Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8, e' disciplinato il finanziamento, nei limiti delle risorse stanziate allo scopo e attraverso la concessione di contributi al lordo dell'imposta sul valore aggiunto, per interventi urgenti di ricostruzione, ripristino e riparazione degli immobili e delle infrastrutture ubicati nei territori di cui all'articolo 20-bis e danneggiati in diretta conseguenza degli eventi alluvionali di cui al medesimo articolo 20-bis. I contributi di cui al presente articolo possono essere destinati alle suindicate attivita' di riparazione, ripristino o ricostruzione, anche finalizzate alla riduzione del rischio idraulico o idrogeologico nei territori interessati, purche' strettamente funzionali ((per le quali)) sia verificato il nesso di causalita' con i citati eventi calamitosi, e in particolare:

  • a)degli immobili adibiti a uso scolastico o educativo per la prima infanzia, degli immobili di edilizia residenziale pubblica ((, delle infrastrutture stradali)), delle infrastrutture sportive ((, delle strutture ricreative, ricettive e di soggiorno temporaneo di proprieta' pubblica)), delle strutture edilizie delle universita' e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, degli edifici municipali, delle caserme in uso all'amministrazione della difesa e alle Forze di polizia, degli immobili demaniali, delle strutture sanitarie e socio-sanitarie di proprieta' pubblica nonche' delle chiese e degli edifici di culto di proprieta' di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche se formalmente non dichiarati tali ai sensi dell'articolo 12 del medesimo codice, e utilizzati per le esigenze di culto;
  • b)delle opere di difesa del suolo e delle infrastrutture e degli impianti pubblici di bonifica per la difesa idraulica e per l'irrigazione ((, ivi compresi, limitatamente agli eventi di cui al comma 1-bis dell'articolo 20-bis, i canali sia di proprieta' pubblica, ancorche' non iscritti fra i beni demaniali, che di proprieta' collettiva, ai sensi di quanto previsto dalla legge 20 novembre 2017, n. 168, connessi direttamente, o attraverso appositi manufatti, con i corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrografico regionale o con le strutture del servizio idrico integrato, cui si provvede nell'ambito della programmazione delle risorse finanziarie allo scopo disponibili ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65));
  • c)degli archivi, dei musei e delle biblioteche, comprensivi dei materiali del patrimonio archivistico e bibliotecario, che a tale fine sono equiparati agli immobili di cui alla lettera a), ad eccezione di quelli di proprieta' di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, fermo restando quanto previsto dalla medesima lettera a) in relazione alle chiese e agli edifici di culto di proprieta' di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti;
  • d)degli edifici privati inclusi nelle aree cimiteriali e individuati come cappelle private, al fine di consentire il pieno utilizzo delle strutture cimiteriali; Nei limiti delle risorse stanziate allo scopo, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8, il Commissario straordinario approva gli interventi urgenti di cui al comma 1, sulla base delle valutazioni di priorita' che i sub-commissari territorialmente interessati formulano in relazione ai fabbisogni rappresentati dai soggetti titolari delle tipologie di interventi di cui al medesimo comma, tenendo conto della pianificazione di bacino e dei relativi aggiornamenti. L'insieme degli interventi, unitamente alla disciplina derogatoria utilizzabile e alle procedure per la richiesta, concessione ed erogazione delle risorse finanziarie, e' denominato "piano speciale di ricostruzione" e puo' essere rimodulato, nei limiti delle risorse stanziate allo scopo. Qualora la programmazione della rete scolastica preveda la costruzione di edifici in sedi nuove o diverse, le risorse per il ripristino degli edifici scolastici danneggiati sono comunque destinabili a tale scopo. Fatti salvi gli interventi gia' programmati in base ai provvedimenti di cui all'articolo 20-ter, comma 8, gli edifici scolastici e universitari, se ubicati nei centri storici, sono ripristinati o ricostruiti nel medesimo sito, salvo che per ragioni oggettive la ricostruzione in situ non sia possibile. In ogni caso, le aree a cio' destinate devono mantenere la destinazione urbanistica a uso pubblico o comunque di pubblica utilita'. Gli interventi di cui al comma 2 del presente articolo sono approvati dal Commissario straordinario acquisita l'intesa delle regioni interessate, da sancire in sede di Cabina di coordinamento per la ricostruzione di cui all'articolo 20-quater, nonche' acquisito il parere delle amministrazioni statali competenti in materia e dell'autorita' di bacino distrettuale territorialmente competente e possono essere aggiornati o rimodulati, entro il termine di cui all'articolo 20-ter, comma 11, anche allo scopo di riutilizzare tempestivamente eventuali economie di stanziamento che possono maturare al termine dell'esecuzione degli interventi previsti. Mediante successivi provvedimenti, il Commissario straordinario puo' individuare, con specifica motivazione, e fermo restando il limite delle risorse finanziarie stanziate allo scopo, gli interventi, anche gia' approvati ai sensi del primo periodo, che rivestono un'importanza essenziale ai fini della ricostruzione, da realizzare con priorita', all'uopo definendo, ove necessario, con specifiche ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8, un quadro derogatorio speciale, debitamente motivato, finalizzato alla celere realizzazione degli interventi prioritari ((...)). Gli interventi di cui al comma 2 del presente articolo sono identificati dal CUP, ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 63 del 26 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'8 aprile 2021. