Art. 6 — Percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa

I nuclei familiari beneficiari dell'Assegno di inclusione, una volta sottoscritto il patto di attivazione digitale, sono tenuti ad aderire ad un ((percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa)). Il percorso viene definito nell'ambito di uno o piu' progetti finalizzati a identificare i bisogni del nucleo familiare nel suo complesso e dei singoli componenti. La valutazione multidimensionale di cui all'articolo 4, comma 5, primo periodo, e' effettuata da operatori del servizio sociale competente del comune o dell'ambito territoriale sociale. Ove necessario, la valutazione multidimensionale e' ((svolta da un'equipe)) multidisciplinare definita dal servizio sociale coinvolgendo operatori afferenti alla rete dei servizi territoriali, con particolare riferimento ai servizi per l'impiego, la formazione, le politiche abitative, la tutela della salute e l'istruzione. Nei casi di cui all'articolo 4, comma 5, secondo periodo, viene sottoscritto il patto di servizio personalizzato di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. Il patto di servizio personalizzato puo' prevedere l'adesione ai percorsi formativi previsti dal Programma nazionale per la Garanzia di occupabilita' dei Lavoratori (GOL), di cui alla Missione M5, componente C1, del ((Piano nazionale di ripresa e resilienza)). Sono tenuti all'obbligo di adesione e alla partecipazione attiva a tutte le attivita' formative, di lavoro, nonche' alle misure di politica attiva, comunque denominate, individuate nel progetto di inclusione sociale e lavorativa di cui al presente articolo, i componenti del nucleo familiare, maggiorenni, che esercitano la responsabilita' genitoriale, non gia' occupati e non frequentanti un regolare corso di studi, e che non abbiano carichi di cura come indicati al comma 5. I componenti ((del nucleo familiare)) con disabilita' o di eta' pari o superiore a sessanta anni ((o inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere)) possono comunque richiedere l'adesione volontaria a un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo o all'inclusione sociale. Salvo quanto previsto dal primo periodo, sono esclusi dagli obblighi di cui al comma 4:

