Art. 16 — Criteri e prescrizioni per la realizzazione di progetti di coabitazione mediante rigenerazione urbana e riuso del patrimonio costruito

La promozione di nuove forme di domiciliarita' e di coabitazione solidale domiciliare per le persone anziane e di coabitazione intergenerazionale e' realizzata prioritariamente attraverso meccanismi di rigenerazione urbana e riuso del patrimonio costruito, attuati sulla base di atti di pianificazione o programmazione regionale o comunale e di adeguata progettazione, secondo i seguenti criteri:

  • a)mobilita' e accessibilita' sostenibili;
  • b)ristrutturazione ed efficientamento energetico del patrimonio immobiliare pubblico e privato e di rigenerazione delle periferie urbane;
  • c)protezione e tutela della dimensione culturale, ambientale e sociale dei beneficiari;
  • d)soddisfacimento in autonomia dei bisogni primari dei beneficiari e di promozione della socialita';
  • e)coerenza con altri interventi sul territorio gia' finanziati, aventi finalita' analoghe o complementari. Per le finalita' di cui all'articolo 15, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro centoventi giorni dalla data di approvazione delle linee guida di cui all'articolo 15, comma 1, individuate le prescrizioni edilizie che le regioni e i comuni sono tenuti a rispettare nella selezione delle iniziative progettuali di cui all'articolo 17, comma 1. Il decreto di cui al primo periodo tiene conto del raggiungimento dei seguenti obiettivi:
  • a)ampliamento dell'offerta abitativa;
  • b)accessibilita' ad una rete di servizi, quali luoghi adibiti ad attivita' ricreative, ludico-culturali e sportive, scuole e supermercati, serviti dal trasporto pubblico locale, al fine di promuovere l'autosufficienza dei beneficiari;
  • c)accessibilita' ai servizi sanitari, anche nell'ottica di promuovere interventi di sanita' preventiva a domicilio;
  • d)disponibilita' di servizi comuni aggiuntivi ideati per favorire la socialita' e garantire l'assistenza medico-sanitaria;
  • e)mobilita' dei beneficiari, anche agevolando la fruizione da parte degli stessi di spazi verdi e di luoghi di socializzazione.

Testo vigente dal 18 marzo 2024

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-03-15;29~art16 · fonte del testo

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