Art. 26 — Notificazione della cartella di pagamento

La cartella e' notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale; in tal caso, quando ai fini del perfezionamento della notifica sono necessarie piu' formalita', le stesse possono essere compiute, in un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, da soggetti diversi tra quelli sopra indicati ciascuno dei quali certifica l'attivita' svolta mediante relazione datata e sottoscritta. La notifica puo' essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella e' notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove e' l'abitazione, l'ufficio o l'azienda. ((La notifica della cartella puo' essere eseguita con le modalita' e ai domicili digitali stabiliti dall'articolo 60-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.)) 128 Quando la notificazione della cartella di pagamento avviene mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda, non e' richiesta la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario. Nei casi previsti dall'art. 140, del codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalita' stabilite dall'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito e' affisso nell'albo del comune. 82 L'esattore deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione. Per quanto non e' regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 60 del predetto decreto; per la notificazione della cartella di pagamento ai contribuenti non residenti si applicano le disposizioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 68

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale

68

La Corte costituzionale, con sentenza del 24 ottobre - 7 novembre 2007, n. 366 (in G.U. 1a s.s. 14/11/2007, n. 44), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del combinato disposto degli articoli 58, primo comma e secondo periodo del secondo comma, e 60, primo comma, lettere c), e) ed f), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), e dell'articolo 26, ultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), nella parte in cui prevede, nel caso di notificazione a cittadino italiano avente all'estero una residenza conoscibile dall'amministrazione finanziaria in base all'iscrizione nell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), che le disposizioni contenute nell'articolo 142 del codice di procedura civile non si applicano".

Corte Costituzionale

82

La Corte Costituzionale, con sentenza 19 - 22 novembre 2012, n. 258 (in G.U. 1a s.s. 28/11/2012, n. 47), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del terzo comma (corrispondente all'attualmente vigente quarto comma) dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), nella parte in cui stabilisce che la notificazione della cartella di pagamento «Nei casi previsti dall'art. 140 del codice di procedura civile [...] si esegue con le modalita' stabilite dall'art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600», anziche' «Nei casi in cui nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi sia abitazione, ufficio o azienda del destinatario [...] si esegue con le modalita' stabilite dall'art. 60, primo comma, alinea e lettera e), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600»".

D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13

128

Il D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13 ha disposto (con l'art. 41, comma 2) che "L'articolo 1 si applica con riferimento agli atti emessi dal 30 aprile 2024, mentre le disposizioni di cui al titolo II si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023".

Testo vigente dal 22 febbraio 2024 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Corte di cassazione

12 pronunce che riguardano l’art. 26, dalle Rassegne del Massimario.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2025 ↗, aprile/maggio 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, settembre 2025 ↗, dicembre 2025 ↗, gennaio 2026 ↗ e marzo/aprile 2026 ↗.

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 258/2012

    Ha colpito questo articolo
    22 novembre 2012

    In riferimento alla questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 26, «comma 1» [ recte : terzo comma, nel testo applicabile ratione temporis , anteriore alle modifiche apportate dall'art. 38, comma 4, lettera b ), del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010], del d.P.R. n. 602 del 1973, e 60, «comma 1» [ rectius : «primo comma, alinea e lettera e )»], del d.P.R. n. 600 del 1973, sollevata agli artt. 3 e 24 della Costituzione, va rigettata l'eccepita inammissibilità della questione assumendo che il difetto di notificazione dell'ordinanza di rimessione alla parte rimasta contumace nel giudizio principale (la s.p.a. Equitalia Polis) impedisce di ritenere perfezionata la speciale procedura di cui al quarto comma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (in forza del quale il giudice deve ordinare la notificazione dell'ordinanza «alle parti in causa») ed evidenzia la lesione del diritto della parte di costituirsi e di esercitare il proprio diritto di difesa nel giudizio di legittimità costituzionale (art. 25 della medesima legge n. 87 del 1953), in quanto detta notificazione è avvenuta all'agente della riscossione s.p.a. Equitalia Polis (non costituita nel giudizio principale) o suoi successori l'ordinanza di rimessione ad opera del giudice remittente, in esito all'ordinanza n. 47 del 2012, a séguito della restituzione degli atti, il giudice rimettente.