  • a)i beneficiari dell'Assegno di inclusione titolari di pensione diretta o comunque di eta' pari o superiore a sessanta anni;
  • b)i componenti con disabilita', ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, fatta salva ogni iniziativa di collocamento mirato;
  • c)i componenti affetti da patologie oncologiche;
  • d)i componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di tre anni di eta', di tre o piu' figli minori di eta', ovvero di componenti il nucleo familiare con disabilita' o non autosufficienza come ((definite nell'allegato 3 al regolamento di cui al)) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159; (( Nell'ambito del percorso personalizzato puo' essere previsto l'impegno alla partecipazione a progetti utili alla collettivita', a titolarita' dei comuni o di altre amministrazioni pubbliche a tale fine convenzionate con i comuni, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il comune di residenza, compatibilmente con le altre attivita' del beneficiario. Lo svolgimento di tali attivita' e' a titolo gratuito, non e' assimilabile a una prestazione di lavoro subordinato o parasubordinato e non comporta comunque l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego con le amministrazioni pubbliche. Equivale alla partecipazione ai progetti di cui al presente comma, ai fini della definizione degli impegni nell'ambito dei patti per l'inclusione sociale, la partecipazione, definita d'intesa con il comune, ad attivita' di volontariato presso enti del Terzo settore e a titolarita' degli stessi, da svolgere nel comune di residenza nei medesimi ambiti di intervento. Le modalita' e i termini di attuazione delle previsioni di cui al presente comma sono definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Gli oneri per le assicurazioni presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e per responsabilita' civile dei partecipanti nonche' gli altri oneri aggiuntivi sostenuti dagli enti del Terzo settore per la partecipazione dei beneficiari alle attivita' di volontariato sono sostenuti a valere sulle risorse di cui al comma 9, nonche' sulle risorse dei Fondi europei con finalita' compatibili, ove previsto dai relativi atti di programmazione, senza nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. 5-ter. La convocazione dei beneficiari attivabili al lavoro nonche' dei richiedenti la misura e dei relativi nuclei beneficiari da parte dei comuni, singoli o associati, puo' essere effettuata tramite la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, ovvero con altri mezzi, quali messaggistica telefonica o posta elettronica, utilizzando i contatti a tal fine forniti dai beneficiari, secondo modalita' definite con accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281)) I servizi territoriali operano in stretto raccordo con gli enti del Terzo settore, ((disciplinati dal codice di cui al decreto)) legislativo 3 luglio 2017, n. 117. L'attivita' di tali enti e' riconosciuta, agevolata e valorizzata da parte dei competenti servizi. Sulla base di specifici accordi di reciproco riconoscimento a livello comunale o di ambito territoriale sociale, gli operatori del servizio sociale e delle equipe multidisciplinari includono nella progettazione personalizzata ((, nonche' nelle attivita' di supervisione, monitoraggio e supporto in costanza di rapporto di lavoro)), ove opportuno, attivita' svolte dagli enti del Terzo settore o presso i medesimi. Le regioni ((...)) possono stabilire che la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato, e la relativa presa in carico del beneficiario dell'Assegno di inclusione attivabile al lavoro, ((siano effettuate)) presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro, mediante il sistema informativo di cui all'articolo 5. I servizi per la definizione dei percorsi personalizzati e i sostegni in essi previsti costituiscono livelli essenziali delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. (( Nei limiti della quota del Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, attribuita agli ambiti territoriali sociali delle regioni, sono potenziati gli interventi e i servizi di cui al comma 2 del medesimo articolo 7, riferibili, a decorrere dalla data di istituzione dell'Assegno di inclusione, ai beneficiari di tale misura, nonche' ai nuclei familiari e agli individui in simili condizioni di disagio economico. 10. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono approvate le linee guida per la costruzione di Reti di servizi connessi all'attuazione dell'Assegno di inclusione)) Al fine di subordinare l'erogazione delle risorse all'effettivo utilizzo di quelle precedentemente trasferite, all'articolo 89, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: «n. 285,» sono inserite le seguenti: «nonche', a decorrere dall'anno 2024, su base regionale, del Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ». Agli adempimenti di cui al presente articolo le amministrazioni coinvolte provvedono con le risorse umane disponibili a legislazione vigente nonche' con quelle reperibili con le risorse finanziarie di cui al comma 9.

Testo vigente dal 4 luglio 2023

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I nuclei familiari beneficiari dell'Assegno di inclusione, una volta sottoscritto il patto di attivazione digitale, sono tenuti ad aderire ad un percorso personalizzato di inclusione sociale tolto: o aggiunto: e lavorativa. Il percorso viene definito nell'ambito di uno o piu' progetti finalizzati a … competente del comune o dell'ambito territoriale sociale. Ove necessario, la valutazione multidimensionale e' svolta tolto: attraverso una equipe aggiunto: da un'equipe multidisciplinare definita dal servizio sociale coinvolgendo operatori afferenti alla rete dei servizi territoriali, … occupabilita' dei Lavoratori (GOL), di cui alla Missione M5, componente C1, del Piano nazionale tolto: per la aggiunto: di ripresa e resilienza. Sono tenuti all'obbligo di adesione e alla partecipazione attiva a … e che non abbiano carichi di cura come indicati al comma 5. I componenti aggiunto: del nucleo familiare con disabilita' o di eta' pari o superiore a sessanta anni aggiunto: o inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere possono comunque richiedere l'adesione volontaria a un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo o all'inclusione sociale. Salvo quanto previsto dal primo periodo, sono esclusi dagli obblighi di cui al comma 4:

