La notificazione con modalita' telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione puo' essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi. Fermo restando quanto previsto dal regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, in materia di rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, la notificazione alle pubbliche amministrazioni e' validamente effettuata presso l'indirizzo individuato ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 1-ter, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. 6 7 Quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformita' con le modalita' previste dall'articolo 196-undecies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie. La notifica si esegue mediante allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata. 6 7 La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, fermo quanto previsto dall'articolo 147, secondo e terzo comma, del codice di procedura civile. 6 7 Il messaggio deve indicare nell'oggetto la dizione: «notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994». L'avvocato redige la relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata. La relazione deve contenere:

  • a)il nome, cognome ed il codice fiscale dell'avvocato notificante;
  • b)LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 24 GIUGNO 2014, N. 90, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 11 AGOSTO 2014, N. 114;
  • c)il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti;
  • d)il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario;
  • e)l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto viene notificato;
  • f)l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo e' stato estratto;
  • g)l'attestazione di conformita' di cui al comma 2. Per le notificazioni effettuate in corso di procedimento deve, inoltre, essere indicato l'ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l'anno di ruolo. 3
Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

3

Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, ha disposto (con l'art. 16-quater, comma 3) che "Le disposizioni di cui al comma 1 acquistano efficacia a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2."

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

6

con decorrenza dal 30 giugno 2023

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197

7

con decorrenza dal 28 febbraio 2023

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Testo vigente dal 1 gennaio 2023

Corte di cassazione

6 pronunce che riguardano l’art. 3-bis, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 13440/2026

    9 maggio 2026

    (Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata che aveva dichiarato procedibile l'appello benché la prima iscrizione a ruolo fosse accompagnata dall'appello e dalla sentenza relativi ad altro giudizio e quella successiva corretta fosse tardiva).

    Art. 3-bis · Art. 165 c.p.c. · Art. 347 c.p.c. · Art. 348 c.p.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 11 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 10451/2026

    21 aprile 2026

    La notificazione eseguita a mezzo pec dall'avvocato, ai sensi dell'art. 3-bis della l. n. 53 del 1994, nel testo antecedente alla novella di cui al d.lgs. n. 149 del 2022, non si perfeziona nel caso in cui il sistema generi, anche per causa imputabile al destinatario, un avviso di mancata consegna (nella specie, per saturazione della casella), essendo sempre necessaria la ricevuta di avvenuta consegna, sicché il notificante, qualora voglia evitare la maturazione a suo danno di un termine decadenziale, è tenuto a riattivare tempestivamente il procedimento notificatorio attraverso le forme ordinarie di cui agli artt. 137 e ss. c.p.c., potendo, così, beneficiare del momento in cui è stata generata la ricevuta di accettazione della notificazione originaria.(Nella specie, la S.C. ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso, notificato a mezzo pec e non consegnato per "casella piena", in assenza della dimostrazione che a tale esito negativo avesse fatto seguito la ripresa del procedimento notificatorio nelle forme ordinarie).

    Art. 3-bis · Art. 137 c.p.c. · Art. 6 Posta elettronica certificata

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 407 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 4451/2026

    27 febbraio 2026

    In tema di notificazioni a mezzo PEC, l'infezione da virus del computer del mittente determina l'inesistenza della notifica solo quando l'atto non sia stato inviato o la trasmissione risulti del tutto compromessa dal virus; ove invece il messaggio sia pervenuto al destinatario con l'indicazione degli elementi essenziali della notificazione, l'alterazione o illeggibilità degli allegati integra una mera nullità, sanabile per raggiungimento dello scopo - tramite la costituzione del destinatario - o mediante rinnovazione della notifica ex art. 291 c.p.c., nel ricorrere dei relativi presupposti. (Nella specie la S.C. ha ritenuto nulla, e non inesistente, la notifica dell'appello in quanto il destinatario aveva comunque ricevuto la relata a mezzo pec recante gli estremi dell'impugnazione).

    Art. 3-bis · Art. 156 c.p.c. · Art. 157 c.p.c. · Art. 160 c.p.c.

    Rassegna di febbraio 2026, p. 64 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 1779/2026

    26 gennaio 2026

    In caso di ricorso predisposto in originale digitale e notificato a mezzo PEC, ai fini della prova della tempestività della notificazione, incombe sul controricorrente l'onere di disconoscere, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 2005 (CAD), la conformità agli originali dei messaggi PEC e della relazione di notificazione depositati in copia analogica semplice non autenticata dal ricorrente; ne consegue che, mentre in mancanza di contestazioni è sufficiente il deposito di copie semplici, nell'ipotesi in cui l'intimato non svolga attività difensiva ovvero il controricorrente contesti espressamente la conformità della copia all'originale è necessaria l'attestazione di conformità.

    Art. 3-bis · Art. 23 c.a.d. · Art. 9 Facolta' di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali

    Rassegna di gennaio 2026, p. 127 ↗

Tutte le 6 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di luglio/agosto 2025 ↗, gennaio 2026 ↗, febbraio 2026 ↗, marzo/aprile 2026 ↗ e maggio 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2023

Confronto con la versione in vigore dal 18 ottobre 2022 al 1 gennaio 2023. 2 parole tolte.

… esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi. tolto: 1-bis. Fermo restando quanto previsto dal regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, in …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197

    Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1994-01-21;53~art3bis · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari