Al fine di realizzare gli obiettivi formativi del curriculum arricchito e' reintrodotta, nella scuola primaria, l'organizzazione di classi funzionanti a tempo pieno, con un orario settimanale di quaranta ore, comprensivo del tempo dedicato alla mensa. Conseguentemente e' richiamato in vigore l'articolo 130, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nel quale sono soppresse le parole: ", entro il limite dei posti funzionanti nell'anno scolastico 1988-1989,". La predetta organizzazione e' realizzata nei limiti della dotazione complessiva dell'organico di diritto determinata con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Il numero dei posti complessivamente attivati a livello nazionale per le attivita' di tempo pieno e tempo prolungato deve essere individuato nell'ambito dell'organico di cui al secondo periodo e nel rispetto dei limiti di spesa previsti a legislazione vigente per il personale della scuola e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di seguito denominata "Conferenza unificata", definisce un piano triennale di intervento, anche in relazione alle competenze delle regioni in materia di diritto allo studio e di programmazione dell'offerta formativa, volto, in particolare, a:

  • a)individuare misure di incentivazione e sostegno finalizzate all'incremento dell'offerta di classi a tempo pieno da parte delle istituzioni scolastiche anche al fine di garantire condizioni di accesso omogenee su tutto il territorio nazionale;
  • b)sostenere la qualita' del modello del tempo pieno, anche in relazione alle esigenze di sostegno ai disabili e di integrazione sociale e culturale dei minori immigrati. Il predetto piano e' finanziato sulla base delle risorse definite in sede di intesa con la Conferenza unificata nell'ambito delle esistenti disponibilita' di bilancio. All'articolo 2, comma 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, come modificato dalla legge 11 gennaio 2007, n. 1, i primi due periodi sono sostituiti dai seguenti: "I candidati esterni debbono presentare domanda di ammissione agli esami di Stato indicando, in ordine preferenziale, le istituzioni scolastiche in cui intendono sostenere l'esame al dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale territorialmente competente, il quale provvede ad assegnare i candidati medesimi, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4, agli istituti scolastici statali o paritari aventi sede nel comune di residenza del candidato stesso ovvero, in caso di assenza nel comune dell'indirizzo di studio indicato nella domanda, nella provincia e, nel caso di assenza anche in questa del medesimo indirizzo, nella regione. Eventuali deroghe al superamento dell'ambito organizzativo regionale devono essere autorizzate, previa valutazione dei motivi addotti, dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale di provenienza, al quale va presentata la relativa richiesta. Gli esami preliminari, ove prescritti, sono sostenuti dai candidati esterni presso le istituzioni scolastiche loro assegnate come sede di esame.". Il limite di spesa di euro 138.000.000 di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 11 gennaio 2007, n. 1, e' elevato ad euro 183.000.000 a decorrere dal 2007, per la corresponsione dei compensi ai commissari degli esami di Stato del Sistema nazionale di istruzione. Al relativo onere, pari ad euro 45.000.000 annui, a decorrere dal 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 62)). All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, come modificato dall'articolo 1, comma 612, lettera d), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Il comitato di indirizzo e' composto dal Presidente e da due membri, nel rispetto del principio di pari opportunita', in possesso di requisiti di qualificazione scientifica e conoscenza riconosciuta dei sistemi di istruzione e valutazione in Italia e all'estero. Almeno uno dei membri deve provenire dal mondo della scuola.". A decorrere dall'anno scolastico 2007-2008 il Ministro della pubblica istruzione fissa, con direttiva annuale, gli obiettivi della valutazione esterna condotta dal Servizio nazionale di valutazione in relazione al sistema scolastico e ai livelli di apprendimento degli studenti, per effettuare verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilita' degli studenti, di norma, alla classe seconda e quinta della scuola primaria, alla prima e terza classe della scuola secondaria di I grado e alla seconda e quinta classe del secondo ciclo, nonche' altre rilevazioni necessarie per la valutazione del valore aggiunto realizzato dalle scuole. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 25 OTTOBRE 2007, N. 176. Al fine di dare attuazione, per l'anno 2007, al punto 12) dell'Accordo-quadro sancito in Conferenza unificata del 14 giugno 2007, diretto a realizzare le iniziative di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'onere di euro 9.783.656 di pertinenza del Ministero della solidarieta' sociale si provvede mediante utilizzo delle disponibilita', in conto residui, relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 91 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che a tale fine e' versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata alla competente unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 2007. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. All'articolo 1, comma 4-bis, della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, le parole: "alla medesima data nelle scuole materne che chiedono il riconoscimento" sono sostituite dalle seguenti: "nelle scuole dell'infanzia riconosciute paritarie" ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tale disposizione si applica fino alla conclusione dei corsi abilitanti appositamente istituiti.".

Testo vigente dal 1 settembre 2017

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Che cosa è cambiato dal 1 settembre 2017

Confronto con la versione in vigore dal 27 ottobre 2007 al 1 settembre 2017. 168 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.

Al fine di realizzare gli obiettivi formativi del curriculum arricchito e' reintrodotta, nella scuola primaria, l'organizzazione di classi funzionanti a tempo pienotolto: ..., con un orario settimanale di quaranta ore, comprensivo del tempo dedicato alla mensa. …

… delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. tolto: All'articolo 11 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

tolto: a) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", al quale sono ammessi gli alunni giudicati idonei a norma del comma 4-bis";

tolto: b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: "4-bis. Il consiglio di classe, in sede di valutazione finale, delibera se ammettere o non ammettere all'esame di Stato gli alunni frequentanti il terzo anno della scuola secondaria di primo grado, formulando un giudizio di idoneita' o, in caso negativo, un giudizio di non ammissione all'esame medesimo. 4-ter. L'esame di Stato comprende anche una prova scritta, a carattere nazionale, volta a verificare i livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti dagli studenti. I testi relativi alla suddetta prova sono scelti dal Ministro della pubblica istruzione tra quelli predisposti annualmente dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), conformemente alla direttiva periodicamente emanata dal Ministro stesso, e inviati alle istituzioni scolastiche competenti. " aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 62. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, come …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2007-09-07;147~art1 · fonte del testo

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