverso la previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravita' delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1542;
  • n)prevedere criteri di aggiudicazione per gli acquisti pubblici verdi di batterie o prodotti in cui sono incorporate batterie, per garantire che gli stessi abbiano un impatto ambientale minimo durante il loro ciclo di vita;
  • o)prevedere disposizioni in tema di proventi e tariffe per le attivita' connesse all'attuazione del regolamento (UE) 2023/1542, determinate sulla base del costo effettivo del servizio, nonche' dei termini e delle modalita' di versamento delle medesime ad appositi capitoli dell'entrata per la successiva riassegnazione;
  • p)aggiornare gli allegati al decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, al fine di tenere conto delle competenze in materia di vigilanza del mercato previste dal regolamento. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Testo vigente dal 25 giugno 2025

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