Art. 6-ter c.a.d. — Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni, dei gestori di pubblici servizi e delle società a controllo pubblico

Al fine di assicurare la pubblicita' dei riferimenti telematici delle pubbliche amministrazioni, dei gestori dei pubblici servizi e delle societa' a controllo pubblico, e' istituito il pubblico elenco di fiducia denominato "Indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione, dei gestori di pubblici servizi e delle societa' a controllo pubblico", nel quale sono indicati i domicili digitali da utilizzare per le comunicazioni, per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge tra le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi, le societa' a controllo pubblico e i privati. Per ogni pubblica amministrazione o gestore di pubblico servizio nonche' per le societa' a controllo pubblico, l'Indice di cui al comma 1 garantisce, a richiesta del soggetto, l'inserimento dei dati utili per la gestione della fattura elettronica ai sensi dell'articolo 1, commi 209, 210, 211, 212 e 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e del decreto legislativo 27 dicembre 2018, n. 148. La realizzazione e la gestione dell'Indice sono affidate all'AgID, che puo' utilizzare a tal fine elenchi e repertori gia' formati dalle amministrazioni pubbliche, incluso l'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, ((della)) legge 31 dicembre 2009, n. 196 L'iscrizione ((nell'Indice di cui al comma 1)) avviene a richiesta del soggetto interessato o d'ufficio da parte dell'AgID e non e' incompatibile con l'iscrizione nell'Indice di cui all'articolo 6-bis. Ai fini di garantire l'univocita' dei domicili digitali nei pubblici elenchi, l'Indice di cui al presente articolo e quello di cui all'articolo 6-bis garantiscono il costante allineamento dei domicili digitali, tramite i servizi della piattaforma di cui all'articolo 50-ter. Le amministrazioni di cui al comma 1, i gestori di pubblici servizi e le societa' a controllo pubblico aggiornano gli indirizzi e i dati dell'Indice ((di cui al medesimo comma 1)) tempestivamente e comunque con cadenza almeno semestrale, secondo le indicazioni dell'AgID. La mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell'Indice e del loro aggiornamento e' valutata ai fini della responsabilita' dirigenziale e dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, si applica l'articolo 18-bis.

Testo vigente dal 21 aprile 2026

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 6-ter c.a.d., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 9902/2026

    17 aprile 2026

    In presenza di un indirizzo PEC dell'Avvocatura generale dello Stato pubblicato nel Registro delle Pubbliche Amministrazioni gestito dal Ministero della giustizia, tutte le notificazioni di atti processuali devono essere eseguite presso detto indirizzo, con conseguente nullità della notificazione effettuata presso altro domicilio digitale, ancorché inserito in uno dei pubblici elenchi disciplinati dal CAD, quale l'Indice PA.

    Art. 6-ter c.a.d.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 92 ↗

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 28173/2025

    23 ottobre 2025

    La notifica di un atto, anche di natura impositiva, predisposto da un ente pubblico e dallo stesso effettuata, quale mittente, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito internet ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla se ha raggiunto il proprio scopo, ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c., consentendo al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese senza alcuna incertezza in ordine alla relativa provenienza e all'oggetto.

    Art. 6-ter c.a.d. · Art. 156 c.p.c.

    Rassegna di ottobre 2025, p. 128 ↗

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di ottobre 2025 ↗ e marzo/aprile 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 aprile 2026

Confronto con la versione in vigore dal 20 febbraio 2026 al 21 aprile 2026. 4 parole tolte, 11 parole aggiunte.

… repertori gia' formati dalle amministrazioni pubbliche, incluso l'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, aggiunto: della legge 31 dicembre 2009, n. 196tolto: . L'iscrizione all'Indice aggiunto: L'iscrizione nell'Indice di cui al tolto: presente articolo aggiunto: comma 1 avviene a richiesta del soggetto interessato o d'ufficio da parte dell'AgID e non … servizi e le societa' a controllo pubblico aggiornano gli indirizzi e i dati dell'Indice aggiunto: di cui al medesimo comma 1 tempestivamente e comunque con cadenza almeno semestrale, secondo le indicazioni dell'AgID. La mancata …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82~art6ter · fonte del testo

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