Il Governo e' delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni modificative e integrative del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sulla base dei principi e dei criteri direttivi previsti dall'articolo 2. L'esercizio della delega di cui al comma 1 deve avvenire nel rispetto delle competenze trasferite alle regioni con il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59. Sugli schemi di decreto legislativo di cui al comma 1, ciascuno dei quali deve essere corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute, il Governo acquisisce il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, nonche' della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. I pareri sono espressi, rispettivamente, entro quaranta giorni ed entro trenta giorni dalla ricezione degli schemi stessi. Il parere della Conferenza unificata e' immediatamente trasmesso alle Commissioni parlamentari predette. Sugli schemi di decreto legislativo di cui al comma 1, per le parti aventi riflessi sull'organizzazione del lavoro e sul rapporto di impiego nonche' sull'eta' pensionabile, sono sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. L'esercizio della delega di cui alla presente legge non comporta complessivamente oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e degli enti di cui agli articoli 25 e 27 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Testo vigente dal 7 dicembre 1998

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 510/2002

    Questione inammissibile
    4 dicembre 2002

    Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale riferite a talune disposizioni della legge 30 novembre 1998, n. 419 e del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, proposte con ricorsi regionali e provinciali in riferimento a vari parametri costituzionali; questioni prospettate sotto il profilo dell'eccesso di delega e del carattere di previsioni di estremo dettaglio attribuito alle norme statali censurate, come tali incidenti sulle competenze regionali e provinciali in materia sanitaria. Risulta, infatti, evidente la sopravvenuta carenza di interesse delle ricorrenti a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione - in un quadro, quindi, profondamente rinnovato nella ripartizione delle competenze tra Stato, Regioni e province autonome -; infatti, da un lato, fino alla data di entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001, che ha modificato il Titolo V della Costituzione, le norme statali impugnate non hanno prodotto alcun effetto invasivo della sfera di attribuzioni regionali, mentre, dall'altro lato, proprio a partire da tale data le medesime norme possono essere sostituite, nei limiti delle rispettive competenze, da un'apposita legislazione regionale.

    Art. 1 Delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale e per l'adozione di un testo unico in materia di organizzazione e funzionamento del Servizio sanitario nazionale. Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 · Art. 2 Delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale e per l'adozione di un testo unico in materia di organizzazione e funzionamento del Servizio sanitario nazionale. Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 · Art. 3 Delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale e per l'adozione di un testo unico in materia di organizzazione e funzionamento del Servizio sanitario nazionale. Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 · Art. 6 Delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale e per l'adozione di un testo unico in materia di organizzazione e funzionamento del Servizio sanitario nazionale. Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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