L'Agenzia per l'Italia digitale, sentite anche le associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilita', nonche' quelle del settore industriale coinvolto nella creazione di software per l'accessibilita' di siti web e applicazioni mobili, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, emana, in conformita' alle procedure e alle regole tecniche di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, apposite linee guida con cui, nel rispetto degli atti di esecuzione adottati dalla Commissione europea ai sensi delle direttive sull'accessibilita', sono stabiliti:

  • a)i requisiti tecnici per l'accessibilita' degli strumenti informatici, ivi inclusi i siti web e le applicazioni mobili, conformemente ai principi di cui all'articolo 3-bis e ai valori di cui al punto 1), lettera d), numero 3, dell'allegato B al decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 8 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2005;
  • b)le metodologie tecniche per la verifica dell'accessibilita' degli strumenti informatici, ivi inclusi i siti web e le applicazioni mobili;
  • c)il modello della dichiarazione di accessibilita' di cui all'articolo 3-quater;
  • d)la metodologia di monitoraggio e valutazione della conformita' degli strumenti informatici, ivi inclusi i siti web e le applicazioni mobili, alle prescrizioni in materia di accessibilita';
  • e)le circostanze in presenza delle quali, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 5 della direttiva (UE) 2016/2102, si determina un onere sproporzionato, per cui i soggetti erogatori possono ragionevolmente limitare l'accessibilita' di un sito web o applicazione mobile. Le linee guida sono aggiornate o modificate con la procedura di cui al comma 1.

Testo vigente dal 26 settembre 2018

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Che cosa è cambiato dal 26 settembre 2018

Confronto con la versione in vigore dal 17 gennaio 2004 al 26 settembre 2018. 65 parole tolte, 252 parole aggiunte in 6 capoversi.

tolto: Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, consultate le associazioni delle persone disabili maggiormente rappresentative, con proprio decreto stabilisce, nel rispetto dei criteri e dei principi indicati dal regolamentoaggiunto: L'Agenzia per l'Italia digitale, sentite anche le associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilita', nonche' quelle del settore industriale coinvolto nella creazione di software per l'accessibilita' di siti web e applicazioni mobili, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, emana, in conformita' alle procedure e alle regole tecniche di cui all'articolo tolto: 10 aggiunto: 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, apposite linee guida con cui, nel rispetto degli atti di esecuzione adottati dalla Commissione europea ai sensi delle direttive sull'accessibilita', sono stabiliti:

a) tolto: le linee guida recanti i requisiti tecnici tolto: e i diversi livelli per l'accessibilita' aggiunto: per l'accessibilita' degli strumenti informatici, ivi inclusi i siti web e le applicazioni mobili, conformemente ai principi di cui all'articolo 3-bis e ai valori di cui al punto 1), lettera d), numero 3, dell'allegato B al decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 8 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2005;

b) le metodologie tecniche per la verifica dell'accessibilita' tolto: dei siti INTERNET, nonche' i programmi di valutazione assistita utilizzabili a tale fine aggiunto: degli strumenti informatici, ivi inclusi i siti web e le applicazioni mobili;

aggiunto: c) il modello della dichiarazione di accessibilita' di cui all'articolo 3-quater;

aggiunto: d) la metodologia di monitoraggio e valutazione della conformita' degli strumenti informatici, ivi inclusi i siti web e le applicazioni mobili, alle prescrizioni in materia di accessibilita';

aggiunto: e) le circostanze in presenza delle quali, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 5 della direttiva (UE) 2016/2102, si determina un onere sproporzionato, per cui i soggetti erogatori possono ragionevolmente limitare l'accessibilita' di un sito web o applicazione mobile. Le linee guida sono aggiornate o modificate con la procedura di cui al comma 1.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:2004-01-09;4~art11 · fonte del testo

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