Art. 2668-bis c.c. — Durata dell'efficacia della trascrizione della domanda giudiziale

[1]((La trascrizione della domanda giudiziale conserva il suo effetto per venti anni dalla sua data. L'effetto cessa se la trascrizione non e' rinnovata prima che scada detto termine.

[2]Per ottenere la rinnovazione si presenta al conservatore una nota in doppio originale conforme a quella della precedente trascrizione, in cui si dichiara che si intende rinnovare la trascrizione originaria.

[3]In luogo del titolo si puo' presentare la nota precedente.

[4]Il conservatore deve osservare le disposizioni dell'articolo 2664.

[5]Se al tempo della rinnovazione gli immobili a cui si riferisce il titolo risultano dai registri delle trascrizioni passati agli eredi o aventi causa di colui contro il quale venne eseguita la formalita', la rinnovazione deve essere fatta anche nei confronti degli eredi o aventi causa e la nota deve contenere le indicazioni stabilite dall'articolo 2659, se queste risultano dai registri medesimi)).

Testo vigente dal 4 luglio 2009

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 2668-bis c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 14250/2026

    14 maggio 2026

    In tema di espropriazione immobiliare avente ad oggetto una pluralità di beni autonomi, il pignoramento non costituisce un atto inscindibile, ma si atteggia come un vincolo strutturalmente e funzionalmente scindibile in relazione ai singoli cespiti, con la conseguenza che la rinnovazione parziale della trascrizione del pignoramento, effettuata solo per alcuni dei beni originariamente pignorati, non determina l'estinzione dell'intera procedura, ma produce l'inefficacia del vincolo limitatamente ai soli cespiti non menzionati nella nota di rinnovazione.

    Art. 2668-bis c.c. · Art. 2668-ter c.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 154 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 15143/2025

    6 giugno 2025

    La mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento ex artt. 2668-ter e 2668-bis c.c. determina l'improseguibilità del processo esecutivo, senza che possa operare la sanatoria di cui all'art. 156 c.p.c., perché l'omissione non produce la nullità del pignoramento, bensì la sua sopravvenuta inefficacia.

    Art. 2668-bis c.c. · Art. 2668-ter c.c. · Art. 555 c.p.c. · Art. 156 c.p.c.

    Rassegna di giugno 2025, p. 72 ↗

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di giugno 2025 ↗ e maggio 2026 ↗.

Norme correlate

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Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2668bis · fonte del testo

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