Art. 4 — Concertazione istituzionale per la programmazione in materia di edilizia residenziale pubblica

Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle infrastrutture convoca un tavolo di concertazione generale sulle politiche abitative, che conclude i lavori entro un mese, a cui partecipano rappresentanti dei Ministeri della solidarieta' sociale e dell'economia e delle finanze, dei Ministri per le politiche giovanili e le attivita' sportive e delle politiche per la famiglia, delle regioni, dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), della FEDERCASA-Federazione italiana per la casa, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli inquilini, delle associazioni della proprieta' edilizia e delle associazioni dei costruttori edili e delle cooperative di abitazione. In relazione alle indicazioni emerse dal tavolo di concertazione di cui al comma 1, il Ministro delle infrastrutture, di concerto con i Ministri della solidarieta' sociale, dell'economia e delle finanze, per le politiche giovanili e le attivita' sportive e delle politiche per la famiglia, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, predispone, entro due mesi dalla conclusione dei lavori del medesimo tavolo di concertazione, un programma nazionale contenente:

  • a)gli obiettivi e gli indirizzi di carattere generale per la programmazione regionale di edilizia residenziale pubblica riferita alla realizzazione, anche mediante l'acquisizione e il recupero di edifici esistenti, di alloggi in locazione a canone sociale sulla base dei criteri stabiliti dalle leggi regionali e a canone definito sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, nonche' alla riqualificazione di quartieri degradati;
  • b)proposte normative in materia fiscale e per la normalizzazione del mercato immobiliare, con particolare riferimento alla riforma della disciplina della vendita e della locazione di immobili di proprieta' dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 3;
  • c)l'individuazione delle possibili misure, anche di natura organizzativa, dirette a favorire la continuita' nella cooperazione tra Stato, regioni ed enti locali prioritariamente per la riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali;
  • d)la stima delle risorse finanziarie necessarie per l'attuazione del programma nell'ambito degli stanziamenti gia' disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. E programma nazionale di cui al comma 2 e' trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro un mese dalla data di assegnazione.

Testo vigente dal 14 febbraio 2007

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 166/2008

    Illegittimità dichiarata
    23 maggio 2008

    È inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 97 Cost., dell'art. 4, comma 2, della legge 8 febbraio 2007, n. 9, il quale, in materia di edilizia residenziale pubblica, prevede una concertazione istituzionale per la predisposizione di un programma nazionale contenente obiettivi ed indirizzi di carattere generale per la programmazione regionale, in quanto la censura è priva di un'adeguata motivazione.

    Art. 3 Interventi per la riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali · Art. 4 Interventi per la riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali · Art. 97 cost. · Art. 5 Interventi per la riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2007-02-08;9~art4 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari