Legge sull’adozione

Art. 5-ter adozione

((Presso il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituito il registro nazionale delle famiglie affidatarie, delle comunita' di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici e privati, comunque denominati, con la finalita' di monitorare il ricorso agli affidamenti dei minori temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo e di prevenire e ridurre situazioni di collocamento improprio presso istituti, in attuazione del superiore interesse del minore.)) ((Nel registro di cui al comma 1 sono inseriti, su base provinciale, il numero dei minori collocati, nel territorio nazionale, presso famiglie affidatarie, in ciascuna comunita' di tipo familiare e in ciascun istituto di assistenza pubblico o privato, comunque denominato, la denominazione delle comunita' e degli istituti medesimi nonche' il numero delle famiglie, delle comunita' di tipo familiare e degli istituti di assistenza che sono disponibili all'affidamento o all'inserimento di minori ai sensi dell'articolo 2.)) ((Il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri acquisisce periodicamente dalle regioni e dagli enti locali i dati numerici e le informazioni necessari all'esercizio delle funzioni a esso attribuite ai sensi del presente articolo, nel rispetto del principio della minimizzazione della raccolta di dati e della normativa sulla protezione dei dati personali, favorendo soluzioni tecnologiche improntate alla semplificazione degli adempimenti amministrativi.)) ((Con decreto del Ministro per la famiglia, la natalita' e le pari opportunita', previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalita' di tenuta del registro di cui al comma 1 e di acquisizione dei dati ai sensi del presente articol)).

Testo vigente dal 11 aprile 2026

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urn:nir:stato:legge:1983-05-04;184~art5ter · fonte del testo

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