Codice di procedura civile

Art. 155 c.p.c. — Computo dei termini

[1]Nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l'ora iniziali.

[2]Per il computo dei termini a mesi o ad anni, si osserva il calendario comune.

[3]I giorni festivi si computano nel termine.

[4]Se il giorno di scadenza e' festivo, la scadenza e' prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.

[5]La proroga prevista dal quarto comma si applica altresi' ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato.116125

[6]Resta fermo il regolare svolgimento delle udienze e di ogni altra attivita' giudiziaria, anche svolta da ausiliari, nella giornata del sabato, che ad ogni effetto e' considerata lavorativa. 116125

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

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La L. 28 dicembre 2005, n. 263 come modificata dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273 convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51 ha disposto (con l'art. 2, comma 4) che "Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore".

L. 18 giugno 2009, n. 69

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La L. 18 giugno 2009, n. 69 ha disposto (con l'art. 58, comma 3) che "Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 155 del codice di procedura civile si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data del 1° marzo 2006.".

Testo vigente dal 4 luglio 2009

Versioni nel tempoStampa / PDF
Cognizione ordinariaVersione 0.1

Prima memoria integrativa

Memoria da depositare almeno quaranta giorni prima dell’udienza: svolgimento del processo, questioni indicate nel decreto dell’art. 171-bis, repliche, controeccezioni già scritte, domande conseguenti, precisazioni, chiamata del terzo e conclusioni.

Cognizione ordinariaVersione 0.1

Seconda memoria integrativa

Memoria da depositare almeno venti giorni prima dell’udienza: replica alle novità della prima memoria avversaria, eccezioni conseguenti, prova per testi, interrogatorio formale, esibizione, informazioni della PA, consulenza tecnica e documenti numerati in prosecuzione.

Cognizione ordinariaVersione 0.1

Terza memoria integrativa

Memoria da depositare almeno dieci giorni prima dell’udienza: replica alle eccezioni nuove, opposizione ai capitoli avversari già scritta sui limiti di legge, prova contraria con testimoni e documenti.

Cognizione ordinariaVersione 0.1

Comparsa conclusionale

Difese finali nel termine dell’art. 189: svolgimento del processo, fatti con le prove, diritto e onere della prova, fatti non contestati, valutazione di testimoni e CTU, contegno delle parti, quantificazione, spese e conclusioni trascritte dalle note.

Cognizione ordinariaVersione 0.1

Memoria di replica

Replica alla comparsa conclusionale avversaria nel termine dell’art. 189: argomenti confutati uno per uno, onere della prova, lettura delle prove, argomenti nuovi dichiarati inammissibili, conclusioni richiamate.

Corte di cassazione

5 pronunce che riguardano l’art. 155 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 14194/2026

    14 maggio 2026

    Il termine per il versamento del saldo del prezzo da parte dell'aggiudicatario, ai sensi degli artt. 569, comma 3, e 585 c.p.c., ha natura sostanziale (e non processuale), in quanto attiene all'adempimento di un'obbligazione pecuniaria che costituisce il presupposto dell'effetto traslativo della proprietà e non richiede l'esercizio di una difesa tecnica, ed è perentorio, rispondendo alla necessità di garantire l'immutabilità delle condizioni fissate nella lex specialis della vendita e la parità di trattamento tra tutti i partecipanti alla gara; ne consegue che a tale termine non si applica la proroga di diritto della scadenza cadente nella giornata di sabato al primo giorno feriale successivo, prevista dall'art. 155, commi 4 e 5, c.p.c., né la sospensione dei termini processuali (feriale o emergenziale) che inizi a decorrere il lunedì successivo alla scadenza caduta di sabato.

    Art. 155 c.p.c. · Art. 569 c.p.c. · Art. 585 c.p.c. · Art. 1 Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 23934/2025

    26 agosto 2025

    Ai fini del calcolo del termine decadenziale di cui all'art. 42, comma 3, del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif. dalla l. n. 326 del 2003, si applica la regola che disciplina il computo dei termini mensili o annuali, di cui agli artt. 155, comma 2, c.p.c. e 2963, comma 1, c.c., vale a dire il sistema della computazione civile non ex numero bensì ex nominatione dierum, con la conseguenza che il decorso del termine si ha, indipendentemente dall'effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale.

    Art. 155 c.p.c. · Art. 2963 c.c.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 23634/2025

    21 agosto 2025

    La scadenza del termine a ritroso (anche se non libero) in un giorno festivo o di sabato è soggetta alla disciplina dettata dall'art. 155 c.p.c., il quale concerne sia il caso in cui il termine deve calcolarsi per un'attività che deve essere compiuta entro una certa data o un certo evento sia quello che deve essere osservato per un'attività che l'ordinamento prescrive doversi compiere prima di una data futura, assunta come dies a quo, come accade, in particolare, nel caso del termine con scadenza al sabato, rispetto al quale il legislatore - prorogando il termine - ha voluto favorire chi deve compiere l'atto e ciò perché il sabato non deve considerarsi, dal punto di vista di chi deve osservare il termine, giornata lavorativa.

    Art. 155 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 20509/2025

    21 luglio 2025

    La prorogai di cui all'art. 155, comma 5, c.p.c., si applica anche ai termini la cui scadenza nel giorno di sabato si verifichi in applicazione del quarto comma della disposizione citata, con la conseguenza che, laddove il termine per il compimento di un atto processuale svolto fuori dall'udienza (nella specie, la notifica del ricorso per cassazione) scada un venerdì festivo, esso deve ritenersi prorogato al lunedì successivo (sempre che quest'ultimo, a sua volta, non sia un giorno festivo).

    Art. 155 c.p.c. · Art. 325 c.p.c. · Art. 326 c.p.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 4 luglio 2009

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2006 al 4 luglio 2009.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 18 giugno 2009, n. 69

    La L. 18 giugno 2009, n. 69 ha disposto (con l'art. 58, comma 3) che "Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 155 del codice di procedura civile si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data del 1° marzo 2006.".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art155 · fonte del testo

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