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 2 e per quelli di cui al comma 4 i soggetti attuatori individuati ai sensi dell'articolo 20-novies provvedono avvalendosi delle facolta' derogatorie e delle misure di accelerazione di cui al comma 10, nonche' di quelle ulteriori contenute nei rispettivi provvedimenti di approvazione, nonche' delle misure di risoluzione dei dissensi di cui al comma 11 e curano lo svolgimento delle procedure di gara per la selezione degli operatori economici che realizzano gli interventi. Il Commissario straordinario con una o piu' ordinanze ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8, disciplina le modalita' per concedere i contributi di cui al comma 1 ed erogare le risorse ai soggetti attuatori degli interventi di cui all'articolo 20-novies, comma 2-bis, mediante un acconto, stati di avanzamento e un saldo finale, sulla base di quanto previsto nei provvedimenti di approvazione degli interventi di cui trattasi, anche prevedendo forme di autocertificazione. L'erogazione delle risorse avviene a valere sulla contabilita' speciale di cui all'articolo 20-quinquies, comma 4. Qualora all'adozione del provvedimento di concessione e alla successiva erogazione delle risorse sia previsto che provveda il presidente della regione territorialmente interessata, nella qualita' di sub-commissario, le risorse finanziarie relative sono trasferite dal Commissario straordinario alla pertinente contabilita' speciale di cui all'articolo 20-quinquies, comma 4-bis, ai sensi di quanto previsto dal medesimo comma. Il decreto di concessione del contributo riporta il CUP degli interventi, ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 63 del 26 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'8 aprile 2021. Gli interventi di cui al presente articolo possono avere ad oggetto anche le sole attivita' di progettazione. In tali casi, gli interventi sono approvati, ai sensi dei commi 2 e 4, nei limiti delle risorse specificamente finalizzate allo scopo. Qualora gli interventi abbiano ad oggetto le sole attivita' di progettazione, le modalita' di concessione dei contributi ed erogazione delle risorse finanziarie ai soggetti attuatori per l'attivita' di progettazione sono definite dal Commissario straordinario mediante provvedimenti di cui all'articolo 20-ter, comma 8. I contributi di cui al presente articolo nonche' le spese per le residue attivita' e funzioni di assistenza alla popolazione di cui all'articolo 20-ter, comma 3, sono erogati in via diretta, tenendo conto di quanto gia' realizzato nell'ambito della gestione emergenziale. COMMA ABROGATO DAL D.L. 7 MAGGIO 2025, N. 65, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 LUGLIO 2025, N. 101. Il monitoraggio dei finanziamenti di cui al presente articolo e' attuato sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, nonche', limitatamente alle opere di difesa del suolo di cui al comma 1, lettera b), e agli interventi sui dissesti idrogeologici di cui al comma 2, attraverso il Repertorio nazionale degli interventi per la difesa del suolo (ReNDiS) dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale in forma automatica, mediante interoperabilita' delle rispettive piattaforme, fermo restando il rispetto del principio di unicita' dell'invio previsto dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le disposizioni della parte II, titolo IV, del medesimo decreto-legge recanti semplificazioni e agevolazioni procedurali o maggiori poteri commissariali, relative alla scelta del contraente o all'aggiudicazione e all'esecuzione di pubblici lavori, servizi e forniture, ad eccezione della disciplina speciale di cui all'articolo 53-bis, comma 3, dello stesso decreto-legge, si applicano, senza pregiudizio dei poteri e delle deroghe di maggiore favore previste dalla disciplina vigente o dalle disposizioni di stanziamento delle risorse per la ricostruzione pubblica di cui al comma 1 del presente articolo, alle procedure connesse all'affidamento e all'esecuzione dei contratti pubblici per la ricostruzione pubblica nei comuni interessati dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente comma i termini previsti dagli articoli da 14 a 14-quinquies, 17-bis e 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, possono essere ridotti fino alla meta'. Per l'attuazione degli interventi rientranti nelle tipologie previste dall'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, i soggetti attuatori di cui all'articolo 20-novies possono provvedere ai sensi di quanto previsto dal citato articolo 15, nei limiti di importo specificati al comma 2 del medesimo articolo. I soggetti attuatori degli interventi ((,)) qualora rilevino casi di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente proveniente da un organo di un ente interessato che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, la realizzazione di uno degli interventi di ricostruzione, di ripristino o di riparazione di cui al presente articolo, senza che sia prevista dalle vigenti disposizioni una procedura di superamento del dissenso, lo segnalano al presidente della regione territorialmente competente, nella sua qualita' di sub-commissario, il quale propone al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito l'ente interessato, che si esprime entro sette giorni, di sottoporre la questione alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per concordare le iniziative da assumere, che devono essere definite entro il termine di quindici giorni dalla data di convocazione della Conferenza. Decorso il predetto termine di quindici giorni, in mancanza di soluzioni condivise che consentano la sollecita realizzazione dell'intervento, il Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, l'Autorita' politica delegata per la ricostruzione propone al Consiglio dei ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. COMMA ABROGATO DAL D.L. 7 MAGGIO 2025, N. 65, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 LUGLIO 2025, N. 101. Restano fermi, per gli interventi diversi da quelli inseriti nei provvedimenti predisposti e approvati dal Commissario straordinario alla ricostruzione di cui all'articolo 20-ter, i compiti e le funzioni attribuiti ai Commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, per la realizzazione degli interventi infrastrutturali individuati ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 4, ai Commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e ai Commissari per l'attuazione degli interventi idrici di cui all'articolo 1, comma 525, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al Commissario straordinario di Governo di cui all'articolo 21, comma 11.1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e al Commissario unico nazionale per la depurazione, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, e all'articolo 5, comma 6, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, qualora gia' nominati alla data del 6 luglio 2023.

