Codice di procedura civile

Art. 291 c.p.c. — Contumacia del convenuto

[1]Se il convenuto non si costituisce e il giudice istruttore rileva un vizio che importi nullita' nella notificazione della citazione, fissa all'attore un termine perentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza.

[2]Se il convenuto non si costituisce neppure anteriormente alla pronuncia del decreto di cui all'articolo 171-bis, secondo ((e terzo)) comma, il giudice provvede a norma dell'art. 171, ultimo comma. 171 173 178

[3]Se l'ordine di rinnovazione della citazione di cui al primo comma non e' eseguito, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'art. 307, comma terzo.

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

171

con decorrenza dal 30 giugno 2023

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197

173

con decorrenza dal 28 febbraio 2023

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164

178

Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

Testo vigente dal 26 novembre 2024

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte di cassazione

12 pronunce che riguardano l’art. 291 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 15850/2026

    23 maggio 2026

    La notifica dell'atto di appello effettuata nei confronti dell'originario difensore poi revocato, anziché di quello nominato in sua sostituzione, non è inesistente, ma nulla, anche ove la controparte abbia avuto conoscenza legale di detta sostituzione, con la conseguenza che la stessa è sanabile mediante rinnovazione ex art. 291 c.p.c., ovvero a seguito di costituzione spontanea del destinatario della notificazione, anche se compiuta al solo scopo di eccepire la nullità.

    Art. 291 c.p.c. · Art. 85 c.p.c. · Art. 156 c.p.c. · Art. 160 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 4451/2026

    27 febbraio 2026

    In tema di notificazioni a mezzo PEC, l'infezione da virus del computer del mittente determina l'inesistenza della notifica solo quando l'atto non sia stato inviato o la trasmissione risulti del tutto compromessa dal virus; ove invece il messaggio sia pervenuto al destinatario con l'indicazione degli elementi essenziali della notificazione, l'alterazione o illeggibilità degli allegati integra una mera nullità, sanabile per raggiungimento dello scopo - tramite la costituzione del destinatario - o mediante rinnovazione della notifica ex art. 291 c.p.c., nel ricorrere dei relativi presupposti. (Nella specie la S.C. ha ritenuto nulla, e non inesistente, la notifica dell'appello in quanto il destinatario aveva comunque ricevuto la relata a mezzo pec recante gli estremi dell'impugnazione).

    Art. 291 c.p.c. · Art. 156 c.p.c. · Art. 157 c.p.c. · Art. 160 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 4216/2026

    25 febbraio 2026

    La notifica del ricorso per cassazione ad un soggetto diverso dal procuratore costituito in appello è nulla e non inesistente, potendo essere la nullità sanata ex art. 291 c.p.c. con la rinnovazione della notificazione stessa oppure con l'intervenuta costituzione della parte destinataria, a mezzo del controricorso, secondo la regola generale dettata dall'art. 156, comma 3, c.p.c., applicabile anche al giudizio di legittimità.

    Art. 291 c.p.c. · Art. 156 c.p.c. · Art. 160 c.p.c. · Art. 330 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 3865/2026

    20 febbraio 2026

    La rinnovazione della notifica nulla, disposta ex art. 291 c.p.c., eseguita nei confronti di soggetti privi di legittimazione passiva, pur integrando errata identificazione del destinatario della vocatio in ius e non della notificazione, non impedisce le decadenze conseguenti alla mancata regolarizzazione del contradditorio nel termine fissato dal giudice, o prorogato ex lege in applicazione analogica dell'art. 328, comma 1, c.p.c., salvo che ricorrano i presupposti per la rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c.. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, la cui notifica - eseguita invalidamente presso i difensori in primo grado della parte deceduta nel corso del primo grado di giudizio, senza dichiarazione dell'evento, e contumace in appello - era stata rinnovata nei confronti dei chiamati all'eredità che vi avevano rinunciato, dovendo escludersi la remissione in termini, stante l'imputabilità della mancata tempestiva conoscenza del decesso quale conseguenza dell'errata scelta di procedere ad una notifica palesemente nulla).

    Art. 291 c.p.c. · Art. 153 c.p.c. · Art. 164 c.p.c. · Art. 328 c.p.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 118/2005

    Questione infondata
    18 marzo 2005

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 291, terzo comma, e 307, terzo comma, del codice di procedura civile, “nella parte in cui prevedono, al fine di impedire la cancellazione della causa dal ruolo e la conseguente estinzione, che laddove la parte si sia avvalsa della notifica a mezzo ufficiale giudiziario, è necessario che nel termine prescritto si sia perfezionata la rinotifica e non anche che sia sufficiente la consegna dell’atto da rinotificare all’ufficiale giudiziario”, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione a causa della denunciata disparità di trattamento rispetto alla notifica a mezzo posta e della lesione del diritto di difesa dell’attore, esposto a conseguenze pregiudizievoli derivanti da cause a lui non imputabili. È erroneo, invero, il presupposto interpretativo da cui muove il rimettente, in quanto, per effetto della giurisprudenza della Corte costituzionale, risulta ormai presente nell’ordinamento processuale civile, fra le norme generali sulle notificazioni degli atti, il principio secondo il quale – relativamente alla funzione che sul piano processuale, cioè come atto della sequenza del processo, la notificazione è destinata a svolgere per il notificante, - il momento in cui la notifica si deve considerare perfezionata per il medesimo deve distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario e va individuato, nelle notificazioni effettuate a mezzo dell’ufficiale giudiziario, nel momento della consegna dell’atto allo stesso ufficiale giudiziario. - Vedi, citate, sentenza n. 28/2004, ordinanze n. 153, n. 132 e n. 97/2004, sentenza n. 28/2002.

    Art. 291 c.p.c. · Art. 307 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 60/1975

    Questione infondata
    12 marzo 1975

    L'art. 291 c.p.c., nella parte in cui consente la dichiarazione di contumacia anche nell'ipotesi di accertato impedimento di fatto, non contrasta con l'art. 24 Cost., rispondendo all'esigenza che il procedimento contumaciale sia disciplinato in modo che la tutela dei diritti del contumace non vada a danno dell'altra parte e della speditezza del giudizio. Una diversa normativa che consentisse al giudice di differire la dichiarazione di contumacia, nel caso di impedimento involontario, con l'effetto di paralizzare lo svolgimento del giudizio fino al momento in cui venisse meno la causa di detto impedimento, non troverebbe giustificazione nell'art. 24, secondo comma, della Costituzione, e anzi contrasterebbe con l'esigenza non meno valida di tutela dei diritti della controparte.

    Art. 291 c.p.c. · Art. 24 cost. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 26 novembre 2024

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2023 al 26 novembre 2024. 2 parole aggiunte.

Se il convenuto non si costituisce neppure anteriormente alla pronuncia del decreto di cui all'articolo 171-bis, secondo aggiunto: e terzo comma, il giudice provvede a norma dell'art. 171, ultimo comma.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164

    Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art291 · fonte del testo

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