Art. 11 — Disposizioni in materia di perequazione infrastrutturale per il Mezzogiorno
Al fine di promuovere il recupero del divario infrastrutturale tra le regioni del Mezzogiorno d'Italia e le altre aree geografiche del territorio nazionale, ((di contrastare gli svantaggi derivanti dalla condizione di insularita' ai sensi dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione)) nonche' di garantire analoghi livelli essenziali di infrastrutturazione e dei servizi a essi connessi, ((all'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, i commi 1, 1-bis, 1-quater e 1-quinquies sono abrogati e, al comma 1-ter, le parole: "Per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1-quater" sono soppresse e le parole: "Fondo perequativo infrastrutturale" sono sostituite dalle seguenti: "Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno")). Il ((Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno)) e' destinato al finanziamento dell'attivita' di progettazione e di esecuzione di interventi da realizzare nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna e relativi a infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie, portuali, ((aeroportuali e idriche)), nonche' a strutture sanitarie, assistenziali ((, per la cura dell'infanzia)) e scolastiche, coerenti con le priorita' indicate nel Piano strategico della ZES unica di cui all'articolo 11 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162. Gli interventi suscettibili di finanziamento possono consistere nella realizzazione di nuove strutture o nel recupero del patrimonio pubblico esistente, anche mediante la sua riqualificazione funzionale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ((da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,)) su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti:
- a)l'entita' delle risorse assegnate, nei limiti delle risorse del ((Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno)), per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2 in ciascuna delle regioni indicate nel medesimo comma, tenendo conto, tra l'altro:
- 1)degli esiti della ricognizione effettuata ai sensi dell'articolo 22, comma 1, della legge 5 maggio 2009, n. 42, ((nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto));
- 2)della specificita' insulare, nonche' di quanto previsto dall'articolo 1, comma 690, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e degli esiti del tavolo tecnico-politico sui costi dell'insularita' di cui al punto 10 dell'accordo in materia di finanza pubblica fra lo Stato e la regione Sardegna del 7 novembre 2019;
- 3)delle specificita' delle zone di montagna e delle aree interne;
- 4)dell'estensione delle superfici territoriali;
- 5)della densita' della popolazione e delle unita' produttive;
- 6)dell'assenza ovvero della grave carenza di collegamenti infrastrutturali con le reti su gomma e su ferro di carattere e valenza nazionale;
- 7)dell'entita' dei finanziamenti riconosciuti a valere sulle risorse del PNRR e ((del Piano nazionale per gli investimenti complementari)) di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, nonche' di quelli previsti dagli Accordi per la coesione, ((per la realizzazione)) della medesima tipologia di interventi;
- b)((l'amministrazione statale, regionale, provinciale, di citta' metropolitana ovvero di comune capoluogo sede di citta' metropolitana)) responsabile, nei limiti delle risorse assegnate, della selezione degli interventi, con l'indicazione degli obiettivi iniziali, intermedi e finali attesi, in coerenza con le risorse annualmente rese disponibili;
- c)i criteri di priorita' da utilizzare nella selezione degli interventi da parte delle amministrazioni responsabili, tra cui:
- 01)((le proposte formulate dagli enti locali del territorio));
- 1)l'avanzato stato progettuale dell'intervento o la sua immediata cantierabilita';
- 2)la capacita' dell'intervento di determinare un significativo miglioramento della mobilita' dell'utenza ovvero della qualita' dei ((servizi idrici, sanitari, assistenziali, educativi o scolastici)) erogati;
- 3)l'indisponibilita' di finanziamenti a valere su altri fondi nazionali o dell'Unione europea;
- d)le modalita' di monitoraggio procedurale e finanziario degli interventi attraverso il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, nonche' di rendicontazione degli stessi;
- e)i casi e le modalita' di revoca dei finanziamenti concessi, nonche' di recupero degli stessi. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 4 LUGLIO 2024, N. 95)). All'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, le parole: «di stanziamenti ordinari in conto capitale almeno proporzionale alla popolazione residente» sono sostituite dalle seguenti: «di risorse non inferiore al 40 per cento delle risorse allocabili». Le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, come modificato dal comma 5 del presente articolo, si applicano al riparto delle risorse dei programmi di spesa in conto capitale finalizzati alla crescita o al sostegno degli investimenti da assegnare sull'intero territorio nazionale, ((che non abbiano)) criteri o indicatori di attribuzione gia' individuati alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero che, alla medesima data, non rientrino in una programmazione settoriale vincolante. Le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, come modificato dal comma 5 del presente articolo, si applicano anche alle risorse di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ((all'articolo 1)), comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ((all'articolo 1)), comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e ((all'articolo 1)), comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 per le finalita' indicate, rispettivamente, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2017, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2019, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, recante ripartizione delle risorse del Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del paese, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2021, anche al fine di realizzare gli interventi nei territori di cui al comma 2 ((del presente articolo)) e selezionati sulla base dei criteri cui al comma 3, lettera c), in coerenza con le assegnazioni delle risorse dei predetti fondi. All'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, dopo il secondo periodo, e' inserito il seguente: «Ai fini della predisposizione del PSNAI si tiene, altresi', conto degli esiti della ricognizione effettuata ai sensi dell'articolo 22, comma 1, della legge 5 maggio 2009, n. 42, ((nel testo vigente alla data del 7 maggio 2024)) e, in particolare, degli esiti della ricognizione relativa alle aree interne dei territori delle regioni diverse da quelle di cui all'articolo 9, comma 2, del presente decreto.».
Testo vigente dal 7 luglio 2024
