((Per i trienni 2023-2025 e 2026-2028)), le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, sono definite, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Ai fini della predisposizione dello schema di decreto di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri sente i Ministri competenti per materia, gli iscritti al registro di cui all'articolo 42, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonche' il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. Il predetto decreto e' adottato, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine il decreto e' comunque adottato. Il decreto di cui al comma 1 indica i criteri generali per la definizione dei flussi di ingresso che devono tenere conto dell'analisi del fabbisogno del mercato del lavoro effettuata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previo confronto con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Il medesimo decreto indica inoltre le quote massime di ingresso di lavoratori stranieri, per le causali stabilite dal testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per ciascuno degli anni del triennio di riferimento. Qualora se ne ravvisi l'opportunita', ulteriori decreti possono essere adottati durante ((i trienni 2023-2025 e 2026-2028)), secondo la procedura di cui ai commi 2 e 3. Le istanze di cui agli articoli 22, 24 e 26 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, eccedenti i limiti del decreto di cui al comma 1 possono essere esaminate nell'ambito delle quote che si rendono successivamente disponibili con gli ulteriori decreti di cui al presente comma. Il rinnovo della domanda non deve essere accompagnato dalla documentazione richiesta, se la stessa e' gia' stata regolarmente presentata in sede di prima istanza. Al fine di prevenire l'immigrazione irregolare, con i decreti di cui al presente articolo sono assegnate, in via preferenziale, quote riservate ai lavoratori di Stati che, anche in collaborazione con lo Stato italiano, promuovono per i propri cittadini campagne mediatiche aventi ad oggetto i rischi per l'incolumita' personale derivanti dall'inserimento in traffici migratori irregolari. Con i decreti di cui al presente articolo possono essere assegnate quote dedicate ad apolidi e a rifugiati riconosciuti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorita' competenti nei Paesi di primo asilo o di transito. Per le medesime finalita' di cui al comma 5, all'articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, e secondo le procedure di cui agli articoli 22 e 24, in quanto compatibili, possono essere autorizzati l'ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, di stranieri cittadini di Paesi con i quali l'Italia ha sottoscritto intese o accordi in materia di rimpatrio".

Testo vigente dal 11 dicembre 2024

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Che cosa è cambiato dal 11 dicembre 2024

Confronto con la versione in vigore dal 6 maggio 2023 al 11 dicembre 2024. 7 parole tolte, 10 parole aggiunte.

Per tolto: il triennio aggiunto: i trienni 2023-2025 aggiunto: e 2026-2028, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro … legislativo 25 luglio 1998, n. 286, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. tolto: 2. Ai fini della predisposizione dello schema di decreto di cui al comma 1, … trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine il decreto e' comunque adottatoaggiunto: . Il decreto di cui al comma 1 indica i criteri generali per la … triennio di riferimento. Qualora se ne ravvisi l'opportunita', ulteriori decreti possono essere adottati durante tolto: il triennio aggiunto: i trienni 2023-2025 aggiunto: e 2026-2028, secondo la procedura di cui ai commi 2 e 3. Le istanze di … i rifugiati o dalle autorita' competenti nei Paesi di primo asilo o di transito. tolto: 5-ter. Per le medesime finalita' di cui al comma 5, all'articolo 21 del testo … Paesi con i quali l'Italia ha sottoscritto intese o accordi in materia di rimpatrio"aggiunto: .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2023-03-10;20~art1 · fonte del testo

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