Testo vigente dal 5 luglio 2025

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… finalizzate alla riduzione del rischio idraulico o idrogeologico nei territori interessati, purche' strettamente funzionali tolto: e per i aggiunto: per le quali sia verificato il nesso di causalita' con i citati eventi calamitosi, e in particolare:

a) degli immobili adibiti a uso scolastico o educativo per la prima infanzia, degli immobili di edilizia residenziale pubblica, delle infrastrutture aggiunto: stradali, delle infrastrutture sportive, delle strutture aggiunto: ricreative, ricettive e di soggiorno temporaneo di proprieta' pubblica, delle strutture edilizie delle universita' e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, degli …

b) delle opere di difesa del suolo e delle infrastrutture e degli impianti pubblici di bonifica per la difesa idraulica e per l'irrigazioneaggiunto: , ivi compresi, limitatamente agli eventi di cui al comma 1-bis dell'articolo 20-bis, i canali sia di proprieta' pubblica, ancorche' non iscritti fra i beni demaniali, che di proprieta' collettiva, ai sensi di quanto previsto dalla legge 20 novembre 2017, n. 168, connessi direttamente, o attraverso appositi manufatti, con i corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrografico regionale o con le strutture del servizio idrico integrato, cui si provvede nell'ambito della programmazione delle risorse finanziarie allo scopo disponibili ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65;

d) degli edifici privati inclusi nelle aree cimiteriali e individuati come cappelle private, al fine di consentire il pieno utilizzo delle strutture cimiterialitolto: .aggiunto: ; Nei limiti delle risorse stanziate allo scopo, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo … interventi di cui al comma 2 del presente articolo sono approvati dal Commissario straordinariotolto: ... acquisita l'intesa delle regioni interessate, da sanciretolto: ... in sede di Cabina di coordinamento per la ricostruzione di cui all'articolo 20-quater, … 8, un quadro derogatorio speciale, debitamente motivato, finalizzato alla celere realizzazione degli interventi prioritari.. tolto: Gli interventi...aggiunto: .. Gli interventi di cui al comma 2 del presente articolo sono identificati dal CUP, ai … Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'8 aprile 2021. Gli interventi di cui al presente articolotolto: ... possono avere ad oggetto anche le sole attivita' di progettazione. In tali casi, … realizzato nell'ambito della gestione emergenziale. COMMA ABROGATO DAL D.L. 7 MAGGIO 2025, N. 65tolto: .aggiunto: , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 LUGLIO 2025, N. 101. Il monitoraggio dei finanziamenti di cui al presente articolo e' attuato sulla base … 1, lettera b), e agli interventi sui dissesti idrogeologici di cui al comma 2,tolto: ... attraverso il Repertorio nazionale degli interventi per la difesa del suolo (ReNDiS) dell'Istituto … di importo specificati al comma 2 del medesimo articolo. I soggetti attuatori degli interventiaggiunto: , qualora rilevino casi di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente proveniente da un organo di un entetolto: ... interessato che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o … nella sua qualita' di sub-commissario, il quale propone al Presidente del Consiglio dei ministritolto: ..., sentito l'entetolto: ... interessato, che si esprime entro sette giorni, di sottoporre la questione alla Conferenza … delle disposizioni vigenti in materia. COMMA ABROGATO DAL D.L. 7 MAGGIO 2025, N. 65aggiunto: , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 LUGLIO 2025, N. 101. Restano fermi, per gli interventi diversi da quelli inseriti nei provvedimenti predisposti e …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2023-06-01;61~art20octies · fonte del testo

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