((1. La domanda di equa riparazione si propone con ricorso al presidente della corte d'appello del distretto in cui ha sede il giudice innanzi al quale si e' svolto il primo grado del processo presupposto. Si applica l'articolo 125 del codice di procedura civile)) Il ricorso e' proposto nei confronti del Ministro della giustizia quando si tratta di procedimenti del giudice ordinario, del Ministro della difesa quando si tratta di procedimenti del giudice militare. Negli altri casi e' proposto nei confronti del Ministro dell'economia e delle finanze. Unitamente al ricorso deve essere depositata copia autentica dei seguenti atti:

  • a)l'atto di citazione, il ricorso, le comparse e le memorie relativi al procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata;
  • b)i verbali di causa e i provvedimenti del giudice;
  • c)il provvedimento che ha definito il giudizio, ove questo si sia concluso con sentenza od ordinanza irrevocabili. Il presidente della corte d'appello, o un magistrato della corte a tal fine designato, provvede sulla domanda di equa riparazione con decreto motivato da emettere entro trenta giorni dal deposito del ricorso. ((Non puo' essere designato il giudice del processo presupposto)). Si applicano i primi due commi dell'articolo 640 del codice di procedura civile. Se accoglie il ricorso, il giudice ingiunge all'amministrazione contro cui e' stata proposta la domanda di pagare senza dilazione la somma liquidata a titolo di equa riparazione, autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione. Nel decreto il giudice liquida le spese del procedimento e ne ingiunge il pagamento. Se il ricorso e' in tutto o in parte respinto la domanda non puo' essere riproposta, ma la parte puo' fare opposizione a norma dell'articolo 5-ter. L'erogazione degli indennizzi agli aventi diritto avviene nei limiti delle risorse disponibili ((nel relativo capitolo, fatto salvo il ricorso al conto sospeso)). 5
Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 27 dicembre 2006, n. 296

4

La L. 27 dicembre 2006, n. 296, ha disposto (con l'art. 1, comma 1225) che le disposizioni di cui al comma 1224, dell'art. 1 della stessa legge, volte a modificare il presente articolo, comma 3, si applicano ai procedimenti iniziati dopo la data di entrata in vigore della stessa legge 296/2006.

D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134

5

Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, ha disposto (con l'art. 55, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai ricorsi depositati a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

Testo vigente dal 1 gennaio 2016

Corte di cassazione

4 pronunce che riguardano l’art. 3, dalle Rassegne del Massimario.

Tutte le 10 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, ottobre 2025 ↗ e dicembre 2025 ↗.

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 157/2015

    Questione inammissibile
    15 luglio 2015

    È inammissibile, per aberratio ictus , la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 7, della legge 24 marzo 2001, n. 89, impugnato, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6, par. 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, in quanto prevede che l'erogazione degli indennizzi per irragionevole durata del processo avviene nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio dell'anno, con conseguente differimento del pagamento al momento in cui sia ripristinata tale disponibilità. La questione è ultronea ed eccentrica rispetto all'oggetto del processo a quo , in cui il rimettente è chiamato a decidere se all'Amministrazione, convenuta in ottemperanza per il ritardo nel pagamento dell'indennizzo, sia stata legittimamente o meno applicata la penalità di mora di cui all'art. 114, comma 4, lett. e ), del d.lgs. n. 104 del 2010.

    Art. 3 Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile · Art. 375 c.p.c. · Art. 117 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 117/2012

    Questione infondata
    10 maggio 2012

    Poiché il giudizio principale ha ad oggetto una domanda diretta ad ottenere l'equa riparazione per l'irragionevole durata di un processo in corso davanti al TAR per la Sicilia, la questione di legittimità costituzionale è rilevante esclusivamente nella parte concernente l'applicabilità della norma censurata ai giudizi ex lege n. 89 del 2001 relativi a processi celebrati davanti al giudice amministrativo.

    Art. 3 Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile · Art. 375 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 287/2007

    Questione infondata
    17 luglio 2007

    Non è fondata, in riferimento all'art. 97, primo comma, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, della legge 24 marzo 2001, n. 89, nella interpretazione, consolidata in diritto vivente, secondo la quale la domanda di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata dei processi celebrati innanzi alla Corte dei conti ed agli altri giudici speciali, a differenza di quelli celebrati innanzi a giudici della giurisdizione ordinaria, non deve essere proposta dinanzi alla corte d'appello del distretto in cui ha sede il giudice competente ai sensi dell'art. 11 cod. proc. pen., ma va proposta innanzi al giudice individuato come competente secondo gli ordinari criteri dettati dal codice di procedura civile, il principio di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione riguarda, infatti, gli organi di amministrazione della giustizia unicamente per profili concernenti l'ordinamento degli uffici giudiziari e il loro funzionamento sotto l'aspetto amministrativo, ma non si estende alla giurisdizione ed ai provvedimenti che ne costituiscono espressione. - Sull'ambito di operatività dell'art. 97 Cost., v., citate, le ordinanze n. 122/2005, n. 94/2004, n. 458/2002.

    Art. 3 Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile · Art. 375 c.p.c. · Art. 97 cost. · Art. 108 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (6)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2016

Confronto con la versione in vigore dal 12 agosto 2012 al 1 gennaio 2016. 40 parole tolte, 32 parole aggiunte in 2 capoversi.

aggiunto: 1. La domanda di equa riparazione si propone con ricorso al presidente della corte d'appello del distretto in cui ha sede il giudice tolto: competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale a giudicare nei procedimenti riguardanti i magistrati nel cui distretto e' concluso o estinto relativamente ai gradi di merito il procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata aggiunto: innanzi al quale si e' svolto il primo grado del processo presupposto. Si applica l'articolo 125 del codice di procedura civiletolto: . Il ricorso e' proposto nei confronti del Ministro della giustizia quando si tratta …

… equa riparazione con decreto motivato da emettere entro trenta giorni dal deposito del ricorso. aggiunto: Non puo' essere designato il giudice del processo presupposto. Si applicano i primi due commi dell'articolo 640 del codice di procedura civile. … non puo' essere riproposta, ma la parte puo' fare opposizione a norma dell'articolo 5-ter. tolto: 7. L'erogazione degli indennizzi agli aventi diritto avviene nei limiti delle risorse disponibili aggiunto: nel relativo capitolo, fatto salvo il ricorso al conto sospeso.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:2001-03-24;89~art3 · fonte del testo

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