Modifiche al sistema penale

Art. 6 — Solidarietà

Il proprietario della cosa che servi' o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, e' obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa e' stata utilizzata contro la sua volonta'. Se la violazione e' commessa da persona capace di intendere e di volere ma soggetta all'altrui autorita', direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorita' o incaricata della direzione o della vigilanza e' obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto. Se la violazione e' commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalita' giuridica o, comunque, di un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore e' obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta. Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione.

Testo vigente dal 30 novembre 1981

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Corte di cassazione

5 pronunce che riguardano l’art. 6, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 16004/2026

    25 maggio 2026

    In tema di società, opera il principio per cui la responsabilità per le sanzioni amministrative è personale e, pertanto, della singola violazione risponde la persona fisica autore dell'illecito, salva la responsabilità solidale della società ex artt. 3 e 6 della l. n. 689 del 1981; nondimeno, l'applicazione di tale principio può differire in base alla natura della condotta illecita, cosicché, se per la violazione è richiesto un comportamento positivo, la responsabilità ricade su chi l'ha realizzato, mentre, ove si tratti di comportamento omissivo, viene in rilievo il dovere di provvedere all'incombente che grava personalmente a carico dei soggetti aventi il potere di amministrare la società.

    Art. 6 · Art. 3 Modifiche al sistema penale

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 13764/2026

    12 maggio 2026
    • Titoli di credito

    In tema di disciplina sanzionatoria degli assegni bancari, la mancata comunicazione del preavviso di revoca dell'autorizzazione a emettere assegni, previsto dall'art. 9-bis della l. n. 386 del 1990, non esclude la sussistenza dell'illecito amministrativo di cui all'art. 2 della medesima legge (emissione di assegno senza provvista), ma è presupposto necessario ai fini della successiva violazione di cui all'art. 1 della stessa legge (emissione di assegno senza autorizzazione).

    Art. 6 · Art. 1 Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari · Art. 2 Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari · Art. 8 Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 1087/2026

    19 gennaio 2026

    In tema di sanzioni amministrative, la notificazione del verbale di accertamento mediante consegna di unico esemplare al trasgressore deve considerarsi sanata per il raggiungimento del relativo scopo - che è quello della conoscenza legale dell'atto volta all'utile predisposizione delle difese da parte del destinatario della contestazione - se il trasgressore rivesta la qualità di rappresentante del soggetto giuridico coobbligato in solido, pur in mancanza della menzione di tale qualifica. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della corte di merito che aveva ritenuto superflua la notificazione al Comune, in quanto il verbale era stato notificato al Sindaco).

    Art. 6 · Art. 156 c.p.c. · Art. 14 Modifiche al sistema penale

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 14568/2025

    30 maggio 2025

    Rientrano tra gli obblighi del soccidante, titolare dell'impresa, la vigilanza sulla regolare istituzione e tenuta del registro degli accessi, trattandosi di misura attinente all'organizzazione dell'azienda e all'osservanza delle disposizioni igienico-sanitarie riferibili alle funzioni di direzione e controllo che gli sono attribuite; sicché egli risponde in solido con il soccidario, ai sensi dell'art. 6, comma 2, della l. n. 689 del 1981, nell'ipotesi di adozione di un registro degli accessi carente di alcune delle indicazioni prescritte.

    Art. 6 · Art. 2170 c.c. · Art. 2171 c.c. · Art. 2173 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

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urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689~art6 · fonte del testo

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