    Art. 140 c.p.c. · Art. 26 Riscossione imposte sul reddito · Art. 60 Accertamento imposte sui redditi

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 366/2007

    Ha colpito questo articolo
    7 novembre 2007

    È costituzionalmente illegittimo il combinato disposto degli articoli 58, primo comma e secondo periodo del secondo comma, e 60, primo comma, lettere c ), e ) e f ), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 26, ultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nella parte in cui prevede, nel caso di notificazione a cittadino italiano avente all'estero una residenza conoscibile dall'amministrazione finanziaria in base all'iscrizione nell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), che le disposizioni contenute nell'articolo 142 del codice di procedura civile non si applicano. Le norme censurate, equiparando la situazione del contribuente residente all'estero e iscritto nell'AIRE a quella del contribuente che non ha abitazione, ufficio o azienda nel comune del domicilio fiscale, impongono di eseguire le notificazioni a lui destinate solo mediante il deposito di copia dell'atto nella casa comunale e l'affissione dell'avviso di deposito nell'albo dello stesso comune, non garantendo in tal modo al notificatario non più residente in Italia l'effettiva conoscenza degli atti a lui destinati, senza che a tale diminuita garanzia corrisponda un apprezzabile interesse dell'amministrazione finanziaria notificante a non subire eccessivi aggravi nell'espletamento della procedura notificatoria. - Sul limite inderogabile alla discrezionalità del legislatore nella disciplina delle notificazioni costituito dall'esigenza di garantire al notificatario l'effettiva possibilità di una tempestiva conoscenza dell'atto notificato e, quindi, l'esercizio del suo diritto di difesa, v. citate sentenze n. 360/2003 e n. 346/1998.

    Art. 142 c.p.c. · Art. 1 cost. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 2/2020

    Questione infondata
    3 gennaio 2020

    Sono ammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 26, primo comma, secondo periodo, del d.P.R. n. 602 del 1973, 14 della legge n. 890 del 1982 e 1, comma 161, della legge n. 296 del 2006. Il rimettente ha dato conto con motivazione sintetica, ma non implausibile, delle ragioni che inducono a fare applicazione delle disposizioni censurate.

    Art. 3 cost. · Art. 23 cost. · Art. 24 cost. · Art. 97 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Versioni nel tempo

12 versioni dal 1973

1973oggi
  1. dal 1 gennaio 2027in arrivoabrogato
  2. 22 febbraio 2024 — 1 gennaio 2027in vigoreper 3 anni
  3. 6 dicembre 2017 — 22 febbraio 2024per 6 anni
  4. 3 dicembre 2016 — 6 dicembre 2017per un anno
  5. 22 ottobre 2015 — 3 dicembre 2016per un anno
  6. 29 novembre 2012 — 22 ottobre 2015per 3 anni
  7. 31 maggio 2010 — 29 novembre 2012per 3 anni
  8. 26 maggio 2010 — 31 maggio 2010per 5 giorni
  9. 15 novembre 2007 — 26 maggio 2010per 3 anni
  10. 9 giugno 2001 — 15 novembre 2007per 6 anni
  11. 1 luglio 1999 — 9 giugno 2001per un anno
  12. 16 ottobre 1973 — 1 luglio 1999testo originarioper 26 anni

Che cosa è cambiato dal 22 febbraio 2024

Confronto con la versione in vigore dal 6 dicembre 2017 al 22 febbraio 2024. 70 parole tolte, 8 parole aggiunte.

… stabile dove e' l'abitazione, l'ufficio o l'azienda. La notifica della cartella puo' essere eseguitatolto: , con le modalita' tolto: di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 aggiunto: e ai domicili digitali stabiliti dall'articolo 60-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Quando la …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13

    Il D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13 ha disposto (con l'art. 41, comma 2) che "L'articolo 1 si applica con riferimento agli atti emessi dal 30 aprile 2024, mentre le disposizioni di cui al titolo II si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023".

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