Art. 816-bis c.p.c. — Svolgimento del procedimento

[1]Le parti possono stabilire nella convenzione d'arbitrato, o con atto scritto separato, purche' anteriore all'inizio del giudizio arbitrale, le norme che gli arbitri debbono osservare nel procedimento e la lingua dell'arbitrato. In mancanza di tali norme gli arbitri hanno facolta' di regolare lo svolgimento del giudizio e determinare la lingua dell'arbitrato nel modo che ritengono piu' opportuno. Essi debbono in ogni caso attuare il principio del contraddittorio, concedendo alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilita' di difesa. Le parti possono stare in arbitrato per mezzo di difensori. In mancanza di espressa limitazione, la procura al difensore si estende a qualsiasi atto processuale, ivi compresa la rinuncia agli atti e la determinazione o proroga del termine per la pronuncia del lodo. In ogni caso, il difensore puo' essere destinatario della comunicazione della notificazione del lodo e della notificazione della sua impugnazione.

[2]Le parti o gli altri arbitri possono autorizzare il presidente del collegio arbitrale a deliberare le ordinanze circa lo svolgimento del procedimento.

[3]Su tutte le questioni che si presentano nel corso del procedimento gli arbitri, se non ritengono di provvedere con lodo non definitivo, provvedono con ordinanza revocabile non soggetta a deposito.

Testo vigente dal 2 marzo 2006

Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 816-bis c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 12660/2026

    5 maggio 2026

    In tema di determinazione della competenza territoriale, il foro speciale di cui all'art. 637, comma 3, c.p.c. trova applicazione anche qualora la domanda monitoria abbia a oggetto il compenso per prestazioni professionali rese dall'avvocato nell'ambito di un arbitrato rituale, attesa l'assimilazione, sul piano funzionale, del relativo procedimento a quello giurisdizionale.(In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato la competenza del tribunale adito ex art. 637, comma 3, c.p.c., cassando la decisione di merito che ne aveva escluso l'applicabilità sul presupposto che l'attività professionale fosse stata svolta in sede arbitrale e non in un processo giurisdizionale).

    Art. 816-bis c.p.c. · Art. 637 c.p.c. · Art. 42 c.p.c. · Art. 633 c.p.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 69 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 5953/2026

    16 marzo 2026

    In tema di giudizio arbitrale, la violazione del contraddittorio deve essere accertata nell'ambito di un'effettiva lesione della possibilità di dedurre e contraddire per verificare se l'atto abbia egualmente raggiunto lo scopo di instaurare un regolare contraddittorio e se la sua inosservanza non abbia causato pregiudizio alla parte; ne consegue la dichiarazione di nullità del lodo e del procedimento quando nell'impugnazione, alla denuncia del vizio idoneo a determinarla, segue l'indicazione dello specifico pregiudizio che esso ha arrecato al diritto di difesa.

    Art. 816-bis c.p.c. · Art. 156 c.p.c. · Art. 829 c.p.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 52 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 19724/2025

    16 luglio 2025

    In tema di invenzione del dipendente, il procedimento, previsto dall'art. 64, comma 4, c.p.i., per la liquidazione dell'equo premio ha natura di arbitrato e non di arbitraggio, essendo volto non a determinare un elemento del negozio già concluso, ma a dirimere la controversia, insorta tra le parti in ordine al relativo ammontare, attraverso una decisione cui si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 806 e ss. c.p.c.

    Art. 816-bis c.p.c. · Art. 64 c.p.i. · Art. 806 c.p.c. · Art. 816 c.p.c.

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 55 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di luglio/agosto 2025 ↗, marzo/aprile 2026 ↗ e maggio 2026 ↗.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art816bis · fonte del testo

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