Per gli interventi connessi al rispetto degli impegni assunti dal Governo italiano con l'iniziativa Mission Innovation adottata durante la Cop 21 di Parigi, finalizzati a raddoppiare la quota pubblica degli investimenti dedicati alle attivita' di ricerca, sviluppo e innovazione delle tecnologie energetiche pulite, ((nonche' degli impegni)) assunti nell'ambito della Proposta di Piano Nazionale Integrato Energia Clima, e' autorizzata la spesa di 10 milioni ((di euro)) per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 20 milioni ((di euro)) per l'anno 2021. All'onere del presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 50. (( Fermo restando che l'ammissibilita' dei progetti di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2017, e' subordinata alla capacita' di incrementare l'efficienza energetica rispetto alla situazione ex ante, il risparmio di energia addizionale derivante dai suddetti progetti e' determinato:

  • a)in base all'energia non rinnovabile sostituita rispetto alla situazione di baseline, per i progetti che prevedano la produzione di energia tramite le fonti solare, aerotermica, da bioliquidi sostenibili, da biogas e da biomasse comprese tra le tipologie di cui all'articolo 8, comma 4, lettere a) e b), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012;
  • b)in base all'incremento dell'efficienza energetica rispetto alla situazione di baseline, in tutti gli altri casi. I progetti che prevedono l'utilizzo di biomasse in impianti fino a 2 MW termici devono rispettare i limiti di emissione e i metodi di misura riportati, rispettivamente, nelle tabelle 15 e 16 dell'allegato II al decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 2016. 1-quater. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alle conseguenti modifiche del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 gennaio 2017))

Testo vigente dal 30 giugno 2019

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Che cosa è cambiato dal 30 giugno 2019

Confronto con la versione in vigore dal 30 aprile 2019 al 30 giugno 2019. 1 parola tolta, 252 parole aggiunte in 3 capoversi.

… investimenti dedicati alle attivita' di ricerca, sviluppo e innovazione delle tecnologie energetiche pulite, nonche' tolto: gli aggiunto: degli impegni assunti nell'ambito della Proposta di Piano Nazionale Integrato Energia Clima, e' autorizzata la spesa di 10 milioni aggiunto: di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 20 milioni aggiunto: di euro per l'anno 2021. All'onere del presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 50. aggiunto: Fermo restando che l'ammissibilita' dei progetti di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2017, e' subordinata alla capacita' di incrementare l'efficienza energetica rispetto alla situazione ex ante, il risparmio di energia addizionale derivante dai suddetti progetti e' determinato:

aggiunto: a) in base all'energia non rinnovabile sostituita rispetto alla situazione di baseline, per i progetti che prevedano la produzione di energia tramite le fonti solare, aerotermica, da bioliquidi sostenibili, da biogas e da biomasse comprese tra le tipologie di cui all'articolo 8, comma 4, lettere a) e b), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012;

aggiunto: b) in base all'incremento dell'efficienza energetica rispetto alla situazione di baseline, in tutti gli altri casi. I progetti che prevedono l'utilizzo di biomasse in impianti fino a 2 MW termici devono rispettare i limiti di emissione e i metodi di misura riportati, rispettivamente, nelle tabelle 15 e 16 dell'allegato II al decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 2016. 1-quater. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alle conseguenti modifiche del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 gennaio 2017

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2019-04-30;34~art48 · fonte del testo

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