E' istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche, di seguito - AINOP, formato dalle seguenti sezioni:

  • a)ponti, viadotti e cavalcavia stradali;
  • b)ponti, viadotti e cavalcavia ferroviari;
  • c)strade - archivio nazionale delle strade, di seguito ANS;
  • d)ferrovie nazionali e regionali - metropolitane;
  • e)aeroporti;
  • f)dighe e acquedotti;
  • g)gallerie ferroviarie e gallerie stradali;
  • h)porti e infrastrutture portuali;
  • i)edilizia pubblica. Le sezioni di cui al comma 1 sono suddivise in sottosezioni, ove sono indicati, per ogni opera pubblica:
  • a)i dati tecnici, progettuali e di posizione con analisi storica del contesto e delle evoluzioni territoriali;
  • b)i dati amministrativi riferiti ai costi sostenuti e da sostenere;
  • c)i dati sulla gestione dell'opera anche sotto il profilo della sicurezza;
  • d)lo stato e il grado di efficienza dell'opera e le attivita' di manutenzione ordinaria e straordinaria, compresi i dati relativi al controllo strumentale dei sistemi di ritenuta stradale in acciaio o in cemento;
  • e)la collocazione dell'opera rispetto alla classificazione europea;
  • f)i finanziamenti;
  • g)lo stato dei lavori;
  • h)la documentazione fotografica aggiornata;
  • i)il monitoraggio costante dello stato dell'opera anche con applicativi dedicati, sensori in situ e rilevazione satellitare;
  • l)il sistema informativo geografico per la consultazione, l'analisi e la modellistica dei dati relativi all'opera e al contesto territoriale. Sulla base del principio di unicita' dell'invio di cui agli articoli 3 e 29 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i dati e le informazioni di cui al presente articolo gia' rilevati dalla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 e all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, o da altre banche dati pubbliche sono forniti all'AINOP dalla citata BDAP. Il decreto di cui al comma 5 regola le modalita' di scambio delle informazioni tra i due sistemi. Le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, l'ANAS, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., i concessionari autostradali, i concessionari di derivazioni, i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, l'ente nazionale per l'aviazione civile, le autorita' di sistema portuale e logistico, l'Agenzia del demanio e i soggetti che a qualsiasi titolo gestiscono o detengono dati riferiti ad un'opera pubblica o all'esecuzione di lavori pubblici, alimentano l'AINOP con i dati in proprio possesso per la redazione di un documento identificativo, contenente i dati tecnici, amministrativi e contabili, relativi a ciascuna opera pubblica presente sul territorio nazionale. Sulla base dei dati forniti, l'AINOP genera un codice identificativo della singola opera pubblica (IOP), che contraddistingue e identifica in maniera univoca l'opera medesima riportandone le caratteristiche essenziali e distintive quali la tipologia, la localizzazione, l'anno di messa in esercizio e l'inserimento dell'opera nell'infrastruttura. A ciascuna opera pubblica, identificata tramite il Codice IOP, sono riferiti tutti gli interventi di investimento pubblico, realizzativi, manutentivi, conclusi o in fase di programmazione, progettazione, esecuzione, che insistono in tutto o in parte sull'opera stessa, tramite l'indicazione dei rispettivi Codici Unici di Progetto (CUP), di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. L'AINOP, attraverso la relazione istituita fra Codice IOP e CUP, assicura l'interoperabilita' con la BDAP, istituita presso la Ragioneria Generale dello Stato - Ministero dell'economia e delle finanze. A decorrere dal 15 dicembre 2018, i soggetti di cui al comma 4 rendono disponibili i servizi informatici di rispettiva titolarita' per la condivisione dei dati e delle informazioni nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, mediante la cooperazione applicativa tra amministrazioni pubbliche, con le modalita' definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 281 del 1997, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'inserimento e' completato entro e non oltre il 30 aprile 2019 ed e' aggiornato in tempo reale con i servizi di cooperazione applicativa e di condivisione dei dati. Gli enti e le amministrazioni che a qualsiasi titolo esercitano attivita' di vigilanza sull'opera effettuano il monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi, identificati con i relativi CUP, insistenti sulle opere pubbliche, identificate con il Codice IOP, e delle relative risorse economico-finanziarie assegnate utilizzando le informazioni presenti nella BDAP, che vengono segnalate dai soggetti titolari degli interventi, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. L'AINOP, gestito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e implementato anche sulla base delle indicazioni e degli indirizzi forniti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato e dall'ANSFISA, per la generazione dei codici IOP, per il relativo corredo informativo, per l'integrazione e l'interoperabilita' con le informazioni contenute nella BDAP, tramite il CUP, e per l'integrazione nella Piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' messo a disposizione ed e' consultabile anche in formato open data, con le modalita' definite con il decreto ministeriale indicato al comma 5, prevedendo la possibilita' di raccogliere, mediante apposita sezione, segnalazioni da sottoporre agli enti e amministrazioni che a qualsiasi titolo esercitano attivita' di vigilanza sull'opera. Per le finalita' di cui al comma 7 del presente articolo, al comma 2 dell'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "15 settembre 2019". L'AINOP e' sviluppato tenendo in considerazione la necessita' urgente di garantire un costante monitoraggio dello stato e del grado di efficienza delle opere pubbliche, in particolare per i profili riguardanti la sicurezza, anche tramite le informazioni rivenienti dal Sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali di cui all'articolo 14. Le informazioni contenute nell'AINOP consentono di pervenire ad una valutazione complessiva sul livello di sicurezza delle opere, per agevolare il processo di programmazione e finanziamento degli interventi di riqualificazione o di manutenzione delle opere stesse e la determinazione del grado di priorita' dei medesimi. Al fine di assistere i lavori di istruttoria della programmazione e del finanziamento degli interventi di riqualificazione o di manutenzione delle opere pubbliche, alla struttura servente del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, e alla Ragioneria Generale dello Stato, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, e' garantito l'accesso all'AINOP, tramite modalita' idonee a consentire i citati lavori di istruttoria. ((Al fine di supportare l'individuazione, l'inserimento e la validazione dei corridoi dedicati ai trasporti in condizioni di eccezionalita' di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, l'AINOP e' integrato con funzioni specifiche di pianificazione e monitoraggio dei transiti, operando quale infrastruttura di riferimento nazionale per la condivisione e l'aggiornamento dei dati territoriali e infrastrutturali rilevanti, anche tramite l'interoperabilita' con sistemi informativi geografici (GIS) gia' in uso da parte di societa' concessionarie operanti nel settore stradale e autostradale, di enti proprietari della rete stradale nazionale, di regioni e di enti regionali di gestione della rete stradale locale, nonche' con i sistemi telematici dell'albo nazionale degli autotrasportatori e con la piattaforma di archiviazione del documento unico di circolazione e di proprieta' di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98. L'AINOP interopera con i sistemi telematici di tracciamento dei mezzi e di gestione della rete infrastrutturale e dei flussi di traffico utilizzati dai soggetti di cui al primo periodo, al fine di fornire una rappresentazione centralizzata dei transiti dei trasporti in condizioni di eccezionalita' tracciati e di garantire l'ottimizzazione dei percorsi e la sicurezza della circolazione. Le modalita' operative e tecniche per l'attuazione dell'interoperabilita' dei sistemi di cui al presente comma, ivi comprese le modalita' per l'avvio della fase sperimentale, sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con il medesimo decreto sono definite le modalita' di classificazione in termini di percorribilita' dei corridoi coordinata con i sistemi di segnalazione e autorizzazione, che rimangono attribuiti agli enti proprietari o gestori dei tratti stradali o autostradali interessati, e sono altresi' definite le modalita' di rappresentazione dei tracciamenti, acquisiti dalle piattaforme dei soggetti sopra indicati, in un unico sistema centralizzato per l'utilizzazione ai fini delle verifiche da parte delle autorita' competenti per il controllo del traffico e dell'effettivo e corretto utilizzo dei percorsi autorizzati)). Per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 300.000 per l'anno 2018, euro 1.000.000 per l'anno 2019 e euro 200.000 a decorrere dall'anno 2020, alla quale si provvede ai sensi dell'articolo 45.

