Responsabilità sanitaria

Art. 15 gelli bianco

Nomina dei consulenti tecnici d'ufficio e dei periti nei giudizi di responsabilita' sanitaria Nei procedimenti civili e nei procedimenti penali aventi ad oggetto la responsabilita' sanitaria, l'autorita' giudiziaria affida l'espletamento della consulenza tecnica e della perizia a un medico specializzato in medicina legale e a uno o piu' specialisti nella disciplina che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento, avendo cura che i soggetti da nominare, scelti tra gli iscritti negli albi di cui ai commi 2 e 3, non siano in posizione di conflitto di interessi nello specifico procedimento o in altri connessi e che i consulenti tecnici d'ufficio da nominare nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 8, comma 1, siano in possesso di adeguate e comprovate competenze nell'ambito della conciliazione acquisite anche mediante specifici percorsi formativi. Negli albi dei consulenti di cui all'articolo 13 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, e dei periti di cui all'articolo 67 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, devono essere indicate e documentate le specializzazioni degli iscritti esperti in medicina. In sede di revisione degli albi e' indicata, relativamente a ciascuno degli esperti di cui al periodo precedente, l'esperienza professionale maturata, con particolare riferimento al numero e alla tipologia degli incarichi conferiti e di quelli revocati. Gli albi dei consulenti di cui all'articolo 13 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, e gli albi dei periti di cui all'articolo 67 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, devono essere aggiornati con cadenza almeno quinquennale, al fine di garantire, oltre a quella medico-legale, un'idonea e adeguata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche riferite a tutte le professioni sanitarie, tra i quali scegliere per la nomina tenendo conto della disciplina interessata nel procedimento. Nei casi di cui al comma 1, l'incarico e' conferito al collegio e, nella determinazione del compenso globale, non si applica l'aumento del 40 per cento per ciascuno degli altri componenti del collegio previsto dall'articolo 53 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. 2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

2

La Corte Costituzionale, con sentenza 15 aprile - 20 maggio 2021, n. 102 (in G.U. 1ª s.s. 26/05/2021, n. 21), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 15, comma 4, della legge 8 marzo 2017, n. 24 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonche' in materia di responsabilita' professionale degli esercenti le professioni sanitarie), limitatamente alle parole: «e, nella determinazione del compenso globale, non si applica l'aumento del 40 per cento per ciascuno degli altri componenti del collegio previsto dall'articolo 53 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115»".

Testo vigente dal 27 maggio 2021

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte di cassazione

4 pronunce che riguardano l’art. 15 gelli bianco, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 5687/2026

    12 marzo 2026

    Nei procedimenti aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, instaurati dopo l'entrata in vigore della l. n. 24 del 2017, la nomina di un unico consulente medico-legale, anche se autorizzato ad avvalersi di un ausiliario specialista, non rispetta il requisito della necessaria collegialità dell'incarico, previsto dall'art. 15 della medesima legge a pena di nullità, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo.

    Art. 15 gelli bianco · Art. 191 c.p.c. · Art. 156 c.p.c. · Art. 61 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 3732/2026

    19 febbraio 2026

    Nel giudizio di accertamento della responsabilità sanitaria, non viola il disposto dell'art. 15 della l. n. 24 del 2017 l'utilizzo di una perizia medica espletata, nell'ambito di un procedimento penale, da un collegio di esperti muniti di specifiche competenze, ritualmente prodotta nel processo civile e sottoposta al contraddittorio tra le parti.

    Art. 15 gelli bianco · Art. 61 c.p.c. · Art. 191 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 34085/2025

    24 dicembre 2025

    Nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità sanitaria, la consulenza tecnica d'ufficio disposta senza osservare la necessaria "collegialità qualificata" ex art. 15 della l. n. 24 del 2017 è affetta da nullità rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, trattandosi di atto privo di un requisito formale indispensabile al raggiungimento dello scopo e rispondente a una specifica esigenza di carattere pubblicistico. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza basata su una consulenza tecnica affidata a una pluralità di specialisti, nessuno dei quali medico legale).

    Art. 15 gelli bianco · Art. 61 c.p.c. · Art. 156 c.p.c. · Art. 191 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 15594/2025

    11 giugno 2025

    L'art. 15 della l. n. 24 del 2017 (relativo ai requisiti da osservare per la "nomina dei consulenti tecnici d'ufficio e dei periti nei giudizi di responsabilità sanitaria") è applicabile, in base al principio tempus regit actum, a tutti i giudizi di merito iniziati successivamente alla sua entrata in vigore, di modo che, anche nel caso in cui, prima di tale entrata in vigore, la consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite ex art. 696-bis c.p.c. sia stata espletata secondo le norme anteriormente vigenti e senza osservare il requisito della collegialità dell'incarico, il giudice del merito - ferma restando la ritualità della consulenza e della relativa acquisizione - ha l'obbligo di dare attuazione al principio di collegialità di cui al citato art. 15, mediante la rinnovazione della stessa e l'affidamento del relativo incarico a un collegio di consulenti in possesso dei requisiti richiesti dalla suindicata disposizione.

    Art. 15 gelli bianco · Art. 61 c.p.c. · Art. 191 c.p.c. · Art. 162 c.p.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 102/2021

    Ha colpito questo articolo
    20 maggio 2021

    Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 4, della legge n. 24 del 2017 sussistono le condizioni di ammissibilità, sia sul piano della rilevanza, perché il rimettente ha precisato che la previsione impugnata incide direttamente sulla definizione dell'onorario spettante al collegio di consulenti tecnici d'ufficio nominato nel giudizio principale, sia perché nessun addebito può essergli mosso per non avere tentato una interpretazione costituzionalmente orientata, visto il tenore perentorio della disposizione, che non consentiva alcuno sforzo ermeneutico atto a motivare l'impossibilità di pervenire ad un'interpretazione adeguatrice. L'univoco tenore della norma segna il confine in presenza del quale il tentativo interpretativo deve cedere il passo al sindacato di legittimità costituzionale. ( Precedenti citati: sentenze n. 232 del 2013 e n. 253 del 2020; in senso conforme, sentenze n. 174 del 2019, n. 82 del 2017 e n. 36 del 2016 ).

    Art. 15 gelli bianco · Art. 53 Testo unico spese di giustizia. (Testo A)

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 27 maggio 2021

Confronto con la versione in vigore dal 17 marzo 2017 al 27 maggio 2021.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 15 aprile - 20 maggio 2021, n. 102 (in G.U. 1ª s.s. 26/05/2021, n. 21), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 15, comma 4, della legge 8 marzo 2017, n. 24 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonche' in materia di responsabilita' professionale degli esercenti le professioni sanitarie), limitatamente alle parole: «e, nella determinazione del compenso globale, non si applica l'aumento del 40 per cento per ciascuno degli altri componenti del collegio previsto dall'articolo 53 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115»".

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urn:nir:stato:legge:2017-03-08;24~art15 · fonte del testo

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