Come è stato già rilevato (n. 5), l'organizzazione di tutte le attività economiche secondo i principi corporativi ha fatto perdere all'ordinamento professionale dell'attività commerciale quel carattere speciale che aveva condotto a considerarne la disciplina con criteri di autonomia: uno stato professionale vi è, infatti, ormai in ogni zona produttiva, sia pure con le differenze determinate dalle particolarità di ciascuna di esse. Inoltre, sotto la spinta proficua e rinnovatrice della disciplina coordinata di tutti i fattori della produzione, voluta dal sistema corporativo, l'economia agraria, tradizionalmente riservata al diritto civile, ha potuto raggiungere un'organizzazione che ha spesso i caratteri dell'impresa industriale e commerciale: il buon padre di famiglia, come è stato esattamente rilevato, si presenta quale imprenditore nell'economia agricola non meno che in quella industriale o commerciale. A parte poi che certe esigenze, già peculiari all'attività commerciale lato sensu, sono poi divenute comuni ad ogni attività economica, una difformità di regime tra obbligazioni civili e obbligazioni commerciali si presentava in contrasto con l'unità dell'organizzazione economica, che l'ordinamento fascista ha realizzato ponendo i vari fattori della produzione in un quadro di collaborazione, di interdipendenza e di solidarietà. Dovendosi rispecchiare questa realtà nuova nel campo giuridico dei rapporti patrimoniali, la vecchia disputa sull'unità del diritto delle obbligazioni rimaneva certamente superata sul piano politico dei principii proclamati dalla Rivoluzione fascista. La tendenza all'unità fu perciò realizzata, e non per ragioni esclusivamente tecniche, come in passato si era sostenuto. Fu realizzata accogliendosi anzitutto i risultati che avevano acquisito de iure condito la dottrina e la pratica col riconoscere virtù espansiva ad alcune norme poste nel codice di commercio, le quali erano state già applicate anche alla materia civile; in secondo luogo con la estensione, a zone in cui l'opera dell'interprete non era ancora riuscita a raggiungere identità di regime, dei principi posti dalle leggi del commercio: queste nacquero, nella vita rigogliosa e agile dell'attività mercantile, con tale duttilità che in gran parte potevano dimostrarsi adatte, de iure condendo, a soddisfare pure le nuove esigenze dell'economia nazionale. Infine in alcuni casi, pur senza adottare soluzioni affermatesi nella sfera dei rapporti commerciali, si pose nel dovuto rilievo l'esigenza di speditezza della vita economica, attenuando il rigore della disciplina del codice civile.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 554