Art. 143 c.p.c. — Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti

[1]Se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario e non vi e' il procuratore previsto nell'articolo 77, l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante deposito di copia dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza o, se questa e' ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario ((...)).

[2]Se non sono noti ne' il luogo dell'ultima residenza ne' quello di nascita, l'ufficiale giudiziario consegna una copia dell'atto al pubblico ministero.

[3]Nei casi previsti nel presente articolo e nei primi due commi dell'articolo precedente, la notificazione si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalita' prescritte.70

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

31

La Corte Costituzionale con sentenza 1-2 febbraio 1978 n. 10 (in G.U. 1a s.s. 08/02/1978 n. 39) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 143, ultimo comma, c.p.c. nella parte in cui non prevede, per quanto attiene alla operativita' della notifica nei confronti del destinatario dell'atto da notificare, nei casi previsti dal precedente art. 142, che la sua applicazione sia subordinata alla accertata impossibilita' di eseguire la notificazione nei modi consentiti dalle convenzioni internazionali e dal d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200, recante nuove disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari"

Corte Costituzionale

70

La Corte Costituzionale con sentenza 21 febbraio- 3 marzo 1994 n. 69 (in G.U. 1a s.s. 09/03/1994 n. 11) ha dichiaratato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 142, terzo comma, 143, terzo comma, e 680, primo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevedono che la notificazione all'estero del sequestro si perfezioni, ai fini dell'osservanza del prescritto termine, con il tempestivo compimento delle formalita' imposte al notificante dalle convenzioni internazionali e dagli artt. 30 e 75 del d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200."

Testo vigente dal 1 gennaio 2004

Corte di cassazione

5 pronunce che riguardano l’art. 143 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 3305/2026

    14 febbraio 2026

    In tema di esecuzione forzata fondata su decreto ingiuntivo, la notificazione del titolo esecutivo, effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c. nei confronti di un collaboratore di giustizia, è valida ed efficace qualora il creditore, in mancanza di indicazione del cosiddetto "polo residenziale fittizio" (rappresentato dal domicilio presso la Commissione centrale di protezione) per negligenza o ritardo dell'Amministrazione preposta, abbia fatto affidamento incolpevole sulle risultanze dei registri anagrafici ufficiali, restando affidato il diritto di difesa del destinatario, ove ne ricorrano i presupposti, al rimedio dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e non all'opposizione agli atti esecutivi, al fine di far dichiarare la nullità del precetto.

    Art. 143 c.p.c. · Art. 617 c.p.c. · Art. 650 c.p.c.

    Rassegna di febbraio 2026, p. 82 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 1397/2026

    22 gennaio 2026

    In caso di nullità della notifica dell'avviso di accertamento, la sanatoria per raggiungimento dello scopo, per effetto dell'impugnazione dell'atto consequenziale, può operare solo a condizione che la conoscenza dell'atto da parte del contribuente avvenga prima della scadenza del termine di decadenza previsto per l'esercizio del potere di accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria.

    Art. 143 c.p.c. · Art. 156 c.p.c. · Art. 60 Accertamento imposte sui redditi · Art. 160 c.p.c.

    Rassegna di gennaio 2026, p. 120 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 34179/2025

    26 dicembre 2025

    In tema di notificazioni, l'utilizzo del procedimento ex art. 140 c.p.c. - che presuppone l'impossibilità di consegnare l'atto per mere difficoltà di ordine materiale - è compatibile con l'assenza momentanea o il temporaneo allontanamento del destinatario dalla propria residenza, mentre, ai fini dell'art. 143 c.p.c., rileva l'irreperibilità non temporanea, e dunque l'impossibilità di individuare il luogo di residenza, domicilio o dimora del notificando, nonostante l'esperimento delle indagini suggerite, nei singoli casi, dall'ordinaria diligenza.

    Art. 143 c.p.c. · Art. 140 c.p.c.

    Rassegna di dicembre 2025, p. 130 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 31395/2025

    2 dicembre 2025

    Nell'ipotesi prevista dall'art. 140 c.p.c., il perfezionamento della notificazione richiede, a pena di nullità, il compimento di tutti gli adempimenti essenziali della fattispecie (deposito dell'atto nella casa comunale, affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione, spedizione al destinatario dell'atto della raccomandata con avviso di ricevimento). Deve, pertanto, dichiararsi la nullità della notificazione nel caso in cui dalle attestazioni dell'ufficiale giudiziario risulti il deposito dell'atto nella casa comunale, ma non l'affissione dell'avviso di deposito alla porta di abitazione del destinatario, e neppure risulti validamente attestato l'invio della raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto il timbro a secco con la firma per sigla dell'ufficiale giudiziario precede questa ulteriore attestazione.

    Art. 143 c.p.c. · Art. 140 c.p.c. · Art. 221 c.p.c.

    Rassegna di dicembre 2025, p. 54 ↗

Tutte le 10 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di giugno 2025 ↗, dicembre 2025 ↗, gennaio 2026 ↗ e febbraio 2026 ↗.

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 69/1994

    Ha colpito questo articolo
    3 marzo 1994

    Nel caso in cui la notificazione all'estero debba avvenire tramite la necessaria attività delle autorità locali, le garanzie di conoscibilità dell'atto da parte del destinatario devono coordinarsi con l'interesse del notificante a non vedersi addebitato l'esito intempestivo di un procedimento notificatorio parzialmente sottratto ai suoi poteri di impulso e controllo. - v. S. n. 10/1978. red.: L.I. rev.: S.P.

    Art. 142 c.p.c. · Art. 143 c.p.c. · Art. 680 c.p.c.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 10/1978

    Ha colpito questo articolo
    2 febbraio 1978

    La notificazione degli atti processuali è uno strumento necessario per instaurare il contraddittorio e questa esigenza fondamentale non può ritenersi soddisfatta nel caso in cui, pur essendo possibile adottare una forma di notificazione tale da portare il contenuto dell'atto nella effettiva sfera di conoscibilità del destinatario, si faccia ricorso ad un'altra forma di notifica dalla quale derivi una semplice presunzione legale di conoscenza. È pertanto costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 24 Cost. - l'art. 143 u.c. cod.proc.civ. nella parte in cui non prevede, per l'operatività della notifica nei confronti di destinatari non aventi residenza ne' dimora, ne' domicilio in Italia, il preventivo accertamento dell'impossibilità di eseguire la notificazione nei modi consentiti dalle convenzioni internazionali e dal d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200. - cfr. s.n. 57/1965; 170/1976; 14/1977; 15/1977.

    Art. 143 c.p.c. · Art. 24 cost. · Art. 4 divorzio

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 310/2005

    Questione infondata
    22 luglio 2005

    È manifestamente inammissibile, in quanto priva di rilevanza nel giudizio 'a quò, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 143, primo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui prevede che se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario e non vi è il procuratore previsto nell’art. 77 c.p.c., l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante il deposito di copia dell'atto presso la casa comunale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, a causa della ingiustificata disparità di trattamento, sotto il profilo della tutela del diritto alla riservatezza, in danno della persona di cui non siano conosciuti la residenza, la dimora o il domicilio, in assenza del procuratore previsto dall'art. 77 cod. proc. civ.

    Art. 143 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 77 c.p.c.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2004

Confronto con la versione in vigore dal 10 marzo 1984 al 1 gennaio 2004. 14 parole tolte.

… residenza o, se questa e' ignota, in quella del luogo di nascita del destinatariotolto: , e mediante affissione di altra copia nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procedeaggiunto: ....

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art143 · fonte del testo

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