Entro il ((30 ottobre)) 2020, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approva l'Agenda per la semplificazione per il periodo 2020-2023, concernente le linee di indirizzo e il programma di interventi di semplificazione per la ripresa a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, condivisi tra Stato, regioni, province autonome e autonomie locali e il cronoprogramma per la loro attuazione. L'Agenda per la semplificazione contempla, tra l'altro, la sottoscrizione di accordi e intese ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, al fine di coordinare le iniziative e le attivita' delle amministrazioni interessate e di proseguire l'attivita' per l'attuazione condivisa delle misure contenute nel decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. A tal fine, mediante gli accordi e le intese di cui al presente comma, e' istituito, presso la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un apposito comitato interistituzionale e sono individuate le forme di consultazione dei cittadini, delle imprese e delle loro associazioni. Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione illustra alla Commissione parlamentare per la semplificazione i contenuti dell'Agenda per la semplificazione entro quarantacinque giorni dalla sua approvazione da parte del Consiglio dei ministri e riferisce sul relativo stato di attuazione entro il 30 aprile di ciascun anno. Entro centocinquanta giorni ((dalla data di entrata in vigore della presente disposizione)), lo Stato, le Regioni e le autonomie locali, ((sentiti le associazioni imprenditoriali, gli ordini e le associazioni professionali)), completano la ricognizione dei procedimenti amministrativi al fine di individuare:

  • a)le attivita' soggette ad autorizzazione, giustificate da motivi imperativi di interesse generale e le attivita' soggette ai regimi giuridici di cui agli articoli 19, 19-bis e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero al mero obbligo di comunicazione;
  • b)i provvedimenti autorizzatori, gli adempimenti e le misure incidenti sulla liberta' di iniziativa economica ritenuti non indispensabili, fatti salvi quelli imposti dalla normativa dell'Unione europea e quelli posti a tutela di principi e interessi costituzionalmente rilevanti;
  • c)i procedimenti da semplificare;
  • d)le discipline e i tempi uniformi per tipologie omogenee di procedimenti;
  • e)i procedimenti per i quali l'autorita' competente puo' adottare un'autorizzazione generale;
  • f)i livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti per l'adeguamento alla normativa dell'Unione europea. Gli esiti della ricognizione sono trasmessi al Presidente del ((Consiglio dei ministri)) e al Ministro per la pubblica amministrazione, alla Conferenza delle regioni e delle province autonome, all'((Unione delle province d'Italia)) e all'Associazione nazionale dei comuni italiani. 2. le amministrazioni statali, ove non abbiano gia' provveduto, adottano con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata, moduli unificati e standardizzati su tutto il territorio nazionale per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni da parte dei cittadini e delle imprese, che possono essere utilizzati da cittadini e imprese decorsi trenta giorni dalla pubblicazione dei relativi decreti. 2-bis. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, con particolare riferimento a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574. 3. Il Governo, le regioni e gli enti locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono, in sede di Conferenza unificata, accordi ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 o intese ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per adottare, tenendo conto delle specifiche normative regionali, una modulistica unificata e standardizzata su tutto il territorio nazionale per la presentazione alle pubbliche amministrazioni regionali e agli enti locali di istanze, dichiarazioni e segnalazioni. Le pubbliche amministrazioni regionali e locali utilizzano i moduli unificati e standardizzati nei termini fissati con i suddetti accordi o intese; i cittadini e le imprese li possono comunque utilizzare decorsi trenta giorni dai medesimi termini. 3-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179. 4. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e), m) e r), della Costituzione, gli accordi sulla modulistica conclusi in sede di Conferenza unificata sono rivolti ad assicurare la libera concorrenza, costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, assicurano il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale al fine di agevolare l'attrazione di investimenti dall'estero. 4-bis. La modulistica di cui ai commi 2 e 3 e' pubblicata nel portale www.impresainungiorno.gov.it ed e' resa disponibile per la compilazione delle pratiche telematiche da parte delle imprese entro sessanta giorni dalla sua approvazione. 4-ter. All'articolo 62, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Tali funzioni, ad eccezione di quelle anagrafiche, possono altresi' essere svolte utilizzando i dati anagrafici, costantemente allineati all'ANPR, eventualmente conservati dai comuni, nelle basi di dati locali".

Testo vigente dal 15 settembre 2020

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Che cosa è cambiato dal 15 settembre 2020

Confronto con la versione in vigore dal 17 luglio 2020 al 15 settembre 2020. 10 parole tolte, 30 parole aggiunte in 2 capoversi.

Entro il 30 tolto: settembre aggiunto: ottobre 2020, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e … relativo stato di attuazione entro il 30 aprile di ciascun anno. Entro centocinquanta giorni tolto: dall'entrata in vigore del presente decreto aggiunto: dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, lo Stato, le Regioni e le autonomie locali, tolto: sentite aggiunto: sentiti le associazioni imprenditoriali, aggiunto: gli ordini e le associazioni professionali, completano la ricognizione dei procedimenti amministrativi al fine di individuare:

f) i livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti per l'adeguamento alla normativa dell'Unione europea. Gli esiti della ricognizione sono trasmessi al Presidente del Consiglio tolto: di aggiunto: dei ministri e al Ministro per la pubblica amministrazione, alla Conferenza delle regioni e delle province autonome, all'Unione delle province tolto: italiane aggiunto: d'Italia e all'Associazione nazionale dei comuni italiani.tolto: ... aggiunto: 2. le amministrazioni statali, ove non abbiano gia' provveduto, adottano con decreto del Ministro … essere utilizzati da cittadini e imprese decorsi trenta giorni dalla pubblicazione dei relativi decreti. aggiunto: 2-bis. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e … a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574. aggiunto: 3. Il Governo, le regioni e gli enti locali, in attuazione del principio di … presentazione alle pubbliche amministrazioni regionali e agli enti locali di istanze, dichiarazioni e segnalazioni.tolto: ... Le pubbliche amministrazioni regionali e locali utilizzano i moduli unificati e standardizzati nei … cittadini e le imprese li possono comunque utilizzare decorsi trenta giorni dai medesimi termini. aggiunto: 3-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179. aggiunto: 4. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e), m) e r), della Costituzione, gli accordi sulla modulisticatolto: ... conclusi in sede di Conferenza unificata sono rivolti ad assicurare la libera concorrenza, … dati dell'amministrazione statale, regionale e locale al fine di agevolare l'attrazione di investimenti dall'estero. aggiunto: 4-bis. La modulistica di cui ai commi 2 e 3 e' pubblicata nel portale … compilazione delle pratiche telematiche da parte delle imprese entro sessanta giorni dalla sua approvazioneaggiunto: . 4-ter. All'articolo 62, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2014-06-24;90~art24 · fonte del testo

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