Statuto dei lavoratori

Art. 28 statuto dei lavoratori — Repressione della condotta antisindacale

Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio della liberta' e della attivita' sindacale nonche' del diritto di sciopero, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il pretore del luogo ove e' posto in essere il comportamento denunziato, nei due giorni successivi, convocate le parti ed assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti. L'efficacia esecutiva del decreto non puo' essere revocata fino alla sentenza con cui il pretore in funzione di giudice del lavoro definisce il giudizio instaurato a norma del comma successivo. Contro il decreto che decide sul ricorso e' ammessa, entro 15 giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti al pretore in funzione di giudice del lavoro che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile. Il datore di lavoro che non ottempera al decreto, di cui al primo comma, o alla sentenza pronunciata nel giudizio di opposizione e' punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale. L'autorita' giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti dall'articolo 36 del codice penale. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 11 APRILE 2000, N. 83)). ((COMMA ABROGATO DALLA L. 11 APRILE 2000, N. 83)).

Testo vigente dal 26 aprile 2000

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Corte di cassazione

9 pronunce che riguardano l’art. 28 statuto dei lavoratori, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 14591/2026

    17 maggio 2026

    In tema di repressione della condotta antisindacale, la norma del Regolamento di Ateneo di un'Università che stabilisce l'incompatibilità tra la carica di rappresentante sindacale e quella di componente del Comitato unico di garanzia (C.U.G.) comporta una lesione delle prerogative sindacali, perché tale limite non è previsto dalla legge, ponendosi in contrasto con l'art. 57 del d.lgs. n. 165 del 2001 - che, da un lato, non prevede alcuna delega alla P.A. in tema di individuazione di ipotesi di incompatibilità per la nomina e, dall'altro, consente una designazione libera dei componenti del CUG da parte delle organizzazioni sindacali, senza alcuna possibilità di interferenza da parte della P.A. stessa - e non è rispondente ad alcuna reale esigenza che lo giustifichi.

    Art. 28 statuto dei lavoratori · Art. 57 TU pubblico impiego

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 10407/2026

    20 aprile 2026

    Non integra comportamento antisindacale l'assegnazione di un dipendente, addetto all'Ufficio per il trattamento giuridico del personale, nominato componente di R.S.U., ad un ufficio diverso, la quale sia disposta in attuazione di una previsione del Regolamento per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, in quanto tale previsione risponde a obiettivi di tutela della stessa libertà sindacale, che sarebbe limitata dalla situazione di potenziale conflitto di interessi nella quale il dipendente verrebbe a trovarsi.(Nella specie, la S.C. ha escluso l'antisindacalità della assegnazione all'Ufficio Polizia Locale del dipendente, nominato componente di R.S.U., in precedenza addetto all'Ufficio per il trattamento giuridico del personale, disposta in attuazione della previsione del Piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza che imponeva di trasferire ad altro settore il dipendente eletto nella R.S.U. assegnato ad un ufficio "che tratta della gestione giuridica e/o economica del personale e/o che tratta dei procedimenti disciplinari").

    Art. 28 statuto dei lavoratori

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 2844/2026

    9 febbraio 2026

    L'espressione del diritto di critica nell'esercizio di attività sindacale, che può estendersi al piano "politico" delle questioni, deve rispettare, quanto ai modi, criteri di continenza formale e, quanto ai contenuti, criteri di continenza sostanziale, sicché è legittima quando consiste, oltre che nella sempre lecita espressione di giudizi di valore, purché non offensivi e frutto di dissenso ragionato, nell'affermazione dell'esistenza di fatti in sé ignoti ma soggettivamente desumibili, sulla base dei restanti fatti noti e del contesto, secondo parametri di razionalità sufficiente, e comunque nel rispetto del principio di pertinenza. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso l'antisindacalità dell'iniziativa disciplinare assunta nei confronti di un sindacalista, per aver rilasciato un'intervista televisiva in cui, nel contesto di accertamenti sulle irregolarità di una procedura concorsuale indetta da una Agenzia fiscale, aveva collegato dette irregolarità all'intento datoriale di assumere una classe dirigente disponibile ad una politica di vessazione dei piccoli contribuenti e di impunità per i grandi evasori, trattandosi di mere illazioni, risultate prive di riscontro anche solo indiziario).

    Art. 28 statuto dei lavoratori · Art. 39 cost. · Art. 18 cost. · Art. 21 cost.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 1619/2026

    25 gennaio 2026

    In tema di procedimento per la repressione della condotta antisindacale, il termine di quindici giorni per l'opposizione al decreto emesso ex art. 28 della l. n. 300 del 1970 decorre dalla comunicazione di cancelleria, o dalla notificazione su istanza di una delle parti, del provvedimento, che, in quanto funzionali alla individuazione del momento di decorrenza di un termine perentorio, non possono trovare equipollente nella conoscenza indiretta o fattuale del provvedimento stesso. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto tardiva l'opposizione proposta dal datore di lavoro, rimasto contumace nella fase sommaria del procedimento, dando rilevanza alla conoscenza di fatto del contenuto del provvedimento, acquisita indirettamente in altro giudizio di cui l'opponente era parte).

