Art. 29 — Modifica all'articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
Al comma 1 dell'articolo 71 del decreto legislativo le parole: «di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42.» sono soppresse e dopo le parole: «nelle materie di competenza,» sono inserite le seguenti: «previa acquisizione obbligatoria del parere tecnico del CNIPA». Dopo il comma 1 dell'articolo 71 del decreto legislativo, sono inseriti i seguenti: «1-bis. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati su proposta del Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, sentito il Ministro per la funzione pubblica, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate le regole tecniche e di sicurezza per il funzionamento del sistema pubblico di connettivita'.». «1-ter. Le regole tecniche di cui al presente codice sono dettate in conformita' alle discipline risultanti dal processo di standardizzazione tecnologica a livello internazionale ed alle normative dell'Unione europea.».
Testo vigente dal 29 aprile 2006
