Codice di procedura civile

Art. 294 c.p.c. — Rimessione in termini

[1]((Il contumace che si costituisce puo' chiedere al giudice istruttore di essere ammesso a compiere attivita' che gli sarebbero precluse, se dimostra che la nullita' della citazione o della sua notificazione gli ha impedito di avere conoscenza del processo o che la costituzione e' stata impedita da causa a lui non imputabile.

[2]Il giudice, se ritiene verosimili i fatti allegati, ammette, quando occorre, la prova dell'impedimento, e quindi provvede sulla rimessione in termini delle parti.

[3]I provvedimenti previsti nel comma precedente sono pronunciati con ordinanza.

[4]Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche se il contumace che si costituisce intende svolgere, senza il consenso delle altre parti, attivita' difensive che producono ritardo nella rimessione al collegio della causa che sia gia' matura per la decisione rispetto alle parti gia' costituite)).

Testo vigente dal 1 gennaio 1951

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 294 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 13824/2026

    12 maggio 2026

    Nel caso di nullità della citazione di primo grado per vizi inerenti alla vocatio in ius, ove il vizio non sia stato rilevato dal giudice ai sensi dell'art. 164 c.p.c. e il processo sia proseguito in assenza di costituzione in giudizio del convenuto, alla deduzione della nullità in sede di gravame consegue che il giudice di appello, non ricorrendo un'ipotesi di rimessione della causa al primo giudice, deve ordinare la rinnovazione degli atti compiuti nel grado precedente, mentre l'appellante dichiarato contumace può chiedere di essere rimesso in termini se dimostra che la nullità della citazione gli ha impedito di avere conoscenza del processo, ai sensi dell'art. 294 c.p.c.

    Art. 294 c.p.c. · Art. 162 c.p.c. · Art. 164 c.p.c. · Art. 156 c.p.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 54/1968

    Questione infondata
    29 maggio 1968

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 293 e 294 del cod. proc. civ. che consentono al contumace di costituirsi dopo la rimessione della causa al collegio, in riferimento agli artt. 24, comma secondo e 3 della Costituzione. Non è rilevante la circostanza che la contumacia, anche fuori dai casi della nullità della citazione e della notificazione, possa essere involontaria, determinata da un fatto non imputabile al soggetto. Il contumace, che non si sia potuto costituire in primo grado, può difendersi in appello opponendo eccezioni, producendo documenti e chiedendo l'ammissione di altri mezzi probatori; anzi può farlo, secondo una recente giurisprudenza, senza eccezioni avanzate dalla controparte: compenso, questo, alla perdita d'un grado del giudizio, in un sistema costituzionale che non garantisce i due gradi. Dopo ciò neanche in vista della contumacia involontaria si può negare l'aderenza delle norme alle caratteristiche strutturali del giudizio o scorgervi la violazione del diritto di difesa o ingiustificate disparità di trattamento.

    Art. 293 c.p.c. · Art. 294 c.p.c. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1951

Confronto con la versione in vigore dal 28 ottobre 1940 al 1 gennaio 1951. 7 parole tolte, 50 parole aggiunte in 3 capoversi.

… impedito di avere conoscenza del processo o che la costituzione e' stata impedita da tolto: caso fortuite o forza maggiore aggiunto: causa a lui non imputabile.

I provvedimenti previsti nel comma precedente sono pronunciati con ordinanza tolto: non impugnabileaggiunto: .

aggiunto: Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche se il contumace che si costituisce intende svolgere, senza il consenso delle altre parti, attivita' difensive che producono ritardo nella rimessione al collegio della causa che sia gia' matura per la decisione rispetto alle parti gia' costituite.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art294 · fonte del testo

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