Testo vigente dal 20 luglio 2025

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 20 luglio 2025

Confronto con la versione in vigore dal 20 novembre 2018 al 20 luglio 2025. 2 parole tolte, 337 parole aggiunte.

… sottoporre agli enti e amministrazioni che a qualsiasi titolo esercitano attivita' di vigilanza sull'opera. tolto: 7-bis. Per le finalita' di cui al comma 7 del presente articolo, al comma … n. 82, le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "15 settembre 2019"aggiunto: . L'AINOP e' sviluppato tenendo in considerazione la necessita' urgente di garantire un costante … e' garantito l'accesso all'AINOP, tramite modalita' idonee a consentire i citati lavori di istruttoriaaggiunto: . Al fine di supportare l'individuazione, l'inserimento e la validazione dei corridoi dedicati ai trasporti in condizioni di eccezionalita' di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, l'AINOP e' integrato con funzioni specifiche di pianificazione e monitoraggio dei transiti, operando quale infrastruttura di riferimento nazionale per la condivisione e l'aggiornamento dei dati territoriali e infrastrutturali rilevanti, anche tramite l'interoperabilita' con sistemi informativi geografici (GIS) gia' in uso da parte di societa' concessionarie operanti nel settore stradale e autostradale, di enti proprietari della rete stradale nazionale, di regioni e di enti regionali di gestione della rete stradale locale, nonche' con i sistemi telematici dell'albo nazionale degli autotrasportatori e con la piattaforma di archiviazione del documento unico di circolazione e di proprieta' di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98. L'AINOP interopera con i sistemi telematici di tracciamento dei mezzi e di gestione della rete infrastrutturale e dei flussi di traffico utilizzati dai soggetti di cui al primo periodo, al fine di fornire una rappresentazione centralizzata dei transiti dei trasporti in condizioni di eccezionalita' tracciati e di garantire l'ottimizzazione dei percorsi e la sicurezza della circolazione. Le modalita' operative e tecniche per l'attuazione dell'interoperabilita' dei sistemi di cui al presente comma, ivi comprese le modalita' per l'avvio della fase sperimentale, sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con il medesimo decreto sono definite le modalita' di classificazione in termini di percorribilita' dei corridoi coordinata con i sistemi di segnalazione e autorizzazione, che rimangono attribuiti agli enti proprietari o gestori dei tratti stradali o autostradali interessati, e sono altresi' definite le modalita' di rappresentazione dei tracciamenti, acquisiti dalle piattaforme dei soggetti sopra indicati, in un unico sistema centralizzato per l'utilizzazione ai fini delle verifiche da parte delle autorita' competenti per il controllo del traffico e dell'effettivo e corretto utilizzo dei percorsi autorizzati. Per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo e' autorizzata la spesa di euro …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2018-09-28;109~art13 · fonte del testo

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