Art. 5 — Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa - SIISL

Al fine di consentire l'attivazione dei percorsi personalizzati per i beneficiari dell'Assegno di inclusione, assicurando il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, e per favorire percorsi autonomi di ricerca di lavoro e rafforzamento delle competenze da parte dei beneficiari, nonche' per finalita' di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo dell'Assegno di inclusione, e' istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa - SIISL, realizzato dall'INPS. Il Sistema informativo consente l'interoperabilita' di tutte le piattaforme digitali dei soggetti accreditati al sistema sociale e del lavoro che concorrono alle finalita' di cui all'articolo 1. Nell'ambito del Sistema informativo opera la piattaforma digitale dedicata ai beneficiari dell'Assegno di inclusione. I beneficiari della misura attivabili al lavoro, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 5, attraverso la registrazione sulla piattaforma, accedono a informazioni e proposte ((su offerte di lavoro, corsi)) di formazione, tirocini di orientamento e formazione, progetti utili alla collettivita' e altri strumenti di politica attiva del lavoro adeguati alle proprie caratteristiche e competenze, nonche' a informazioni sullo stato di erogazione del beneficio e sulle attivita' previste dal ((patto di servizio personalizzato e dal patto per l'inclusione)). La piattaforma agevola la ricerca di lavoro, l'individuazione di attivita' di formazione e rafforzamento delle competenze e la partecipazione a progetti utili alla collettivita', tenendo conto da una parte delle esperienze educative e formative e delle competenze professionali pregresse del beneficiario, dall'altra della disponibilita' di offerte di lavoro, di corsi di formazione, di progetti utili alla collettivita', di tirocini e di altri interventi di politica attiva. Con uno o piu' decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali, ((l'INPS e l'ANPAL)), di concerto con il Ministro della giustizia, con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'universita' e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' predisposto un piano tecnico di attivazione e interoperabilita' delle piattaforme e ((sono individuati)) misure appropriate e specifiche a tutela degli interessati, nonche' modalita' di accesso selettivo alle informazioni necessarie e adeguati tempi di conservazione dei dati. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalita' con le quali, attraverso specifiche convenzioni, societa' pubbliche, ovvero a controllo o a partecipazione pubblica, possono accedere al sistema informativo per la ricerca di personale. Per la realizzazione delle finalita' indicate ai commi 1, 2 e 3, all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, dopo la lettera d-bis) e' aggiunta la seguente: ‹‹((d-ter) la piattaforma)) digitale per l'inclusione sociale e lavorativa per la presa in carico e la ricerca attiva, implementata attraverso il sistema di cooperazione applicativa con i sistemi informativi regionali del lavoro.». ((4-bis. Per le medesime finalita' di cui al comma 4, all'articolo 24, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, dopo il numero 2-bis) e' inserito il seguente: "2-ter) Piattaforma di gestione dei patti di inclusione dei beneficiari dell'Assegno di inclusione")) Alle attivita' previste dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Testo vigente dal 4 luglio 2023

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Che cosa è cambiato dal 4 luglio 2023

Confronto con la versione in vigore dal 4 maggio 2023 al 4 luglio 2023. 5 parole tolte, 62 parole aggiunte.

… dall'articolo 4, comma 5, attraverso la registrazione sulla piattaforma, accedono a informazioni e proposte tolto: sulle aggiunto: su offerte di lavoro, corsi di formazione, tirocini di orientamento e formazione, progetti utili … nonche' a informazioni sullo stato di erogazione del beneficio e sulle attivita' previste dal tolto: progetto personalizzato aggiunto: patto di servizio personalizzato e dal patto per l'inclusione. La piattaforma agevola la ricerca di lavoro, l'individuazione di attivita' di formazione e … e delle politiche sociali, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali, l'INPStolto: , aggiunto: e l'ANPAL, di concerto con il Ministro della giustizia, con il Ministro dell'istruzione e … decreto, e' predisposto un piano tecnico di attivazione e interoperabilita' delle piattaforme e sono tolto: individuate aggiunto: individuati misure appropriate e specifiche a tutela degli interessati, nonche' modalita' di accesso selettivo … 14 settembre 2015, n. 150, dopo la lettera d-bis) e' aggiunta la seguente: ‹‹d-ter)tolto: : Piattaforma aggiunto: la piattaforma digitale per l'inclusione sociale e lavorativa per la presa in carico e la ricerca attiva, implementata attraverso il sistema di cooperazione applicativa con i sistemi informativi regionali del lavoro.». aggiunto: 4-bis. Per le medesime finalita' di cui al comma 4, all'articolo 24, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, dopo il numero 2-bis) e' inserito il seguente: "2-ter) Piattaforma di gestione dei patti di inclusione dei beneficiari dell'Assegno di inclusione" Alle attivita' previste dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2023-05-04;48~art5 · fonte del testo

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