Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche avvalendosi del Consiglio di Stato ai sensi dell'articolo 14, numero 2°, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, uno o piu' decreti legislativi con i quali provvede a raccogliere in appositi codici o testi unici le disposizioni vigenti nelle materie di cui:

  • a)alla legge 7 agosto 1990, n. 241, che ha valore di legge di principi generali per le amministrazioni pubbliche;
  • b)al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
  • c)al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  • d)al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene, in particolare, ai seguenti principi e criteri direttivi:
  • a)ricognizione e abrogazione espressa delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita, nonche' di quelle che siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete;
  • b)organizzazione delle disposizioni per settori omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse;
  • c)coordinamento delle disposizioni, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;
  • d)risoluzione di eventuali incongruenze e antinomie tenendo conto dei consolidati orientamenti giurisprudenziali. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e, successivamente, del parere della Commissione parlamentare per la semplificazione, di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni. Si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 14, commi 22 e 23, della legge n. 246 del 2005, e successive modificazioni.

Testo vigente dal 2 novembre 2011

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2011-10-03;174~art1 · fonte del testo

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