Art. 16-bis — Comunicazioni, notificazioni e depositi telematici

((1. Le comunicazioni sono effettuate mediante posta elettronica certificata ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Tra le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del predetto decreto legislativo, le comunicazioni sono effettuate anche ai sensi dell'articolo 76 del medesimo decreto. L'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti e' indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo. E' onere del difensore comunicare ogni variazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata a quelli delle altre parti costituite e alla segreteria la quale, in difetto, non e' tenuta a cercare il nuovo indirizzo del difensore ne' ad effettuargli la comunicazione mediante deposito in segreteria. In caso di pluralita' di difensori di una parte costituita, la comunicazione e' perfezionata se ricevuta da almeno uno di essi, cui spetta informarne gli altri.)) 52 Nelle ipotesi di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte ed ove lo stesso non sia reperibile da pubblici elenchi, ovvero nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado. Nei casi di cui al periodo precedente le notificazioni sono eseguite ai sensi dell'articolo 16. ((3. Le parti, i consulenti e gli organi tecnici di cui all'articolo 7, comma 2, depositano gli atti processuali, i documenti e i provvedimenti giurisdizionali notificati esclusivamente con le modalita' telematiche previste dalle vigenti norme tecniche del processo tributario telematico, salva la possibilita', nelle ipotesi di cui all'articolo 79, di effettuare le notificazioni ai sensi dell'articolo 16)) 52 ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2023, N. 220)). 52 L'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata valevole per le comunicazioni e le notificazioni equivale alla comunicazione del domicilio eletto. ((4-bis. La violazione delle disposizioni dei commi da 1 a 3, nonche' delle vigenti norme tecniche del processo tributario telematico, non costituisce causa di invalidita' del deposito, salvo l'obbligo di regolarizzarlo nel termine perentorio stabilito dal giudice.)) 52

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156

43

Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156 ha disposto (con l'art. 12, comma 3) che "Le disposizioni contenute nel comma 3 dell'articolo 16-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come modificati dall'articolo 10 del presente decreto, si applicano con decorrenza e modalita' previste dai decreti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163".

46

con decorrenza dal 1 luglio 2019

Il D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136, ha disposto (con l'art. 16, comma 2) che "L'articolo 16-bis, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nel testo vigente antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si interpreta nel senso che le parti possono utilizzare in ogni grado di giudizio la modalita' prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dai relativi decreti attuativi, indipendentemente dalla modalita' prescelta da controparte nonche' dall'avvenuto svolgimento del giudizio di primo grado con modalita' analogiche". Ha inoltre disposto (con l'art. 16, comma 5) che le disposizioni dei commi 3 e 3-bis di cui al presente articolo si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato a decorrere dal 1° luglio 2019.

D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220

52

Il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024, fatta eccezione per quelle di cui all'articolo 1, comma 1, lettere d), e), f), i), n), o), p), q), s), t), u), v), z), aa), bb), cc) e dd) che si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, nonche' in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto".

Testo vigente dal 4 gennaio 2024 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Corte di cassazione

7 pronunce che riguardano l’art. 16-bis, dalle Rassegne del Massimario.

Tutte le 7 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2025 ↗, aprile/maggio 2025 ↗, dicembre 2025 ↗, febbraio 2026 ↗ e marzo/aprile 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 4 gennaio 2024

Confronto con la versione in vigore dal 16 settembre 2022 al 4 gennaio 2024. 172 parole tolte, 163 parole aggiunte.

aggiunto: 1. Le comunicazioni sono effettuate tolto: anche mediante l'utilizzo della aggiunto: mediante posta elettronica certificatatolto: , ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Tra le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del tolto: decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le comunicazioni possono essere effettuate aggiunto: predetto decreto legislativo, le comunicazioni sono effettuate anche ai sensi dell'articolo 76 del tolto: decreto legislativo n. 82 del 2005. aggiunto: medesimo decreto. L'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti e' indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo. tolto: La comunicazione si intende perfezionata con la ricezione avvenuta nei confronti di almeno uno dei difensori della parte aggiunto: E' onere del difensore comunicare ogni variazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata a quelli delle altre parti costituite e alla segreteria la quale, in difetto, non e' tenuta a cercare il nuovo indirizzo del difensore ne' ad effettuargli la comunicazione mediante deposito in segreteria. In caso di pluralita' di difensori di una parte costituita, la comunicazione e' perfezionata se ricevuta da almeno uno di essi, cui spetta informarne gli altri. Nelle ipotesi di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o … casi di cui al periodo precedente le notificazioni sono eseguite ai sensi dell'articolo 16. aggiunto: 3. Le parti, i consulenti e gli organi tecnici tolto: indicati nell'articolo aggiunto: di cui all'articolo 7, comma 2, tolto: notificano e depositano gli atti processualiaggiunto: , i documenti e i provvedimenti giurisdizionali tolto: esclusivamente con modalita' telematiche, secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e nei successivi decreti di attuazione. In casi eccezionali, il Presidente della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado o il Presidente di sezione, se il ricorso e' gia' iscritto a ruolo, ovvero il collegio se la questione sorge in udienza, con provvedimento motivato possono autorizzare il deposito con modalita' diverse da quelle telematiche. I soggetti che stanno in giudizio senza assistenza tecnica aggiunto: notificati esclusivamente con le modalita' telematiche previste dalle vigenti norme tecniche del processo tributario telematico, salva la possibilita', nelle ipotesi di cui all'articolo 79, di effettuare le notificazioni ai sensi dell'articolo tolto: 12, comma 2, hanno facolta' di utilizzare, per le notifiche e i depositi, le modalita' telematiche indicate nel comma 3, previa indicazione nel ricorso o nel primo atto difensivo dell'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le comunicazioni e le notificazioni aggiunto: 16 COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2023, N. 220. L'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata valevole per le comunicazioni e le notificazioni equivale alla comunicazione del domicilio elettoaggiunto: . 4-bis. La violazione delle disposizioni dei commi da 1 a 3, nonche' delle vigenti norme tecniche del processo tributario telematico, non costituisce causa di invalidita' del deposito, salvo l'obbligo di regolarizzarlo nel termine perentorio stabilito dal giudice.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220

    Il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024, fatta eccezione per quelle di cui all'articolo 1, comma 1, lettere d), e), f), i), n), o), p), q), s), t), u), v), z), aa), bb), cc) e dd) che si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, nonche' in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;546~art16bis · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari