Codice civile

Art. 1171 c.c. — Denunzia di nuova opera

[1]Il proprietario, il titolare di altro diritto reale di godimento o il possessore, il quale ha ragione di temere che da una nuova opera, da altri intrapresa sul proprio come sull'altrui fondo, sia per derivare danno alla cosa che forma l'oggetto del suo diritto o del suo possesso, puo' denunziare all'autorita' giudiziaria la nuova opera, purche' questa non sia terminata e non sia trascorso un anno dal suo inizio.

[2]L'autorita' giudiziaria, presa sommaria cognizione del fatto, puo' vietare la continuazione dell'opera, ovvero permetterla, ordinando le opportune cautele: nel primo caso, per il risarcimento del danno prodotto dalla sospensione dell'opera, qualora le opposizioni al suo proseguimento risultino infondate nella decisione del merito; nel secondo caso, per la demolizione o riduzione dell'opera e per il risarcimento del danno che possa soffrirne il denunziante, se questi ottiene sentenza favorevole, nonostante la permessa continuazione.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 1171 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 31725/2025

    4 dicembre 2025

    In tema di azioni di nunciazione, il procedimento cautelare termina con l'ordinanza di accoglimento o rigetto del giudice monocratico - o del collegio in caso di reclamo - mentre il successivo processo di cognizione richiede un'autonoma domanda di merito e, ove si svolga in difetto di questa, a causa dell'erronea fissazione giudiziale di un'udienza posteriore all'ordinanza cautelare, è affetto da nullità assoluta per violazione del principio della domanda, rilevabile d'ufficio e non sanata dall'instaurazione del contraddittorio tra le parti.

    Art. 1171 c.c. · Art. 1172 c.c. · Art. 99 c.p.c. · Art. 156 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 29706/2025

    10 novembre 2025

    La prescrizione del diritto del condomino alla restitutio in integrum nel caso di sopraelevazione effettuata dal proprietario dell'ultimo piano che alteri l'aspetto architettonico dell'intero immobile è interrotta dal ricorso cautelare con cui è proposta ex art. 688 c.p.c. denuncia di nuova opera o di danno temuto.

    Art. 1171 c.c. · Art. 948 c.c. · Art. 1158 c.c. · Art. 1172 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 113/1963

    Questione infondata
    3 luglio 1963

    Non è da ravvisare sempre un contrasto fra qualsiasi tipo di "cauzione" o "cautela", prescritta dal legislatore in relazione alla richiesta o alla esecuzione di un provvedimento giurisdizionale, ed i principi costituzionali che garantiscono l'eguaglianza dei cittadini ed il loro diritto ad agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. Tale non è - e non è mai stato - il pensiero della Corte costituzionale, la quale ha invece avuto cura di richiamare, fin dalle prime sentenze in materia, la necessità di mantenere ben distinte fra loro le figure dei singoli istituti, anche di natura patrimoniale, prima o nel corso di un processo. L'onere processuale ha lo scopo di indurre i soggetti a compiere attività considerate utili affinché il processo possa meglio conseguire il suo scopo, e a tal fine può ben comprendere la imposizione di cauzioni quando si abbia ragione di temere che dal comportamento dell'uno o dell'altro contendente possano derivare danni sensibili alla parte che risulti in definitiva avere ragione. L'imposizione di un onere, che sia tale e di tanta misura da rendere presumibilmente impossibile lo svolgimento delle attività processuali, è in evidente contraddizione logica con la funzione del processo e con il principio sancito nell'art. 24 della Costituzione; la conclusione deve essere invece del tutto diversa se la prestazione abbia lo scopo e produca l'effetto di assicurare il migliore esercizio dei poteri processuali.

    Art. 1171 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Queste due azioni trovavano nel codice del 1865 la loro disciplina sotto il titolo del possesso; ma la collocazione era impropria, trattandosi di azioni cautelari o assicurative, che possono essere esercitate così a tutela del possesso come a tutela della proprietà o di altro diritto reale di godimento. Data l'impossibilità di ricondurle sotto altro titolo, ho regolato le due azioni sotto un titolo autonomo. Salvo alcuni emendamenti di forma, rimane immutata negli articoli 1171 e 1172 la disciplina dettata dagli articoli 698 e 699 del codice anteriore. LIBRO QUARTO. DELLE OBBLIGAZIONI

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 553

  • Come è stato già rilevato (n. 5), l'organizzazione di tutte le attività economiche secondo i principi corporativi ha fatto perdere all'ordinamento professionale dell'attività commerciale quel carattere speciale che aveva condotto a considerarne la disciplina con criteri di autonomia: uno stato professionale vi è, infatti, ormai in ogni zona produttiva, sia pure con le differenze determinate dalle particolarità di ciascuna di esse. Inoltre, sotto la spinta proficua e rinnovatrice della disciplina coordinata di tutti i fattori della produzione, voluta dal sistema corporativo, l'economia agraria, tradizionalmente riservata al diritto civile, ha potuto raggiungere un'organizzazione che ha spesso i caratteri dell'impresa industriale e commerciale: il buon padre di famiglia, come è stato esattamente rilevato, si presenta quale imprenditore nell'economia agricola non meno che in quella industriale o commerciale. A parte poi che certe esigenze, già peculiari all'attività commerciale lato sensu, sono poi divenute comuni ad ogni attività economica, una difformità di regime tra obbligazioni civili e obbligazioni commerciali si presentava in contrasto con l'unità dell'organizzazione economica, che l'ordinamento fascista ha realizzato ponendo i vari fattori della produzione in un quadro di collaborazione, di interdipendenza e di solidarietà. Dovendosi rispecchiare questa realtà nuova nel campo giuridico dei rapporti patrimoniali, la vecchia disputa sull'unità del diritto delle obbligazioni rimaneva certamente superata sul piano politico dei principii proclamati dalla Rivoluzione fascista. La tendenza all'unità fu perciò realizzata, e non per ragioni esclusivamente tecniche, come in passato si era sostenuto. Fu realizzata accogliendosi anzitutto i risultati che avevano acquisito de iure condito la dottrina e la pratica col riconoscere virtù espansiva ad alcune norme poste nel codice di commercio, le quali erano state già applicate anche alla materia civile; in secondo luogo con la estensione, a zone in cui l'opera dell'interprete non era ancora riuscita a raggiungere identità di regime, dei principi posti dalle leggi del commercio: queste nacquero, nella vita rigogliosa e agile dell'attività mercantile, con tale duttilità che in gran parte potevano dimostrarsi adatte, de iure condendo, a soddisfare pure le nuove esigenze dell'economia nazionale. Infine in alcuni casi, pur senza adottare soluzioni affermatesi nella sfera dei rapporti commerciali, si pose nel dovuto rilievo l'esigenza di speditezza della vita economica, attenuando il rigore della disciplina del codice civile.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 554

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1171 · fonte del testo

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