Al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicita' previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca di dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di "Registro nazionale degli aiuti di Stato". Il Registro di cui al comma 1 contiene, in particolare, le informazioni concernenti:

  • a)gli aiuti di Stato di cui all'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ivi compresi gli aiuti in esenzione dalla notifica;
  • b)gli aiuti de minimis come definiti dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, e dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, nonche' dalle disposizioni dell'Unione europea che saranno successivamente adottate nella medesima materia;
  • c)gli aiuti concessi a titolo di compensazione per i servizi di interesse economico generale, ivi compresi gli aiuti de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012;
  • d)l'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti incompatibili dei quali la Commissione europea abbia ordinato il recupero ai sensi dell' articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.6 I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad avvalersi del Registro di cui al medesimo comma 1 al fine di espletare le verifiche propedeutiche alla concessione o all'erogazione degli aiuti di Stato e degli aiuti de minimis, comprese quelle relative al rispetto dei massimali di aiuto stabiliti dalle norme europee e dei divieti di cui all'articolo 46 della presente legge, nonche' al fine di consentire il costante aggiornamento dei dati relativi ai medesimi aiuti anche attraverso l'inserimento delle informazioni relative alle vicende modificative degli stessi. Le informazioni relative agli aiuti di cui al comma 2, lettere a), b) e c), sono conservate e rese accessibili senza restrizioni, fatte salve le esigenze di tutela del segreto industriale, per dieci anni dalla data di concessione dell'aiuto, salvi i maggiori termini connessi all'esistenza di contenziosi o di procedimenti di altra natura; le informazioni relative agli aiuti di cui al comma 2, lettera d), sono conservate e rese accessibili, senza restrizioni, fino alla data dell'effettiva restituzione dell'aiuto. Il monitoraggio delle informazioni relative agli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale, ivi compresi gli aiuti nelle zone rurali, e della pesca e acquacoltura continua a essere disciplinato dalla normativa europea di riferimento ed e' assicurato attraverso la piena integrazione e interoperabilita' del Registro di cui al comma 1 con i registri gia' esistenti per i settori dell'agricoltura e della pesca. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e' adottata la disciplina per il funzionamento del Registro di cui al comma 1 del presente articolo, con la definizione delle modalita' operative per la raccolta, la gestione e il controllo dei dati e delle informazioni relativi agli aiuti di cui al comma 2, compresi i criteri per l'eventuale interoperabilita' con le banche di dati esistenti in materia di agevolazioni pubbliche alle imprese. Il predetto regolamento individua altresi', in conformita' con le pertinenti norme europee in materia di aiuti di Stato, i contenuti specifici degli obblighi ai fini dei controlli di cui al comma 3, nonche' la data a decorrere dalla quale il controllo relativo agli aiuti de minimis di cui al comma 2 gia' concessi avviene esclusivamente tramite il medesimo Registro, nel rispetto dei termini stabiliti dall'articolo 6, paragrafo 2, del citato regolamento (UE) n. 1407/2013. Fino alla data del 1° luglio 2017, si applicano le modalita' di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti alle imprese, stabilite ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57. A decorrere dal 1° luglio 2017, la trasmissione delle informazioni al Registro di cui al comma 1 e l'adempimento degli obblighi di interrogazione del Registro medesimo costituiscono condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni ed erogazioni degli aiuti di cui al comma 2. I provvedimenti di concessione e di erogazione di detti aiuti indicano espressamente l'avvenuto inserimento delle informazioni nel Registro e l'avvenuta interrogazione dello stesso. L'inadempimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 3 nonche' al secondo periodo del presente comma e' rilevato, anche d'ufficio, dai soggetti di cui al comma 1 e comporta la responsabilita' patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti. L'inadempimento e' rilevabile anche dall'impresa beneficiaria ai fini del risarcimento del danno. ((Ulteriori funzionalita' del Registro di cui al comma 1 sono sviluppate ai sensi del codice degli incentivi adottato in attuazione dell'articolo 3, comma 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160, secondo quanto previsto dall'articolo 18-ter, comma 3-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.)) 4
Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 29 luglio 2015, n. 115

4

La L. 29 luglio 2015, n. 115 ha disposto (con l'art. 14, comma 2) che "Le informazioni contenute nel Registro di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono utilizzate anche ai fini della relazione di cui all'articolo 1 della legge 7 agosto 1997, n. 266, che, a decorrere dall'anno 2015, e' predisposta dal Ministero dello sviluppo economico e trasmessa alle Camere entro il 30 settembre di ciascun anno, al fine di illustrare le caratteristiche e l'andamento, nell'anno precedente, dei diversi provvedimenti di sostegno alle attivita' economiche e produttive, per una valutazione dei provvedimenti in questione e per fornire, in forma articolata, elementi di monitoraggio. Il Ministero dello sviluppo economico individua con proprio provvedimento le ulteriori informazioni utili alla predisposizione della relazione di cui al presente comma, che devono essere inserite nel Registro dai soggetti pubblici o privati che concedono o gestiscono agevolazioni pubbliche alle imprese".

L. 7 luglio 2016, n. 122

6

con decorrenza dal 1 gennaio 2015

La L. 7 luglio 2016, n. 122 ha disposto (con l'art. 35, comma 4) che la presente modifica si applica alle decisioni di recupero notificate a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Testo vigente dal 1 gennaio 2026

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 52, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 8788/2026

    8 aprile 2026

    UE/1408/2013 - Non operatività del sistema informativo centralizzato nazionale - Dichiarazione in forma di autocertificazione sul non percepimento di importi eccedenti il tetto massimo - Presentazione in un momento antecedente la concessione dell’aiuto - Necessità - Fondamento - Conseguenze. In tema di aiuti di Stato de minimis nel settore agricolo, ai sensi del Reg. UE/1408/2013, fino alla data di piena operatività del sistema informativo centralizzato nazionale, la dichiarazione dell'impresa richiedente, in forma di autocertificazione, relativa agli aiuti percepiti nell'esercizio finanziario in corso e nei due esercizi precedenti, finalizzata alla verifica di non superamento del tetto massimo previsto, pur non costituendo un presupposto di ammissibilità o di procedibilità della domanda, integra un adempimento che, quale strumento di controllo dell'ente e forma di collaborazione dell'impresa, deve risultare acquisito dall'autorità concedente prima della concessione dell'aiuto di Stato e, dunque, al momento deliberativo dell'aiuto medesimo, con la conseguenza che, in assenza di detta dichiarazione, non sorge in capo all'impresa il diritto all'erogazione delle somme richieste a titolo di indennizzo, risultando illegittimo, per violazione del diritto eurounitario, il loro pagamento, restando irrilevante sia una normativa regionale che, in contrasto con quella eurounitaria, non contempli tale dichiarazione, sia l'eventuale affidamento del richiedente sul punto.

    Art. 52 · Art. 14 Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 248 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di marzo/aprile 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2026

Confronto con la versione in vigore dal 1 marzo 2017 al 1 gennaio 2026. 60 parole aggiunte.

… luglio 2017, la trasmissione delle informazioni al Registro di cui al comma 1 etolto: ... l'adempimento degli obblighi di interrogazione del Registro medesimo costituiscono condizione legale di efficacia … degli aiuti. L'inadempimento e' rilevabile anche dall'impresa beneficiaria ai fini del risarcimento del dannoaggiunto: . Ulteriori funzionalita' del Registro di cui al comma 1 sono sviluppate ai sensi del codice degli incentivi adottato in attuazione dell'articolo 3, comma 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160, secondo quanto previsto dall'articolo 18-ter, comma 3-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:2012-12-24;234~art52 · fonte del testo

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