… di eta', ovvero di componenti il nucleo familiare con disabilita' o non autosufficienza come tolto: indicati nell'allegato 3 del aggiunto: definite nell'allegato 3 al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159tolto: .aggiunto: ; Nell'ambito del percorso personalizzato puo' essere previsto l'impegno alla partecipazione a progetti utili alla collettivita', a titolarita' dei comuni o di altre amministrazioni pubbliche a tale fine convenzionate con i comuni, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il comune di residenza, compatibilmente con le altre attivita' del beneficiario. Lo svolgimento di tali attivita' e' a titolo gratuito, non e' assimilabile a una prestazione di lavoro subordinato o parasubordinato e non comporta comunque l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego con le amministrazioni pubbliche. Equivale alla partecipazione ai progetti di cui al presente comma, ai fini della definizione degli impegni nell'ambito dei patti per l'inclusione sociale, la partecipazione, definita d'intesa con il comune, ad attivita' di volontariato presso enti del Terzo settore e a titolarita' degli stessi, da svolgere nel comune di residenza nei medesimi ambiti di intervento. Le modalita' e i termini di attuazione delle previsioni di cui al presente comma sono definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Gli oneri per le assicurazioni presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e per responsabilita' civile dei partecipanti nonche' gli altri oneri aggiuntivi sostenuti dagli enti del Terzo settore per la partecipazione dei beneficiari alle attivita' di volontariato sono sostenuti a valere sulle risorse di cui al comma 9, nonche' sulle risorse dei Fondi europei con finalita' compatibili, ove previsto dai relativi atti di programmazione, senza nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. 5-ter. La convocazione dei beneficiari attivabili al lavoro nonche' dei richiedenti la misura e dei relativi nuclei beneficiari da parte dei comuni, singoli o associati, puo' essere effettuata tramite la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, ovvero con altri mezzi, quali messaggistica telefonica o posta elettronica, utilizzando i contatti a tal fine forniti dai beneficiari, secondo modalita' definite con accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 I servizi territoriali operano in stretto raccordo con gli enti del Terzo settore, aggiunto: disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. L'attivita' di tali … sociale, gli operatori del servizio sociale e delle equipe multidisciplinari includono nella progettazione personalizzata, aggiunto: nonche' nelle attivita' di supervisione, monitoraggio e supporto in costanza di rapporto di lavoro, ove opportuno, attivita' svolte dagli enti del Terzo settore o presso i medesimi. Le regioni tolto: e le province autonome di Trento e di Bolzanoaggiunto: ... possono stabilire che la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato, e la relativa presa in carico del beneficiario dell'Assegno di inclusione attivabile al lavoro, tolto: sia effettuata aggiunto: siano effettuate presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro, mediante il sistema informativo … delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. Nei limiti della quota tolto: residua del Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione socialetolto: , di cui all'articolo tolto: 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015 aggiunto: 7, comma 3, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. tolto: 208 aggiunto: 147, attribuita agli ambiti territoriali sociali delle tolto: Regioni aggiunto: regioni, sono potenziati gli interventi e i servizitolto: , di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, aggiunto: di cui al comma 2 del medesimo articolo 7, riferibili, a decorrere dalla data di istituzione dell'Assegno di inclusione, tolto: anche ai beneficiari di tale misuratolto: . A tale fine, e' destinata una quota residua del predetto Fondo, definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le finalita' di cui al comma 9, conaggiunto: , nonche' ai nuclei familiari e agli individui in simili condizioni di disagio economico. 10. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tolto: di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono tolto: definiti i criteri di riparto della quota residua del Fondo di cui al medesimo comma 9 e sono approvate le linee guida per la costruzione di Reti di servizi connessi all'attuazione dell'Assegno di inclusionetolto: . Con il medesimo decreto di cui al primo periodo sono definite, altresi', le modalita' di rendicontazione e di monitoraggio delle risorse trasferite. Al fine di subordinare l'erogazione delle risorse all'effettivo utilizzo di quelle precedentemente trasferite, …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

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urn:nir:stato:decreto.legge:2023-05-04;48~art6 · fonte del testo

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