    Art. 28 statuto dei lavoratori · Art. 47 c.p.c. · Art. 156 c.p.c. · Art. 326 c.p.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

16 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 130/1998

    Questione infondata
    16 aprile 1998

    Manifesta inammissibilità della questione, in quanto la stessa, avendo ad oggetto una disposizione che concerne una ipotetica fase processuale ulteriore, è carente del requisito della rilevanza. Invero, le censure mosse dal giudice rimettente potrebbero assumere concreto rilievo nel giudizio principale unicamente in presenza di una decisione favorevole per il sindacato ricorrente e, dunque, di emissione del decreto cui accede 'ex legè la provvisoria ed immediata esecutività; provvedimento, quest'ultimo, che, come risulta dalla stessa ordinanza di rimessione, non è stato ancora adottato dal giudice 'a quò, non essendo, peraltro, nelle sue intenzioni <<rendere noto il proprio convincimento, ne' anticipare la decisione>>. - Sull'impossibilità di ravvisare il requisito della rilevanza in una questione di costituzionalità <<che si appalesa prematura>>, v., 'ex plurimus', S. nn. 336/1995 e 155/1994 nonché O. nn. 337/1994, 318/1991 e 394/1987. red.: G. Leo

    Art. 134 cost. · Art. 101 cost. · Art. 104 cost. · Art. 111 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 356/1997

    Questione infondata
    21 novembre 1997

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, ultimo comma, l. 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), come novellato dall'art. 6 l. 12 giugno 1990, n. 146 (Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali), sollevata con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., laddove prevede l'articolazione del giudizio sul comportamento antisindacale in due fasi di cui è competente a conoscere lo stesso giudice amministrativo, in quanto la norma denunciata può avere il solo significato di indicazione dell'organo giurisdizionale competente, e non quello ulteriore di vincolo nella composizione del Tribunale amministrativo, restando questa disciplinata dalle disposizioni proprie del processo amministrativo regionale, ivi comprese quelle relative ai poteri presidenziali di assegnazione dei ricorsi alle singole udienze ed ai relatori, con conseguenziale determinazione del collegio, ovvero riguardanti la insopprimibile esigenza di imparzialità del giudice e risolvibili nel processo amministrativo - per la sua peculiarità - attraverso gli istituti della astensione e della ricusazione. red.: S. Di Palma

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 34 c.p.p. · Art. 28 statuto dei lavoratori

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 89/1995

    Questione infondata
    17 marzo 1995

    I principi inerenti alla libertà di organizzazione sindacale, invocati dal giudice 'a quò con richiamo, oltre che all'art. 39, agli artt. 2, 3, 18, 21, 24 e 35 Cost., non risultano violati dalla disposizione dell'art. 28 dello statuto dei lavoratori che, riguardo al ricorso al pretore, ivi previsto, contro i comportamenti antisindacali del datore di lavoro, riserva la legittimazione a proporlo agli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali. Come la Corte ha già rilevato, la concezione che assume la dimensione organizzativa nazionale come indice di adeguato livello di rappresentatività è infatti apparsa idonea a "consentire la selezione, tra i tanti possibili, dell'interesse collettivo rilevante da porre a base del conflitto con la parte imprenditoriale". E d'altra parte la opzione, adottata dalla norma 'de qua', nel senso di un livello rappresentativo nazionale, oltre a corrispondere al ruolo tradizionalmente svolto dal movimento sindacale italiano, si uniforma al principio solidaristico nel quale va inserito anche l'art. 39 Cost.. La non contrarietà, sul punto contestato, del modello statutario al disegno costituzionale, non esclude però che lo stesso legislatore - come la Corte ha anche già avuto modo di osservare - possa in futuro dettare nuove regole idonee a realizzare diversamente i "principi di libertà e pluralismo sindacale additati dal primo comma dell'art. 39 della Costituzione" anche prevedendo strumenti di verifica dell'effettiva rappresentatività delle associazioni (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 21, 24, 35 e 39, primo comma, Cost., dell'art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300). - Cfr. S. nn. 54/1974 e 334/1988. Sulla possibilità della adozione di nuove regole circa l'attuazione della effettiva rappresentatività delle associazioni sindacali, v. S. n. 30/1990. red.: S.P.

    Art. 271 c.p. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 18 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (12)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 26 aprile 2000

Confronto con la versione in vigore dal 29 giugno 1990 al 26 aprile 2000. 124 parole tolte, 18 parole aggiunte.

… pubblicazione della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti dall'articolo 36 del codice penale. tolto: Se il comportamento di cui al primo comma e' posto in essere da una amministrazione statale o da un altro ente pubblico non economico, l'azione e' proposta con ricorso davanti al pretore competente per territorio. Qualora il comportamento antisindacale sia lesivo anche di situazioni soggettive inerenti al rapporto di impiego, le organizzazioni sindacali di cui al primo comma, ove intendano ottenere anche la rimozione dei provvedimenti lesivi delle predette situazioni, propongono il ricorso davanti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, che provvede in via di urgenza con le modalita' di cui al primo comma. Contro il decreto che decide sul ricorso e' ammessa, entro quindici giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti allo stesso tribunale, che decide con sentenza immediatamente esecutiva aggiunto: COMMA ABROGATO DALLA L. 11 APRILE 2000, N. 83. COMMA ABROGATO DALLA L. 11 APRILE 2000, N. 83.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1970-05-20;300~art28 · fonte del testo

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