Codice di giustizia contabile

Art. 45 c.g.c. — Rilevabilità e sanatoria della nullità

[1]1. Non puo' pronunciarsi la nullita' senza istanza di parte se la legge non dispone che sia pronunciata d'ufficio.

[2]2. Soltanto la parte nel cui interesse e' stabilito un requisito puo' opporre la nullita' dell'atto per la mancanza del requisito stesso, ma deve farlo nella prima istanza o difesa successiva all'atto o alla notizia di esso.

[3]3. La nullita' non puo' essere opposta dalla parte che vi ha dato causa, ne' da quella che vi ha rinunciato anche tacitamente.

Testo vigente dal 7 settembre 2016

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174~art45 · fonte del testo

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